Sentenza 28 giugno 2012
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, è tardivo, ai fini della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno intervenuto dopo l'ordinanza di ammissione del rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2012, n. 32455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32455 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2012 |
Testo completo
32455/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1073/2012 Dott. FRANCESCO MARZANO Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 3512/2012 - Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di: 1) CH AB N. IL 01/01/1973 * C/ avverso la sentenza n. 4001/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/11/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alolo Policestro che ha concluso per il sige to dei ricostsige Udito, per la parte civile, l'Avv Udibildifensore Avv. De Rada Gizleme, che ha chiests it rifetto del ricorns me procuratore Generale e l'accoglimento del sicons steerimiskak Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p. del Tribunale di Pavia, con sentenza in data 8.06.2010, resa all'esito di giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di CH DA, in ordine al delitto di cui all'art. 589, cod. pen., al reato di guida in stato di ebbrezza e ad altre violazioni del codice della strada, per avere cagionato la morte di AT AN e RC CA, in relazione al sinistro verificatosi il 23.11.2008 e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione.
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 28.11.2011, in riforma della sentenza del G.i.p. di Pavia, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., rideterminava la pena in anni due di reclusione.
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale, in relazione all'art. 62 bis cod. pen.; la parte rileva che la Corte territoriale ha concesso all'imputato le attenuanti generiche in considerazione del grado di colpa da ritenersi non grave nella determinazione del sinistro. L'esponente osserva che il grado della colpa avrebbe dovuto assumere rilievo, se del caso, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; e che la predetta motivazione si pone in contrasto con le emergenze fattuali, risultando pacificamente che il prevenuto si era posto alla guida del mezzo in stato di ubriachezza;
che procedeva ad una velocità superiore al limite consentito;
e che si era dato alla fuga dopo il sinistro.
4. Ha proposto ricorso per cassazione altresì CH DA, a mezzo del difensore, denunciando l'erronea applicazione della legge penale, per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. L'esponente rileva che la Corte territoriale ha ritenuto non concedibile la predetta circostanza attenuante, giacché il risarcimento non sarebbe avvenuto in tempo utile, cioè a dire prima del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 62, n. 6 cod. pen. Osserva che nel caso si è proceduto nelle forme del rito abbreviato;
che il risarcimento è intervenuto nel mese di aprile 2010; e che il giudizio si è celebrato in data 8 giugno 2010. Ritiene perciò sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento della invocata attenuante.
4.1 La parte ha depositato memoria rilevando che l'atto di impugnazione proposto dal Procuratore Generale territoriale non era stato notificato all'imputato, in violazione del disposto di cui all'art. 584, cod. proc. pen. Considerato in diritto 5. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è infondato.
5.1 Invero, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la 2 dosimetria della pena. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale ha, infatti, giustificato la concessione delle attenuanti generiche, pur a fronte di un fatto di obiettiva gravità, facendo in primo luogo riferimento al grado della colpa riferibile all'imputato, rispetto al reato di omicidio colposo, che risultava in concreto minusvalente rispetto alla colpa ascrivibile al conducente dell'auto antagonista, il quale non aveva rispettato il segnale verticale di stop. Oltre a ciò, il Collegio ha considerato che dovevano valorizzarsi le condizioni di vita dell'imputato, immigrato regolare da lungo tempo in Italia, con fissa dimora e stabile attività lavorativa.
5.2 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato muove alle considerazioni che seguono. " 6.1 La doglianza relativa alla mancata notifica all'imputato dell'atto di impugnazione proposto dal Procuratore Generale non ha pregio. Invero, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'omessa notificazione alle parti private dell'atto di impugnazione non determina né l'inammissibilità del gravame né la nullità del successivo grado di giudizio, giacché da tale omissione discende soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Cass. Sez. 5, sentenza n. 5525 del 25.11.2008, dep. 9.02.2009, Rv. 243157; Cass. Sez. 3, sentenza n. 3266 del 10.12.2009, dep. 26.01.2010, Rv. 245859). E deve pure osservarsi che l'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non determina, nel caso di specie, neppure l'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, risultando la conoscenza dell'atto di impugnazione in capo al destinatario di essa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12878 del 29/01/2003, dep. 20/03/2003, Rv. 223724).
6.2 Del pari infondata è la doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante, derivante dalla riparazione del danno, ex art. 62, n. 6 cod. pen. 3 Sul punto, la Corte di Appello ha rilevato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., atteso che il risarcimento del danno in favore delle parti civili non era intervenuto prima del giudizio. La valutazione effettuata dai giudici di merito si colloca nell'alveo dell'orientamento interpretativo costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine all'ambito applicativo della circostanza attenuante discendente dall'intervenuto risarcimento del danno. La Corte regolatrice ha, infatti, chiarito che presupposto indefettibile per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è che il risarcimento avvenga "prima del giudizio", cioè a dire in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado e comunque anteriore rispetto all'inizio del giudizio di primo grado" (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 897 del 25/11/1993, dep. 26/01/1994, Rv. 197360; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30802 del 28/03/2008, dep. 23/07/2008, Rv. 241892). Orbene, nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Pavia ha disposto il rito abbreviato con ordinanza, resa ai sensi dell'art. 438, cod. proc. pen., all'udienza del 13.04.2010; ed il processo è stato rinviato, per il seguente svolgimento del giudizio, all'udienza in data 8.06.2010. Come si vede, il risarcimento del danno, effettuato soltanto in data 23.04.2010, secondo la documentazione versata in atti, risulta perciò intervenuto in una fase successiva rispetto all'inizio del giudizio di primo grado e, quindi, tardivamente, rispetto all'ambito di operatività della predetta circostanza attenuante.
6.3 Al rigetto del presente ricorso segue la condanna di CH DA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna CH DA al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 28 giugno 2012. Il Consigliere relatore Il Presidente francesco Martan ДляAndy Daley. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 AGO. 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DI CA Giulio ria TIBERIO