Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17393 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
ER AN
LUIGI OS US SGADARI IC CA
17393-26
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
- Presidente -
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- Relatore.
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
Sent. n. sez. 1710/2025 PU - 12/12/2025
R.G.N. 32803/2025 Motivazione semplificata
LA IO, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Rocco Maria Spina - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 26/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 26/06/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 10/02/2025, ha ridotto la pena irrogata all'imputato IO SO per i reati di rapina pluriaggravata, commessi a Napoli riel luglio 2024. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata assoluzione per il capo 4 ter) ed esclusione della aggravante dell'uso dell'arma per il capo 4), assumendo che: le immagini delle telecamere di videosorveglianza non consentirebbero di identificare la presenza del coltello;
la sentenza si baserebbe soltanto sulle dichiarazioni della parte offesa, la cui percezione potrebbe essere stata compromessa dall'oscurità; il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo 3 ter), attese le generiche dichiarazioni della vittima, che connoterebbero anche il fatto oggetto del predetto capo.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione a mancato riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno, assumendo che quest'ultimo sarebbe stato reputato tardivo erroneamente, essendo le offerte reali intervenute prima dell'udienza celebrate nei procedimenti poi riuniti e, comunque, prima della discussione, momento individuato dalla giurisprudenza di legittimità quale limite oltre il quale l'offerta reale deve essere considerata tardiva.
2.1. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'avvenuta applicazione della recidiva, osservando che i reati oggetto del procedimento non sarebbero rivelatori di una maggiore proclività a delinquere, ma conseguenza della conclamata condizione di tossicodipendente del ricorrente, di cui non si è tenuto conto.
2.1. Con il quarto motivo e il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, all'aumento a titolo di continuazione interna e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale 3. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto meramente reiterativo di questioni già proposte alla corte di merito e da questa risolte con motivazione esaustiva, non illogica, non apparente e giuridicamente corretta, con la quale il ricorrente non si confronta, risultando il ricorso altresì aspecifico.
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3.1. Il primo motivo, censurando la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori delle parti offese in ordine all'uso di un coltello, si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa della testimonianza, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità ogni volta che - come in questo caso la motivazione sia persuasiva, immune da vizi logici e coerente con le emergenze processuali. In materia, il Collegio ribadisce che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...], Rv. 262965-01). Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalle persone offese (acquisite agli atti, trattandosi di giudizio abbreviato) fossero attendibili e coerenti: gli offesi avevano affermato, in sede di denuncia, di essere stati minacciati dal ricorrente con un coltello per farsi consegnare denaro e telefoni cellulari;
alle dichiarazioni si associava la conferma proveniente dall'imputato stesso che ammetteva tutti gli addebiti, compreso l'uso di uno strumento al fine di minacciare, che asseriva però essere "una chiave a scatto". La motivazione sul punto è logica e coerente con le emergenze processuali e non si presta ad alcuna rivalutazione, o censura, in questa sede.
3.2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale con motivazione ampiamente esaustiva e giuridicamente corretta ha spiegato come, nella specie, la riparazione (o meglio l'offerta di risarcimento) sia stata non solo tardiva, in quanto successiva alla pronuncia di ammissione del rito, ma anche del tutto inadeguata, in quanto priva di serietà e di congruità ristoratrice, essendosi trattato di offerte del tutto generiche e incomplete, "manifestate come una mera intenzione riparatoria da concretizzarsi nelle modalità e nel quantum in un futuro incontro con le parti offese che non risulta essere mai avvenuto" (p. 7 sentenza). La prospettazione difensiva relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante dell'intervenuta riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. si pone in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, una riparazione parziale o inadeguata (o addirittura di intenzione di riparazione, come nella specie), non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, [...], Rv. 284224, nel caso di furto nel quale, nonostante la dichiarazione liberatoria della parte lesa a seguito della restituzione della refurtiva, è stato escluso il riconoscimento dell'attenuante a cagione del mancato ristoro del danno conseguente allo spossessamento del bene;
conf. n. 13282 del 2013 Rv. 255187 01). Mentre, per ciò che concerne i criteri di riconoscimento della suddetta attenuante nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, ricorso è parimenti manifestamente infondato a fronte di un consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, per il quale, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), cod. pen., nel
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giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito e non prima dell'avvio della discussione, come erroneamente dedotto dai ricorrenti (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, [...], Rv. 284043; conf: N. 2213 del 2020 Rv. 278380-01, N. 20836 del 2018 Rv. 272933 -01, N. 45629 del 2012 Rv. 254356 01, N. 56935 del 2017 Rv. 271666 01, N. 32455 del 2012 Rv. 253231-01, N. 39512 del 2014 Rv. 261403-01, N. 15750 del 2020 Rv. 279270-01; diff. N. 10490 del 2015 Rv. 262652-01);
3.3. Anche le doglianze formulate con gli ulteriori tre motivi, relativi alla quantificazione della pena, sono manifestamente infondate, alla luce della motivazione rassegnata dai giudici di merito giacché gli elementi fattuali segnalati (in particolare la assunzione cronica di sostanze stupefacenti) non incidono sulla valutazione dell'aggravante, sostanziata dalla continuità criminale attestata dai precedenti e attualizzata dalle condotte a giudizio;
appare, inoltre, ineccepibile, a fronte del tipo di recidiva contestata, la motivazione ino ordine al bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, ed infine sono del tutto generiche le deduzioni sull'aumento a titolo di continuazione ed il contenimento della pena irrogata, atteso l'avvenuto ridimensionamento della pena irrogata da parte della Corte territoriale (p. 8 sentenza).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Simonetta Colella
Il Presidente Sergio Beltrani
CORTE
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DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 MAG. 2026 IL FUNZIONARIO RIO
DI AN,