Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20413
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omesso computo del periodo di sospensione per Covid-19

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la disciplina emergenziale di sospensione dei termini per la prescrizione non si applica in maniera generalizzata a tutti i procedimenti pendenti, ma solo a quelli in cui vi sia stata un'effettiva stasi dovuta alle misure pandemiche o in cui siano ricaduti termini procedurali specifici nel periodo di riferimento. Nel caso di specie, la prima udienza si è tenuta ben oltre il periodo di sospensione e la ricorrente non ha indicato termini procedurali ricadenti in tale lasso temporale. Pertanto, le deduzioni della parte civile sono state ritenute generiche e manifestamente infondate in diritto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20413
    Data del deposito : 3 giugno 2026

    Testo completo