Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Il plausibile e giustificato motivo in grado di costituire valida causa di esclusione della colpevolezza - in quanto scriminante il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori - pur non richiedendo gli elementi tipici dell'esimente dello stato di necessità, deve essere determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore in una situazione sopravvenuta che, per il momento del suo avverarsi e per il carattere meramente transitorio, non abbia potuto essere devoluta al giudice per la opportuna eventuale modifica del provvedimento. Ne consegue che non può giustificare l'elusione del provvedimento giudiziale una mera valutazione soggettiva di situazioni preesistenti (siano esse note, dedotte o deducibili al giudice) circa la inopportunità dell'esecuzione, in quanto il dissenso sul merito del provvedimento manifesta la volontà del soggetto agente di eluderne l'esecuzione.
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Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388 c.p., la condotta elusiva deve essere connotata da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese della controparte. Con riferimento all'elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo all'affidamento di minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui art. 388 c.p., comma 2, occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala …
Leggi di più… - 3. Famiglia, figli, visita, padreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2004, n. 17691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17691 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 19/01/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 21
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 28178/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA EL NI;
avverso la sentenza 18 marzo 2003 della Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avvocato Gianfranco Ruggeri, in sostituzione dell'avvocato Fernando Giannini.
FATTO E DIRITTO
l. Con sentenza 18 marzo 2003, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione 20 novembre 2001 del locale Tribunale che aveva condannato alla pena di lire un milione di multa NA EL NI in ordine al reato di cui all'art. 388 c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, eluso l'esecuzione dell'ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Firenze, pronunciata, nel corso del procedimento di separazione tra i coniugi, in data 12 luglio 1996, e concernente l'affidamento del figlio minore RE (disponendo che il padre AC RA potesse prenderlo con sè dalle 16, 30 alle 19, 30 del martedì e del venerdì di ogni settimana ed alternativamente il sabato e la domenica, oltre che dal 18 agosto 1996 al 29 agosto 1996), con l'impedire al AC di vedere e portare con sè il minore: in Campi di Bisenzio, fino al 19 agosto 1996. Con la stessa sentenza venivano confermate la statuizioni civili a carico dell'imputata.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione la CC deducendo due ordini di motivi. Con il primo denuncia violazione dell'art. 486, comma 5, c.p.p., per non avere la Corte territoriale rinviato il procedimento nonostante il comprovato impedimento del difensore che aveva depositato certificazione medica attestante la necessità di tre giorni di riposo e cure per riacutizzazione di bronco pneumopatia. Con il secondo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per avere la sentenza di appello riprodotto le argomentazioni della decisione di primo grado, senza prendere in considerazione le censure introdotte con l'atto di appello, volte a dimostrare come non fosse rispondente al vero che la CC avrebbe sempre impedito senza valide ragioni al coniuge di portare con sè il figlio minore. In realtà, dal testimoniale assunto risulterebbe che il piccolo RE aveva reazioni decisamente negative tutte le volte che incontrava il padre;
con la conseguente giustificazione del comportamento dell'imputata volta a salvaguardare la serenità del figlio prevenendo traumi indelebili;
donde l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. Conclusione - si afferma - che si pone come alternativa all'esimente dell'esercizio del diritto.
Il ricorso è inammissibile.
3. Non consentito e, dunque, non scrutinabile in questa sede, è il primo motivo di ricorso, avendo la Corte, con giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza perché dalla certificazione medica prodotta non era possibile evincere in modo chiaro l'evocato impedimento. Una identica sorte va assegnata al secondo motivo.
Va, in proposito, ricordato come, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 388 c.p., l'espressione "elude" usata dalla norma sta ad indicare tutte le attività che si possano compiere per non dare esecuzione a un provvedimento del giudice e pertanto il reato si consuma con qualunque comportamento diretto ad impedire o ad ostacolare l'esecuzione degli obblighi imposti con il detto provvedimento;
con la conseguenza che commette il reato il coniuge che, contro l'ordine del giudice, rifiuti di consegnare il figlio all'altro coniuge o comunque lo ritenga (Sez. 2^, 27 febbraio 1975, Balzella;
Sez. 3^, 14 dicembre 1978, Mantovani;
Sez. 3^, 4 giugno 1980, Guidi). Cosicché, una volta intervenuto, in pendenza del giudizio di separazione tra coniugi, un provvedimento del giudice avente efficacia esecutiva, in tema di affidamento dei figli minori, commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il coniuge che, senza un plausibile e giustificato motivo, opponga un rifiuto alla richiesta diretta - verbale o scritta - dell'altro coniuge di avere l'affidamento del figlio, nei limiti stabiliti dal predetto provvedimento (Sez. 1^, 20 gennaio 1978, Righi). Aggiungendosi che il plausibile e giustificato motivo che possa scriminare il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento dei giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori, se anche non deve configurare l'esimente dello stato di necessità, e atto a costituire valida causa di esclusione della colpevolezza solo quando sia stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in una concreta nuova situazione sopravvenuta che non abbia potuto, per il momento del suo avverarsi o per il suo carattere meramente transitorio, essere devoluta al giudice per la opportuna, eventuale modifica del provvedimento;
la conseguenza è, dunque nel senso che non integra gli estremi del motivo plausibile e giustificato una valutazione soggettiva di situazioni preesistenti al provvedimento, note, dedotte o deducibili al giudice che, secondo l'apprezzamento della parte possano indicare l'inopportunità di dare esecuzione al provvedimento medesimo, perché ciò significa proprio un' opposizione allo stesso, un dissenso alla valutazione di specie compiuta dal giudice e, quindi, la volontà determinata di eludere l'esecuzione del provvedimento (Sez. 1^, 20 gennaio 1978, Righi;
Sez. 6^, 2 dicembre 1985, Altieri). In sintesi, il plausibile motivo che possa discriminare il rifiuto di dare esecuzione ad un provvedimento del giudice concernente l'affidamento dei figli minori deve essere sopravvenuto e tale, per il suo carattere transitorio, da non consentire la devoluzione al giudice civile per l'eventuale modifica (Sez. 6^, 24 febbraio 1996, Santangelo).
Più di recente si è statuito che la valutazione del contenuto del provvedimento e degli obblighi che ne derivano sui destinatari non deve essere compiuta in termini grettamente letterali, ma alla luce dell'interesse dei minori che li ispira e che ne costituisce la ragion d'essere; con la conseguenza che, sebbene debbano essere osservati gli orari fissati dal giudice per la consegna di un minore da un genitore all'altro, non sono giustificati ne' il rifiuto dell'uno a rimettere all'altro il figlio solo per scadenza dell'ora indicata, ne' il sistematico immediato allontanamento del medesimo dal luogo fissato al momento di quella scadenza, equivalendo tale comportamento alla sostanziale lesione dell'interesse del figlio a conservare validi rapporti affettivi con entrambi i genitori (Sez. 6^, 13 luglio 1990, Danzica). Tanto premesso, le, pur sobrie, argomentazioni della decisione impugnata - integrate dall'ampia e coerente motivazione della sentenza di primo grado - resistono ad ogni censura, profilandosi le doglianze della ricorrente, sotto il nomen di vizi concernenti la motivazione in un' indebita richiesta di rivisitazione del meritum causae non consentita in sede di legittimità alla stregua del precetto dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004