Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 1
L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l'affidamento di minori può connettersi ad un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo. Ne consegue la rilevanza penale della condotta del genitore affidatario il quale, esternando il figlio un atteggiamento di rifiuto a proposito degli incontri con il genitore separato, non si attivi affinché il minore maturi un atteggiamento psicologico favorevole allo sviluppo di un equilibrato rapporto con l'altro genitore. (Nella specie la Corte ha per altro rilevato la dipendenza dell'atteggiamento di rifiuto del minore dalla forte conflittualità espressa dal genitore affidatario nei confronti del coniuge, escludendo per tale ragione che potesse rilevare quale giustificato motivo per il comportamento dello stesso affidatario, pure improntato ad un formale rispetto delle prescrizioni giudiziali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2004, n. 37118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37118 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato Presidente del 10/06/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola rel. Consigliere N. 975
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 25863/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 4/2/03 della Corte d'Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. A. Vernazza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Genova, a seguito di gravame del P.G., della parte civile e della imputata, con sentenza 4/2/2003, riformando la decisione in parte assolutoria emessa il 18/9/2001 dal Tribunale della stessa città, dichiarava PA EL colpevole dei reati di cui agli art. 388/2 e 594 c.p., unificati dalla continuazione, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile. In particolare, alla PA si è addebitato:
- di avere ripetutamente eluso, tra la fine del maggio 1999 ed il gennaio 2000, l'esecuzione del provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento del figlio minore ER, impedendo al coniuge AL IO, dal quale si era separata, di incontrare il figlio nei giorni stabiliti nella sentenza di separazione;
- di avere, in due distinte occasioni, il 20 settembre e il 12 novembre 1999, rivolto frasi ingiuriose all'indirizzo del marito. Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputata e ha lamentato: a) erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 388/2 c.p., posto che non era risultata provata alcuna sua condotta attiva o commissiva, finalizzata ad eludere il provvedimento del giudice, non erano state adeguatamente apprezzate le testimonianze disinteressate della HI e della GA circa gli sforzi da lei posti in essere per convincere il figlio ad incontrare il padre, ella, quale genitore affidatario, aveva ritenuto di non dovere forzare il minore più di tanto, per non creargli traumi;
b) erronea valutazione della prova e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento sempre al reato ex art. 388/2 c.p., perché ancorata a mere presunzioni, che non avevano considerato la situazione oggettiva di conflittualità tra i genitori quale reale causa dell'atteggiamento del minore;
c) manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di ingiuria, e violazione dell'art. 599/2 c.p., non essendosi tenuto conto che ella aveva commesso il fatto nello stato d'ira determinato dal comportamento del marito, che aveva assunto l'iniziativa di chiedere la decadenza di lei dalla potestà genitoriale ed aveva intrapreso la convivenza more uxorio con altra donna. Il difensore della parte civile ha depositato memoria datata 31/5/2004, con la quale, dopo avere illustrato il comportamento tenuto dall'imputata nella vicenda, ha confutato i singoli motivi di ricorso e ne ha sollecitato il rigetto.
Il ricorso non ha pregio.
L'impugnata sentenza fa buon governo della legge penale e riposa su un iter argomentativi congruo ed immune da vizi logici, che da conto delle ragioni poste a base della conclusione raggiunta. La decisione, pur dando atto, proprio alla luce delle testimonianze richiamate in ricorso, dei malesseri accusati, dei dinieghi e dell'insofferenza manifestati dal piccolo ER agli incontri con il padre, individua, attraverso un'analisi approfondita di fatti e circostanze acquisiti agli atti, la causa di tali comportamenti del minore, di appena dieci anni, nel forte condizionamento psicologico del medesimo ad opera della madre, che non si era affatto attivata, com'era suo dovere, nel sensibilizzare il figlio, affidato alle sue cure, a coltivare un valido e positivo rapporto col padre ed, anzi, aveva determinato un clima di assoluta chiusura, a ciò spinta da rancori personali scaturenti dalla situazione di forte conflittualità col coniuge separato. A conforto di tale valutazione, la sentenza evidenzia "la funzione di controllo" esercitata dal nonno materno, il quale era sempre inopportunamente presente nel momento in cui il minore avrebbe dovuto incontrare il padre e a tale presenza, non altrimenti giustificata, non poteva essere allegato altro significato se non quello di influenzare il bambino nel rifiutare l'incontro; sottolinea, inoltre, che alla richiesta avanzata dal AL, a seguito della constatata indisponibilità - per varie cause - del figlio, di spostare in giorni diversi gli incontri la PA aveva sempre opposto un perentorio rifiuto.
Tale apparato argomentativo non fa leva su presunzioni, ma su dati di fatto interpretati secondo logica e di univoco significato. La ricorrente ha contestato di avere posto in essere una qualunque condotta attiva o commissiva per eludere il provvedimento del giudice, ma l'assunto non esclude la configurabilità dell'illecito contestatole.
Il termine "elude", invero, nella sua ampia portata semantica, è comprensivo di qualunque comportamento, positivo o negativo, attivo o inerte;
"eludere" significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione. In tema di provvedimento concernente l'affidamento di minore, è di intuitiva evidenza il ruolo centrale che assume il genitore affidatario nel favorire l'incontro del figlio minore con l'altro genitore e ciò a prescindere dall'osservanza burocratica del relativo obbligo imposto con il provvedimento giurisdizionale. La mancata sensibilizzazione del minore ad accettare e coltivare il rapporto anche col genitore non affidatario e il creare, per di più, un clima di estraneità, se non di vera e propria ostilità verso costui, concretizzano la mancata collaborazione, l'inerzia e, a volte, anche un comportamento attivo del soggetto obbligato (sintomatico è il ripetuto atteggiamento ingiurioso tenuto dalla PA nei confronti del AL) e, quindi, un rifiuto di fatto a rispettare il comando giudiziale, con l'effetto che tale situazione non può non riverberarsi negativamente sulla psicologia del minore, indotto così a contrastare l'incontro col genitore non affidatario. Il solo motivo che può giustificare la mancata esecuzione del provvedimento giudiziale può essere determinato dall'effettiva volontà di esercitare il diritto-dovere di tutelare l'interesse del minore in una particolare situazione di emergenza che, per i tempi e i modi del suo avverarsi e per le cause che l'hanno generata, non sia stato possibile fronteggiare tempestivamente, anche attraverso la sollecitazione di una eventuale modifica del provvedimento, e deve comunque trattarsi di una situazione non ascrivibile all'obbligato, ma riconducitele a fatti che attengono alla sfera personale del minore e al rispetto della sua libertà di determinazione sia pure guidata da chi sullo stesso esercita la potestà, valori questi che l'affidatario è obbligato a garantire costantemente, prescindendo - come innanzi si è precisato-anche dal rigoroso rispetto burocratico del comando del giudice.
La doglianza relativa alla dedotta causa di non punibilità ex art. 599/2 c.p., con riferimento al delitto di ingiuria, è stata dedotta per la prima volta in questa sede, nonostante la PA, sia pure con riferimento ad uno solo dei due episodi contestati, fosse stata dichiarata colpevole già in primo grado.
In ogni caso, pur a volere ritenere la censura implicitamente dedotta anche col motivo d'appello sull'elemento soggettivo del reato, osserva la Corte che difettano i presupposti per rendere operativa la causa di non punibilità in esame. Manca, invero, il requisito dell'immediatezza richiesto dalla norma, considerato che la PA pronunciò le frasi ingiuriose in contesti spazio-temporali ben lontani dalle scelte di vita fatte dal AL ed avvertite da lei come ingiuste. La condotta offensiva dell'imputata, per quello che emerge dagli atti, va apprezzata piuttosto come espressione di un sentimento di rancore nutrito verso il marito. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004