Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Integra una condotta elusiva dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario, quando l'attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione. (Fattispecie in cui è stato impedito all'altro genitore di trascorrere con il figlio il periodo di vacanza prestabilito).
Commentario • 1
- 1. Passaporto, ora il rilascio è più facile se sei separato con figli minori, con alcune eccezioni: ecco quali e cosa fareAvv. Lilla Laperuta · https://www.brocardi.it/ · 21 luglio 2024
Capita che anche questioni come l'organizzazione di un viaggio all'estero diventino fonti di ulteriori animosità nell'ambito delle coppie separate, in presenza di figli minorenni e in regime di affidamento condiviso. Ma, ai fini del rilascio del passaporto - o della carta d'identità valida per l'espatrio - in favore del genitore separato con figlio minore, è necessario anche il consenso dell'ex partner? Cosa dice la legge in proposito? Innanzitutto occorre ricordare che, con l'emanazione della L. 54/2006, il legislatore ha consacrato il principio della bigenitorialità. Si tratta di un principio la cui essenza può essere individuata nella promozione e valorizzazione del ruolo di entrambi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2009, n. 27995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27995 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
27 9 95 / 09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/03/2009
SENTENZA N.437, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 025244/2006 2. Dott. MILO NICOLA
3. Dott. LANZA LUIGI "
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI "I 4. Dott. FAZIO ANNA MARIA
Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente darbig ITALIA 0951
0,88 pergivity SENTENZA / ORDINANZA
8/7/09 sul ricorso proposto da : IL CANCELLIERE
N. IL 16/11/1966 1) ER LINA
avverso SENTENZA del 23/11/2005
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MILO NICOLA ubito il P.G. in persona Sel Sr. E. Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità Sel ricorso;
udito il Sifensore avv. S. Rubes, che ha concluso per l'accoglimento
Sel ricorso
вя
N. 25244/06
Fatto e diritto
1- Il Tribunale di Agrigento -sezione di Canicattì-, con sentenza 22/3/2005, dichiarava
NA FI colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p. (per avere eluso il provvedimento del giudice civile in ordine all'affidamento del figlio minore Angelo, impedendo al padre, US LA, di tenerlo con sé nel periodo stabilito) e la assolveva dal reato di tentata violenza privata (per avere tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrispondergli l'assegno mensile stabilito in sede di separazione) perché il fatto non sussiste.
2- La Corte d'Appello di Palermo, investita dai gravami dell'imputata e del P.G., con sentenza 23/11/2005, riformando in parte la decisione di primo grado, dichiarava la FI colpevole anche di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), così qualificata l'originaria imputazione ex artt. 56-610 c.p., unificava i due reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, in giorni venti di reclusione, sostituiti con € 760,00 di multa, e confermava nel resto la pronuncia impugnata.
3- Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione: a) quanto al reato di cui all'art. 388 c.p., ha stigmatizzato lo scarso interesse del LA ad intrattenere rapporti significativi col figlio, tanto che quest'ultimo, a lei affidato, non aveva dimostrato alcuna disponibilità ad allontanarsi, nel mese di agosto 2003, dal suo ambiente abituale, sicché la scelta da lei fatta era stata determinata dalla sola ragione di evitare un trauma al bambino;
b) quanto al reato di cui agli art. 56-393 c.p., nessuna prova affidabile era stata acquisita. Il ricorso non è fondato.
Rileva la Corte, in ordine alla prima doglianza, che l'elusione dell'esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. "Eludere", infatti, significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita nel rifiuto della FI, alla quale era affidato il bambino, di far si che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito. L'asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell'interesse del minore, che avrebbe manifestato indisponibilità ad allontanarsi, sia pure temporaneamente, dal suo ambiente abituale, è rimasto indimostrato. Non va, peraltro, sottaciuto che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l'altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. L'ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull'equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo.
Non risulta che la FI si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l'affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti. La seconda censura è assolutamente generica e non idonea a porre in crisi gli argomenti che il Giudice a quo ha posto a base del ritenuto reato di cui agli art. 56-393 c.p., provato dalla precisa e attendibile testimonianza del LA, destinatario della telefonata ricattatoria da parte della moglie, che, per indurlo a rispettare più puntualmente i suoi obblighi di natura economica, aveva minacciato di ostacolare in ogni modo gli incontri tra
2 padre e figlio, circostanza quest'ultima che rappresenta -tra l'altro- una ulteriore conferma della fondatezza del primo capo d'accusa.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue, di diritto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5/3/2009
Presidente eleichи Il Consigliereest.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 8 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
نصوص
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