Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6898 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 96 8 98/ 0 2D B Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 11559/99 Cron. N. 19471 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Vincenzo Mileo 2. " Mario Putaturo TI SC -Consigliere- Ud. 13.03.2002 3. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4" Pasquale Picone -Consigliere- 5." Bruno Balletti -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MA SE, Pelettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. PP Pepe del foro di Bari come da procura a mar- gine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, 1078 Intimato per la cassazione della sentenza n. 66/98 del TO di Trani- Sezione Distaccata di Canosa di Puglia del 2.12.1998/4.3.1999 2 nella causa n. 5326 R. G. 1993. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.03. 2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 28.8.1993, PP TT propo- neva opposizione contro l'ordinanza n. 15709, con la quale l'Ispettorato del Lavoro di Bari gli aveva ingiunto il pagamento della somma di £.
5.018.900 a titolo di sanzione amministrativa a seguito di verbale redatto nel corso di visita ispettiva, dal quale risultava che erano stati assunti dipendenti non per il tramite del locale ufficio di collocamento. L'opponente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza eccependo che: 1) le assunzioni erano state operate per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 83 del 1970; 2) sussisteva la causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 della legge n. 689 del 1981; 3) la notifica del verbale ispettivo era avvenuto oltre i termini previsti dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981; 4) i provvedimento impugnato era privo di motivazione. Il convenuto Ispettorato costituendosi contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata la prova per testi ammessa, l'adito TO con sentenza del 2.12.1998/4.3.1999 rigettava 3 l'opposizione confermando l'ordinanza- ingiunzione impugnata. In particolare il TO osservava che l'opposizione era infon- data, in quanto le osservazioni dell'opponente non erano state sostenute da elementi di prova tali da superare l'accertamento operato dagli agenti operanti. Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione il TT con cinque motivi. L'Ispettorato del Lavoro di Bari non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il primo giudice non ha fatto corretta applicazione delle norme, ed in particolare dell'art. 13 della legge n. 83 del 1970 sullo stato di urgente ne- cessità di evitare gravi danni alle persone e cose e sull'impossibilità di rivolgersi tempestivamente all'ufficio di collocamento, nonché dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981 sull'esclusione della responsabilità. La doglianza non è fondata e va disattesa. Nel caso di specie il ricorrente afferma di avere assunto diretta- mente i lavoratori in questione per motivi di urgente necessità a causa della pioggia torrenziale nel pieno rispetto del richiamato art. 13. Sennonché tale norma dispone che il datore di lavoro, ove si av- valga di tale assunzione in caso di urgenza, deve darne comuni- cazione motivata entro tre giorni dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto alla competente sezione di 4 collocamento. Orbene nella fattispecie in esame il ricorrente non ha dimostrato di avere effettuato tale essenziale adempimento, in ordine al quale l'onere di prova gravava sullo stesso ricorrente, come cor- rettamente il TO ha rilevato. D'altro canto occorre precisare che l'urgente necessità di evitare gravi danni, nel quadro normativo dell'anzidetto art. 13, non co- stituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per escludere la pos- sibilità di chiedere ed ottenere il tempestivo avviamento della manodopera occorrente per far fronte al pericolo di danno (in questo senso Cass. sentenza n. 504 del 20 gennaio 1999). In questa situazione non può quindi trovare applicazione l'art. 4 della legge n. 689 del 1981, il quale prevede una causa di esclu- sione della responsabilità in ordine alle violazioni amministrative di colui il quale ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14- 2° comma- della legge n. 689 del 1981 in relazione al decorso del termine di 90 giorni. La censura non è fondata. Il termine di novanta giorni “dall'accertamento", previsto dall'anzidetto art. 14 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere- secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità- non già dal momento della generica ed 5 approssimativa percezione, da parte della P.A., della commissio- ne della violazione, ma dal momento in cui si è compiuta (o si sa- rebbe dovuta compiere, in relazione alla complessità della fatti- specie) l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione, dato che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competen- te, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione medesima. Ciò precisato, va detto che nel caso di specie l'eccezione di man- cata contestazione nel termine di legge non ha pregio, atteso che, proprio in relazione alla necessità di indagini da parte della auto- rità amministrativa, il dies a quo per la decorrenza del termine non coincide con quello indicato nel verbale ispettivo, ma in quello di completamento dell'attività amministrativa culminata con l'emissione e notifica dell'ordinanza- ingiunzione. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa appli- cazione della legge n. 689 del 1981, per avere il TO disap- plicato le norme che imponevano l'obbligo di motivazione per il provvedimento dell'autorità accertante, privo di ogni indicazione delle circostanze di fatto. Tale doglianza può ritenersi superata in base alle considerazioni svolte in relazione al primo motivo, a cui si collega strettamente. Va peraltro osservato che il provvedimento impugnato conteneva sufficienti elementi, tanto che il TT ha potuto svolgere le proprie difese. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omessa motivazione circa punti decisivi della controversia, in particolare riguardanti l'eccezione di non tempestiva contestazione dell'infrazione ex art. 14 della legge n. 689 del 1981. La censura si collega a quella contenuta nel secondo motivo e può quindi ritenersi assorbita in base alle considerazioni in pre- cedenza svolte. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, con riguardo alla esistenza di ragioni di urgenza ex art. 13 della legge n. 83 del 1970 e alla configurabilità della causa di esclusione della re- sponsabilità ex art. 4 legge n. 689 del 1981. Tali rilievi vanno disattesi in base alle argomentazioni svolte in relazione al primo motivo, nell'ambito del quale sono riconduci- bili sotto entrambi i profili (ragioni di urgenza ed esclusione della responsabilità) evidenziati e ritenuti insussistenti. In sede di discussione orale il P.G. si è richiamato allo jus super- veniens, in particolare alla legge n. 388 del 23.12.2000, il cui art. 116 comma 12°- dispone l'abolizione delle sanzioni ammini- strative relative a violazioni in materia di previdenza ed assisten- za obbligatorie, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale, osservando che con tale norma sarebbe stata attuata l'abrogazione retroattiva di tali sanzioni con immediata ripercussione anche per il caso in esame. Questo Collegio ritiene di non condividere tali conclusioni. 7 Premesso che la norma in esame parla di abolizione delle sanzio- ni, non di estinzione delle medesime (nel qual caso si potrebbero ritenere caducate tutte le sanzioni già irrogate con ordinanze- ingiunzioni, anche a anteriori al 31.12.2000, ma ancora sub iu- dice), occorre far riferimento al generale orientamento giurispru- denziale secondo il quale, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conse- guente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole. Un argomento a favore dell'abolizione retroattiva delle sanzioni amministrative potrebbe fondarsi individuando la ratio legis ispi- ratrice dell'art. 116- comma 12°-,consistente nella finalità di realizzare una semplificazione del sistema sanzionatorio nella materia in oggetto e di ridurre, di conseguenza, il contenzioso. Tale argomento non convince, poiché, pur riconoscendo la ten- denza del legislatore più recente ad estendere alle sanzioni am- ministrative la regola di ispirazione penalistica espressa dall'art.
2- comma 2° del Codice Penale (secondo cui l'abolitio della fattispecie astratta fa venir meno anche le trasgressioni commes- se anteriormente), deve rilevarsi che tale tendenza ha trovato espresse manifestazioni soltanto in ambiti diversi da quello pre- videnziale, e segnatamente nella materia valutaria (art. 23 bis del D.P.R. n. 148 del 1988 nel testo inserito dall'art. 1 della leg- 0 0 ge n. 326 del 2000) e nella materia tributaria (art.
3- comma 2°- D.Lgs. n. 472 del 1997). Né alla anomalia costituita dalla coesistenza nell'ordinamento di un principio generale sull'illecito amministrativo (ricavabile dalla legge n. 689 del 1981, in forza del quale, in caso di abolizione di una specifica figura di trasgressione, non è applicabile il canone della retroattività) con quello di segno opposto in tema di san- zioni amministrative valutarie e tributarie sembra possibile rime- diare sollecitando un intervento del Giudice delle leggi: questa Corte, prima dell'entrata in vigore, della legge 326/2000, ha di- chiarato manifestamente infondata la questione di legittimità co- stituzionale, per disparità di trattamento, fra la norma valutaria prima della riforma del 2000 e quella in materia tributaria, che, per prima, aveva introdotto la deroga al principio di irretroatti- vità (Cass. 12 maggio 1999, n. 4704; Cass. 12 settembre 1998, n. 9091). Le precedenti osservazioni forniscono ulteriori ragioni per rite- nere tuttora vigente la regola del tempus regit actum con riferi- mento alle infrazioni amministrative in materia previdenziale e in materia di collocamento e, dunque, considerare operante la rimo- zione delle sanzioni disposta dall'art. 116- comma 12°- soltanto per le infrazioni contestate dopo l'entrata in vigore della nuova legge. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. 9 Nessuna pronuncia per le spese del giudizio di cassazione va emessa, non essendosi costituito l'intimato Ispettorato del Lavo- ro.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Cosi deciso in Roma addi 13 marzo 2002 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Vincenzo Willo Alessandro de nensis IL CANCELIERE n Cancelleria 89.1.3.MAG.2002 Depositat IL CANCELLIERE E T R ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O C REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533