Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2003, n. 14955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14955 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
14955/03 REPUB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE POSSESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 19625/02 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron. 30177 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 3967 - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.05/06/03 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in elettivamente LI DIANA, ROMA VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IZZO, difesa dagli avvocati RAFFAELLA LANZILLO, ALFONSO ROSICA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LI IG, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 46, presso lo studio dell'avvocato MARIO FARINA, giusta delega in 2003 atti;
controricorrente 938 7 -1- 5 avverso la sentenza n. 141/02 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 18/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato LI GI, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GAMBARDELLA che ha concluso Generale Dott. Vincenzo per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo I germani GI e NA TA sono proprietari, a seguito di atto di divisione per notar Ricciotti del 3.7.1968, di due distinte, contigue porzioni di un unico grande locale adibito ad esercizio pubblico di bar. Con ricorso ex art.700 cpc GI TA chiese al PR di Pescara che fossero eretti muri di separazione tra le due porzioni, rispettivamente indicate come negozio quella di sua proprietà e come retronegozio quella della sorella, ma il PR, aderendo ad una delle tesi sostenuta da NA TA, dichiarò il ricorso inammissibile, non essendo stata prospettata la possibilità di un danno irreparabile. GI TA, quindi, con atto del 14.5.1990 propose dinanzi al Tribunale di Pescara domanda di regolamento di confini, in base ad una piantina allegata all'atto di divisione ed alla scheda catastale. La convenuta, costituitasi, resistette alla domanda deducendo che fattore aveva richiamato una piantina che non aveva mai trovato applicazione ed un frazionamento catastale non corrispondente al vero. Sostenne che se fosse stata data esecuzione alle due rappresentazioni grafiche indicate si sarebbe avuta una separazione tra negozio e retronegozio non corrispondente alla situazione in atto, e comunque precisò che faceva parte della sua porzione un piccolo vano adibito a ripostiglio e wc, tanto è vero che quando il gestore del bar era stato costretto a riconsegnare tale porzione, a seguito di sfratto per morosità, permanendo, peraltro, nella conduzione del locale del fratello, le aveva spontaneamente restituito anche tale piccolo locale. Concluse, pertanto, sostenendo che la naturale articolazione ed organizzazione dei due locali aveva comportato da parte sua il possesso uti domina fin dall'origine della porzione reclamata dal fratello, sicchè ella Paveva acquistata per usucapione. Chiese pertanto il rigetto della domanda e, nel contempo, in via riconvenzionale, l'accertamento della intervenuta usucapione. All'esito il Tribunale di Pescara, con sentenza del 9.11.1990, accoglieva la domanda e, per l'effetto dichiarato TO proprietario del locale terraneo acquistato con l'atto Ricciotti del 3.7.1968, come descritto nella piantina allegata a tale atto, comprendente anche il locale adibito a servizio e attualmente inserito, di fatto, nella perimetrazione del c.d. retronegozio, autorizzava fattore alla separazione di tale locale dal retronegozio mediante P'erezione di un muro, con spese a carico di entrambe le parti. La sentenza era impugnata in via principale da NA TA ed in via incidentale dal fratello GI, che chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione del locale. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 28.12.1994, rigettava му entrambe le impugnazioni, dichiarando le spese del giudizio compensate per un terzo tra le parti e ponendole per il resto a carico dell'appellante principale. La Corte, ribadito che l'azione proposta da GI TA era una actio finium regundorum, osservava che correttamente il primo giudice aveva applicato i parametri relativi alla teoria del possesso immediato e diretto invece di quelli relativi alla teoria del possesso mediato tramite la detenzione del conduttore, poiché se è esatto che si può esercitare il possesso su un immobile anche dandolo in locazione ad altri, è altrettanto vero che non si acquista il possesso locando a terzi una cosa che non si possiede. Nella specie, infatti, il preteso continuo possesso uti dominus non era stato mai né pacifico né univoco, posto che la teste Di Salvo, conduttrice dal 1982 al 1987 dei due locali, aveva riferito che entrambi i germani asserivano, contemporaneamente, di essere proprietari della zona in contestazione. Correttamente quindi il Tribunale non aveva tenuto conto della raffigurazione grafica dei locali, prendendo invece in considerazione funico dato conferente, costituito dall'estensione delfarea, secondo la piantina allegata all'atto di divisione. La Corte di L'Aquila rilevava inoltre che correttamente il primo giudice aveva affermato che ferronea convinzione della convenuta di avere posseduto uti domina il locale in contestazione contrastava con l'inequivoca volontà contrattuale, espressa con l'atto di divisione, di attribuire al fratello GI il locale di servizio, per cui ai fini della reclamata usucapione occorreva non la mera convinzione di un possesso ad usucapione, ma un vero atto di signoria che esprimesse Pintendimento di usucapire uti domina. بہ Avvero tale decisione presentava ricorso per cassazione NA TA, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria. GI TA chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n.6478/98, emanata il 15.1.1998, la Corte di cassazione rigettava il primo motivo di ricorso;
accoglieva il secondo ed il terzo per quanto di ragione;
dichiarava inammissibile il quarto motivo. Cassava e rinviava anche per le spese di quel giudizio alla Corte di appello di Ancona. Sostenava la Suprema Corte che le affermazioni verbali di GI TA certamente non valevano a contrastare il possesso concretamente esercitato dalla sorella mediante la locazione della propria parte del locale comprensiva del piccolo vano in questione, del quale la stessa non solo assumeva apertamente di essere proprietaria, ma godeva i frutti, esercitando quindi in tal modo non certo la semplice detenzione, ma il pieno possesso del piccolo vano ora controverso. In tale ottica ed in base a tali presupposti, quindi, la Corte di secondo grado avrebbe dovuto valutare 3 se in concreto NA TA aveva o meno esercitato il possesso per un tempo necessario alla usucapione. NA TA provvedeva alla riassunzione del giudizio davanti alla Corte di appello di Ancona, chiedendo che fossero respinte tutte le indebite pretese del fratello GI e fosse a lei riconosciuta la proprietà della porzione immobiliare in contestazione, in quanto in concreto essa aveva esercitato il possesso per un tempo sufficiente all'usucapione, di cui sussistevano tutti i presupposti. Con sentenza 21.11.2001/18.3.2002, Padita Corte di appello respingeva l'impugnazione regolando le spese. Osservava la Corte che NA TA non aveva fornito la prova di aver posseduto uti domina, per almeno venti anni, la porzione di fabbricato in contestazione. Era infatti documentalmente dimostrato che il primo contratto di locazione posto in essere da NA, divenuta maggiorenne, fu stipulato e sottoscritto dalla medesima il 1.7.1973 e che da tale data iniziò a decorrere il tempo necessario ad usucapire. Era altresì certo che l'interruzione di tale periodo di tempo si verificò ad opera del fratello GI TA mediante il ricorso ex art.700 cpc, notificato a NA il 22.3.1990, ossia dopo circa diciassette anni dall'inizio del possesso uti domina da parte di quest'ultima. Non era invece affatto dimostrata la tesi secondo cui, prima di quella data, 1.7.1973, NA, che era all'epoca minorenne, avesse posseduto tramite la madre, ai sensi dell'art.320 c.c., che in qualità di legale rappresentante, avrebbe riscosso i canoni di locazione in sua vece e nel suo interesse. L'attrice non aveva infatti fornito alcuna prova, né documentale né testimoniale, atta a dimostrare di aver iniziato a possedere almeno dal 22.3.1970, o addirittura dal 3.7.1968, data della divisione, secondo il suo assunto. In assenza di alcun elemento probatorio in tal senso, non era neppure plausibile l'argomento secondo cui la madre dei due germani, attuali parti in causa, dopo aver sottoscritto Patto di divisione stipulato dal notaio Ricciotti, che assegnava la porzione del locale in contestazione al figlio GI, abbia invece iniziato a possedere in nome e per conto della figlia NA, riscuotendo i canoni di locazione nell'interesse di quest'ultima. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NA TA sulla base di cinque motivi;
resiste con controricorso GI TA. up Motivi della decisione Il ricorso è proposto avverso una sentenza della Corte di appello di Ancona, a seguito del rinvio da parte di questa Corte;
ovviamente pertanto dovevano essere osservate le regole che reggono i giudizi di rinvio: il giudice designato per il nuovo esame deve, da un lato, attenersi ai criteri indicati nella sentenza rescindente al fine di risolvere la questione rimessagli;
deve pervenire alla decisione ancorandola ai risultati della disamina condotta sulla base di una motivazione logica e rigorosa (cfr. Cass.27.2.1997, n. 1784). Orbene, la sentenza n.6478 del 1998, di questa Corte, accogliendo il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso allora proposti ha sostanzialmente ritenuto che le semplici affermazioni di proprietà di GI non erano idonee a contrastare il possesso concretamente esercitato da NA mediante la locazione della propria parte del locale comprensiva del piccolo vano in 5 questione, di cui la stessa godeva i frutti. In tale ottica e in base a tali presupposti, la Corte di secondo grado avrebbe dovuto valutare se in concreto NA TA aveva o meno esercitato il possesso per un tempo sufficiente alla usucapione. Ritiene questa Corte che questo accertamento sia stato effettuato dalla Corte di rinvio, concludendo che il locale fu affittato fin dalla divisione (1968) da NA per il tramite di sua madre, essendo ella allora minorenne, e che solo nel 1973, allorché aveva concluso (e sottoscritto) il primo contratto di locazione in proprio, aveva iniziato a possedere il piccolo vano in contestazione. Non vha dubbio che il minore (o fincapace) possa possedere per il tramite di chi esercita la potestà genitoriale (o tutoria) ma la Corte territoriale ha му evidenziato che la madre di NA e GI, che aveva appena sottoscritto l'atto di divisione che assegnava la porzione del locale in contestazione al figlio possa aver iniziato a possederlo in nome di NA, in quanto non poteva vantare Panimus relativo, cosa questa che non le consentiva di riscuotere il canone di locazione nell'interesse della figlia. In altre parole, la consapevolezza indiscutibile dell'assegnazione del vano de quo a GI che si era formata in capo alla madre, non consentiva a costei un su possesso, solo tale specifica porzione, utile all'usucapione, cosa questa che si potè verificare unicamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di NA. sinteticamente maQuesto ineccepibile argomentare che è stato sufficientemente posto alla base della sentenza impugnata, non risulta scalfito dai cinque motivi in cui si articola il ricorso in esame. Per i motivi detti la Corte marchigiana non ha affatto disatteso i principi enunciati dalla precedente sentenza di questa Corte (1° motivo); né può dirsi che NA, allora minore, potesse aver iniziato a possedere quel vano a far 6 tempo dall'atto di divisione, atteso Panimus, già descritto, di sua madre. Analogo il discorso che vanifica secondo e terzo motivo, atteso che lo stato dei luoghi era quello esistente al momento della divisione, sicchè da esso nulla poteva presumersi circa il possesso del piccolo vano;
quanto al quarto mezzo, il titolo che poteva vantare NA non concerneva certo il piccolo locale, assegnato in sede di divisione invece a GI. Il quinto motivo poi è sostanzialmente vanificato dall'essere incontroverso tra le parti che il canone di locazione fu riscosso dalla madre, ma valgono all'uopo le considerazioni già svolte sull'animus che contrassegnava costei al riguardo circa la consapevolezza che il vano era di proprietà ( a seguito di divisione) di GI. Il ricorso va pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 5.6.2003 Il Presidente V i Il Consigliere estensore Миллервоні CANCELLERÍA IN -70II 2003 IL CANCELLIERE DEPOSITATA AR Di ZZ Love Neon5 IL CANCELLIERE Oggi, AR Di ZZ CORTE SUPREMA CASSAZION Si attesta la registrazione presso l'Agenzi delle Entrate di Roma 2 il 11-12-2003 serie 4 al n. 41031 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 1ª 7