Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
Nel giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, in presenza di una condotta antecedente ritenuta sinergica all'evento-detenzione, può valutare, quale ulteriore comportamento idoneo a legittimare il permanere della misura restrittiva, il comportamento silenzioso o mendace, pur legittimamente tenuto nel procedimento penale dall'imputato, per escludere il suo diritto all'equo indennizzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2008, n. 15140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15140 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 24/01/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 159
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 013312/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA IA, N. IL 13/11/1966;
contro
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 10/02/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
RI AN, tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti, veniva poi prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile. Con domanda presentata alla Corte di Appello di Cagliari il RI chiedeva quindi l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita.
La Corte d'Appello adita rigettava la domanda ravvisando nel comportamento dell'istante - alla luce di quanto acquisito agli atti - gli elementi di una condotta sinergica alla produzione dell'evento restrittivo della libertà personale;
in particolare la Corte territoriale riteneva ravvisabile nella condotta del RI gli estremi della colpa grave, sulla scorta delle seguenti specifiche circostanze fattuali che, ad avviso della Corte stessa, avevano legittimato l'intervento dell'Autorità nei confronti del RI medesimo con l'applicazione della misura restrittiva: 1) il RI aveva accompagnato altro soggetto recatosi in Turchia per l'acquisto di 45 chili di eroina, nella evidente consapevolezza dello scopo del viaggio;
2) il provvedimento restrittivo era stato adottato dal G.I.P. sulla base di tale indizio che poneva il RI sullo stesso piano degli altri sodali in ordine al reato contestato;
3) interrogato poi dal giudice, il RI si era avvalso della facoltà di non rispondere: pur essendo tale comportamento espressione del diritto di difesa e pur non potendo da solo costituire una colpa grave, il RI aveva tuttavia posto in essere una condotta causalmente efficiente per il mantenimento della misura custodiale in atto, o quanto meno insufficiente a modificare in suo favore il quadro indiziario a carico.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il RI, con atto di impugnazione sottoscritto dal difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave, sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di impostazione e prospettiva nel valutare le risultanze processuali ai fini che in questa sede interessano, ed avrebbe altresì errato nell'attribuire valenza negativa al silenzio serbato dal RI in occasione dell'interrogatorio dinanzi al giudice: a tale ultimo proposito il ricorrente ha citato una sentenza di questa Corte in materia.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha sollecitato il rigetto del gravame. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito - tramite l'Avvocatura dello Stato - con memoria difensiva contestando l'assunto del ricorrente. Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza delle censure dedotte. Secondo i principi elaborati ed affermati nell'ambito della giurisprudenza di questa Suprema Corte, nei procedimenti per la riparazione per l'ingiusta detenzione, in forza della norma di cui all'art. 646 c.p.p., secondo capoverso, - da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nell'art. 315 c.p.p., comma 3 - la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, ovviamente anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non al merito. E, per quel che concerne la verifica dei presupposti e delle condizioni richieste perché sussista in concreto il diritto all'equa riparazione - in particolare, l'assenza del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento restrittivo della libertà personale - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza N. 43 del 13/12/1995-9/2/1996, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la Corte territoriale deve procedere ad autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale.
Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello di Cagliari, per quanto si evince dall'impugnata ordinanza, ha motivato il proprio convincimento attraverso un adeguato percorso argomentativo con le considerazioni sopra sinteticamente ricordate;
orbene appare all'evidenza che trattasi di un "iter" motivazionale assolutamente incensurabile in quanto caratterizzato da argomentazioni pienamente rispondenti a criteri di logicità ed adeguatezza, nonché in sintonia con i principi enunciati da questa Corte in tema di dolo e colpa grave quali condizioni ostative al diritto all'equa riparazione: si ha colpa grave allorquando il soggetto sia venuto meno all'osservanza di un dovere obiettivo di diligenza, con possibilità di prevedere che, non rispettando una regola precauzionale, venendo meno all'osservanza del dovere di diligenza, si sarebbe verificato l'evento "detenzione" (cfr., fra le tante: Sez. 4, n. 3912/96 - cc. 29/11/95 - RV. 204286; Sez. 4, n. 596/96, RV. 204624); la sinergia, sulla custodia cautelare, del comportamento dell'istante può riguardare "sia il momento genetico che quello del permanere della misura restrittiva" (così, "ex plurimis", Sez. 4, n. 963/92, RV. 191834). Giova evidenziare, ancora, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 43 del 1995 già sopra ricordata, hanno sottolineato che: a) deve intendersi dolosa... non solo la condotta volta alla realizzazione di in evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo;
b) "poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso".
Quanto infine alla condotta posta in essere dal RI in occasione dell'interrogatorio reso al Giudice, allorquando l'indagato si avvalse della facoltà di non rispondere, non ignora il Collegio il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente, ma ritiene lo stesso non siginficativo in relazione alla concreta fattispecie, posto che, nel caso in esame, il silenzio del RI non è stato valutato dal giudice della riparazione quale unico elemento negativo, ma è stato considerato, in presenza di una condotta antecedente ritenuta a ragione sinergica all'evento detenzione, quale ulteriore comportamento idoneo a legittimare il permanere della misura restrittiva, avendo il RI rinunciato - pur se nell'esercizio del suo legittimo diritto ad avvalersi della strategia difensiva ritenuta più idonea ai fini processuali - ad offrire elementi idonei a contrastare il quadro indiziario emerso a suo carico e scaturito da una condotta riconducibile alla sua volontà e di per sè chiaramente colposa anche se poi ritenuta dal giudice della cognizione insufficiente a legittimare una sentenza di condanna (coinvolgimento in un viaggio finalizzato all'acquisito di un ingente quantitativo di droga): sulla configurabilità della condotta sinergica al protrarsi dello stato di detenzione, in quanto comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, nel caso di mancato esercizio della facoltà difensiva di allegare fatti favorevoli, cfr. Quarta Sez. Pen., n. 16370/2003, imp. Giugliano, RV. 224774.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008