Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2014, n. 7611
CASS
Sentenza 11 dicembre 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 11 dicembre 2014, con relatore il Dott. Orlando Villoni. La ricorrente, condannata per elusione di un provvedimento giudiziale riguardante l'affidamento dei figli minori, ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Lecce, che aveva confermato la condanna per non aver consentito al marito separato di vedere i figli durante un periodo di vacanza. La ricorrente ha sostenuto che il comportamento contestato fosse un episodio isolato e non rappresentativo della complessità della separazione, e che non vi fossero atti ostativi al diritto di visita.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che l'elusione di un provvedimento giudiziale può manifestarsi anche attraverso comportamenti omissivi, come la mancata collaborazione nel facilitare le visite del genitore non affidatario. La Corte ha sottolineato che la giurisprudenza considera rilevante qualsiasi condotta che frustri le legittime pretese altrui, e ha ritenuto irrilevante la circostanza che si trattasse di un unico episodio. Inoltre, ha evidenziato che la mera volontà dei minori di non incontrare il padre non giustificava l'atteggiamento della madre, che avrebbe dovuto favorire il mantenimento dei rapporti tra i minori e il genitore non convivente. La sentenza si conclude con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato nella condotta dell'imputata che, in qualità di affidataria, non aveva consentito al marito separato di vedere i figli nel giorno stabilito, durante il periodo di vacanza, allegando un loro generico impegno per motivi ludici).

Commentario1

  • 1sottrazione internazionale
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2014, n. 7611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7611
Data del deposito : 11 dicembre 2014

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