CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20413 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile TE TT, nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di TE RI CR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SS OP;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le memorie difensive del difensore di RI CR TE, avv. Livio Proietti, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio, da distrarsi in favore del legale antistatario. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20413 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa in data 11 ottobre 2024 dal Tribunale di Tivoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI CR TE, in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 646 cod. pen. ascrittole, estinto per intervenuta prescrizione maturata già nel corso del primo grado, con revoca delle statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile TT TE, a mezzo del proprio difensore, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. e 83, d.l. 17 maggio 2020, n. 18), l’omesso computo del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia Covid-19. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non è in contestazione il dies a quo da cui muovere nel computo del termine prescrizionale, come individuato nella sentenza impugnata (3 aprile 2017). Ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il suddetto termine sarebbe, pertanto maturato, il 3 ottobre 2024, laddove la sentenza di primo grado è stata pronunciata solo il successivo 11 ottobre. Tuttavia, com’è noto, secondo l’art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento e il corso della prescrizione sono stati sospesi ex lege dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, per un totale di sessantaquattro giorni. 3. Questa disciplina emergenziale, tuttavia, si applica solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale;
la sospensione non opera, dunque, in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la norma presuppone che il procedimento abbia subito un’effettiva stasi a causa delle misure adottate per 3 arginare la pandemia (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280432-02). Del pari, la sospensione del decorso dei termini processuali si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431-01; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, [...], Rv. 280780-01). 4. Nel caso di specie, risulta dallo svolgimento del processo riassunto nella sentenza del Tribunale che la prima udienza si è tenuta solo il 22 novembre 2021, ben oltre la finestra temporale presa in considerazione dalla legislazione di contrasto al Covid-19. Neppure la ricorrente accenna a termini procedurali ricadenti nel medesimo lasso cronologico. In conclusione, dal momento che – per consolidata esegesi di legittimità – l’invocata sospensione dei termini non operava indiscriminatamente in tutti i procedimenti pendenti (di modo che, al momento dell’emissione della sentenza del Tribunale, la prescrizione era già maturata), le deduzioni della parte civile risultano generiche nella loro articolazione, in quanto prive di compiuto riferimento alla vicenda procedimentale, e, comunque, manifestamente infondate in punto di diritto. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 5.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. 5.2. Stante l’espressa domanda presentata dalla difesa di RI CR TE, non sussistendo ragioni per procedere a compensazione, sia pure parziale, la parte civile ricorrente deve essere condannata, ai sensi degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., anche alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio in favore della suddetta RI CR TE, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta, e distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario (Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, [...], Rv. 280901-01; Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, [...], Rv. 274635-02; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, C., Rv. 269675-01). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da RI CR TE che liquida in complessivi euro 3.186 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso il 20 maggio 2026. Il Consigliere estensore SS OP Il Presidente IE SS D’GO
udita la relazione svolta dal Consigliere SS OP;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le memorie difensive del difensore di RI CR TE, avv. Livio Proietti, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio, da distrarsi in favore del legale antistatario. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20413 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa in data 11 ottobre 2024 dal Tribunale di Tivoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI CR TE, in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 646 cod. pen. ascrittole, estinto per intervenuta prescrizione maturata già nel corso del primo grado, con revoca delle statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile TT TE, a mezzo del proprio difensore, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. e 83, d.l. 17 maggio 2020, n. 18), l’omesso computo del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia Covid-19. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non è in contestazione il dies a quo da cui muovere nel computo del termine prescrizionale, come individuato nella sentenza impugnata (3 aprile 2017). Ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il suddetto termine sarebbe, pertanto maturato, il 3 ottobre 2024, laddove la sentenza di primo grado è stata pronunciata solo il successivo 11 ottobre. Tuttavia, com’è noto, secondo l’art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento e il corso della prescrizione sono stati sospesi ex lege dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, per un totale di sessantaquattro giorni. 3. Questa disciplina emergenziale, tuttavia, si applica solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale;
la sospensione non opera, dunque, in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la norma presuppone che il procedimento abbia subito un’effettiva stasi a causa delle misure adottate per 3 arginare la pandemia (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280432-02). Del pari, la sospensione del decorso dei termini processuali si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431-01; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, [...], Rv. 280780-01). 4. Nel caso di specie, risulta dallo svolgimento del processo riassunto nella sentenza del Tribunale che la prima udienza si è tenuta solo il 22 novembre 2021, ben oltre la finestra temporale presa in considerazione dalla legislazione di contrasto al Covid-19. Neppure la ricorrente accenna a termini procedurali ricadenti nel medesimo lasso cronologico. In conclusione, dal momento che – per consolidata esegesi di legittimità – l’invocata sospensione dei termini non operava indiscriminatamente in tutti i procedimenti pendenti (di modo che, al momento dell’emissione della sentenza del Tribunale, la prescrizione era già maturata), le deduzioni della parte civile risultano generiche nella loro articolazione, in quanto prive di compiuto riferimento alla vicenda procedimentale, e, comunque, manifestamente infondate in punto di diritto. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 5.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. 5.2. Stante l’espressa domanda presentata dalla difesa di RI CR TE, non sussistendo ragioni per procedere a compensazione, sia pure parziale, la parte civile ricorrente deve essere condannata, ai sensi degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., anche alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio in favore della suddetta RI CR TE, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta, e distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario (Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, [...], Rv. 280901-01; Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, [...], Rv. 274635-02; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, C., Rv. 269675-01). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da RI CR TE che liquida in complessivi euro 3.186 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso il 20 maggio 2026. Il Consigliere estensore SS OP Il Presidente IE SS D’GO