Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2001, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B ITALIANA REPUBBLICA F 6635 0 1 IN NOME DEL PO LA CORTE SU REN LIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N.22441/98 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere CELENTANO Consigliere 14314 Dott. Attilio Cron. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Rep. Dott. Pasquale Ud. 14/02/01 PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RA GI, elettivamente domiciliato in Roma, studio Ghera. viale delle Milizie n. 1, presso avv Domenico • -Garofalo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ENTE AUTONOMO "FIERA DEL LEVANTE", con sede in Bari, in persona del presidente e legale rappresentante dott. Francesco Divella, elettivamente domiciliata in Roma ' 762 via Lucrino n. 5 (studio Eufrati), presso gli avv.ti GI Tucci e Michele Laforgia, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega in 1 atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1407 del Tribunale di Bari depositata il 12 giugno 1998 (R.G. n. 2111/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Bruno Cossu (per delega avv. Domenico Garofalo) e Michele Laforgia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibilità dei primi due motivi e il rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 gennaio 1991 al OR di Bari l'ing. GI NA esponeva che, assunto alle dipendenze dell'Ente Autonomo Fiera del Levante nel settembre 1973 con la qualifica di caporeparto del servizio tecnico, dal 1° gennaio 1976 aveva svolto, in qualità di facente funzioni, l'incarico di tecnico, affidatoglicaposervizio tecnico, dall'ente dopo la risoluzione del rapporto di lavoro di altri due ingegneri inquadrati nel 2 servizio tecnico;
che aveva percepito una indennità di funzione per tale incarico, in misura tale da fargli raggiungere il trattamento economico del caposervizio, sebbene tutti gli altri emolumenti a lui spettanti fossero calcolati sullo stipendio base di caporeparto prima e di capoufficio poi;
che soltanto dal 21 gennaio 1985 gli era stata attribuita la qualifica di caposervizio a tutti gli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 4 giugno 1984; che sin dall'inizio del rapporto di l'ente gli aveva commissionato la lavoro progettazione e la direzione lavori, non rientranti fra le mansioni cui era tenuto per contratto, e senza corrispondergli alcun compenso. Il NA chiedeva perciò la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle differenze derivanti dalla ricostruzione della carriera, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché della somma di lire 3.076.167.112 per l'attività libera professionale svolta. Nella resistenza del convenuto, che deduceva l'inclusione delle attività di progettazione e direzione lavori nelle attribuzioni del NA, quali previste dai mansionari e dai regolamenti organici in vigore durante il rapporto di lavoro, 3 il OR riconosceva all'attore soltanto le differenze per straordinario e scatti di anzianità a decorrere dal settembre 1978, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. L'appello proposto dal NA avverso tale decisione è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 2 aprile/12 giugno 1998. Il giudice del gravame ha rilevato innanzitutto il giudicato sulla statuizione differenze retributive derivanti relativa alle ricostruzione della carriera. На quindi dalla ritenuto che le attività di progettazione e direzione lavori erano comprese nelle mansioni laall'appellante, disattendendo poi devolute domanda di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. - di cui ha affermato l'ammissibilità, in quanto non nuova rispetto al petitum iniziale in base alla accertata carenza di prove degli elementi di fatto idonei a valutare se la retribuzione corrisposta fosse о meno adeguata rispetto all'attività svolta. Il NA ha richiesto la cassazione della pronuncia del Tribunale, formulando cinque motivi. L'Ente Fiera ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Sotto tale profilo deduce però l'omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della qualifica di caposervizio sin dal 1° luglio 1976 e la contraddittorietà in cui è incorsa la sentenza impugnata, laddove pur avendo accolto la tesi di esso ricorrente in ordine allo svolgimento delle mansioni superiori, si è però limitata ad adeguare la retribuzione a lui corrisposta al trattamento economico spettante al caposervizio senza statuire sul riconoscimento della qualifica, mentre, poi, da un lato ha riconosciuto il diritto alla indennità di funzione e dall'altro lato ha negato la funzione stessa (almeno implicitamente). Con il secondo motivo il NA denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. Essendo incontroversa la circostanza che egli aveva svolto attività di progettazione, direzione ed esecuzione lavori in aggiunta a quelle di allestimento dei padiglioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità relativamente ai 5 -padiglioni realizzati in Fiera da terzi l'ente infatti aveva soltanto replicato che dette attività rientravano nei compiti previsti dal regolamento organico il NA deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per non avergli riconosciuto con decorrenza dall'assunzione la qualifica superiore. I due motivi, che, in quanto riguardano la medesima questione del riconoscimento della qualifica superiore sia pure da diverse angolazioni, vanno congiuntamente trattati, sono infondati. Si deve anzitutto rilevare, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. sentenze 24 marzo 2000 n. 3538, 19 settembre 1997 n. 9314, 24 febbraio 1995 n. 2113), che in sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame su un capo della domanda, o su un motivo di impugnazione, da quella in cui si censuri l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi ° esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e si pone un problema 6 di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla caso, poichérichiesta pronunzia. Nel secondo l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata. Orbene, nella specie, la sentenza impugnata ha evidenziato da un lato (v. esposizione in fatto, quarta pagina) che con l'appello proposto il NA si era doluto soltanto della statuizione di rigetto della decisione del OR di quella parte della domanda con la quale esso NA aveva rivendicato il compenso per l'attività professionale svolta, non compresa nel rapporto di lavoro, dall'altro (v. primo periodo della parte motiva) il giudicato in ordine alla statuizione della decisione del OR relativa alla condanna dell'Ente Fiera al pagamento in favore del NA delle differenze retributive, derivanti dalla 7 ricostruzione della carriera. Avendo quindi il Tribunale determinato il contenuto dell'atto di appello nei termini innanzi esposti, non ricorre l'omessa pronuncia cui pure fa riferimento il ricorrente nelle ragioni dedotte con il primo motivo di ricorso, e riguardo al vizio di motivazione, la censura con la quale il NA addebita al giudice del gravame di non avere tenuto conto della diversa ampiezza dell'atto di appello non può giovare al ricorrente, data la sua genericità (ed a prescindere dalla infondatezza della doglianza per quello che si preciserà più innanzi, con riferimento al giudicato) che non consente la verifica di quanto lamentato sulla base del contenuto del ricorso. A tale proposito il NA si è limitato a dedurre (v. pag. 4 del ricorso per di avere impugnato lacassazione) decisione del OR ... nella parte in cui non riconosce e non vengono accolte le altre domande . .. l'ill.mo sig. OR non risponde adeguatamente non motiva in alcun modo le sue ovvero determinazioni allorché rigetta complessivamente le domande rivoltegli e tese in diversi e alternativi modi ad ottenere la corresponsione di . . . per l'attività di progettazione e un compenso 8 direzione dei lavori svolta oltre quanto egli fosse tenuto..., senza specificare quali le altre domande disattese e quali le argomentazioni da lui svolte in appello dalle quali si doveva desumere un contenuto dell'atto di appello diverso per estensione da quello ritenuto dal Tribunale. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. per tutte, fra le più recenti Cass. 23 febbraio 2000 n. 2048), il cassazione, con il quale si faccianoricorso per valere vizi di motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia, deve contenere la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che si assume essere stati trascurati о insufficientemente valutati, onde consentire alla Corte di cassazione, soltanto sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso e senza che si possa procedere ad indagini integrative, il controllo sulla loro decisività e la correttezza e la sufficienza della motivazione. Relativamente alla ricostruzione della carriera, su cui pure si duole il ricorrente laddove deduce il mancato riconoscimento del diritto alla qualifica superiore con decorrenza dalla assunzione, dall'esame diretto degli atti - 9 consentito a questa Corte per verificare se sul punto si è formato il giudicato interno, come ha rilevato il Tribunale nella parte motiva della sentenza impugnata riferendosi alle differenze retributive, ma sulla base della ricostruzione della carriera effettuata - risulta che il OR aveva riconosciuto al NA la qualifica di caposervizio tecnico a far tempo dal 1° gennaio 1976 ed aveva liquidato le relative differenze retributive, calcolandole, per la affermata prescrizione, soltanto per i ratei successivi che entrambe taliall'agosto 1978, senza statuizioni fossero state oggetto di censura con l'atto di appello. Con il ricorso in appello, infatti, il NA aveva specificato, dopo la prima delle frasi generiche innanzi riportate in corsivo, l'oggetto dell'impugnazione, delimitandola alla statuizione di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso per l'attività libero professionale (v. pag. 4 del ricorso in appello), le ragioni per cui richiedeva la riforma delle decisione del OR, tutte riferite al riconoscimento di tale voce, e le conclusioni dirette all'accoglimento della residua domanda dall'ing. NA proposta con il ricorso 28 10 gennaio 1991, con la condanna dell'E.A. Fiera del Levante, ut sopra, al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta ed equa ex artt. 36 Cost. 2099 c.c. - ovvero 432 c.p.c. in uno alla svalutazione, interessi e spese del doppio grado. Il giudicato formatosi in ordine al riconoscimento della qualifica superiore invocata a 1° gennaio 1976 determina far tempo dal l'inammissibilità della doglianza sulla decorrenza così specificata della qualifica, che il ricorrente vorrebbe invece anticipare alla data dell'assunzione; doglianza la quale, peraltro, si pone in contraddizione con la domanda proposta con l'atto introduttivo, e richiamata nel ricorso per cassazione (v. la pagina iniziale di tale atto), ove invece il NA aveva richiesto il riconoscimento della qualifica di caposervizio tecnico dal 1° gennaio 1976. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 5 cod. proc. civ.), deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato la connessione delle attività di cui si discute con quella oggetto 11 della prestazione di lavoro subordinato;
sostiene che gli elementi evidenziati in proposito dal approntamento sedi espositive e Tribunale - svolgimento dei lavori di progettazione durante l'orario di lavoro non consentono di affermare l'inclusione dell'attività di progettazione nella prestazione cui per contratto egli era tenuto e che si trattava di attività incidente sulle stesse aree ove incideva l'attività da lui svolta in base al rapporto di lavoro, così come definita secondo le clausole contrattuali. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione ai regolamenti organici dell'Ente Fiera e deduce che nei regolamenti antecedenti al 1979 mancava una determinazione delle mansioni assegnate ai dipendenti con le qualifiche di caporeparto, capoufficio e caposervizio. Sostiene che il giudice del merito aveva desunto i compiti assegnati ad esso NA e la qualifica di capo del settore manutenzioni opere murare dalle disposizioni della struttura operativa riguardanti il settore opere murarie, ma ciò costituisce ad avviso del ricorrente una forzatura del dato testuale, essendo l'allestimento di un padiglione 12 ben diverso dalla progettazione. Altra violazione del dato letterale, prosegue il NA è nella equiparazione della responsabilità della progettazione di tutte le strutture ed impianti necessari al quartiere fieristico e della direzione lavori con la esecuzione della progettazione, che si assume essere stata una attività esterna sempre affidata a terzi (ancorché al medesimo NA) o in quanto icomunque non istituzionale, predecessori del ricorrente non si erano mai occupati della progettazione, e successivamente attività era stata commissionata a tale professionisti esterni. Anche questi due motivi, da trattarsi connessione, sonocongiuntamente per la loro infondati. Le censure che il ricorrente muove alla affermata attinenza delle attività di progettazione e direzioni lavori alle mansioni proprie della qualifica attribuita al NA, si rivolgono contro l'accertamento compiuto in ordine alla individuazione dell'oggetto delle prestazioni di lavoro sulla base dei regolamenti organici dell'ente e sulle altre risultanze di cause, che in quanto apprezzamento di fatto riservato al giudice 13 del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione oltre che, con riferimento alla disciplina contrattuale, per violazione dei canoni ermeneutici. A questo proposito, si deve anzitutto osservare che la motivazione della sentenza impugnata circa la determinazione delle prestazioni oggetto del contratto di lavoro appare corretta, richiamando ed integrando quella del primo giudice. Invero la motivazione per relationem della sentenza è consentita al giudice di appello, qualora questi pur richiamando e facendo proprie le argomentazioni svolte nella pronuncia di primo grado, fornisca comunque, anche se sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando, per l'effetto, appagante e corretto l'iter argomentativo desumibile attraverso la integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass. 4 agosto 1997 n. 7182, Cass. 28 gennaio 2000 n. 985). Riguardo al periodo dal 1981 in poi non vi è discussione fra le parti circa la inclusione, a seguito del regolamento organico 1979/1981 approvato dal consiglio di amministrazione 14 dell'ente nella delibera del 9 luglio 1981, come specifica il medesimo ricorrente, nelle mansioni del caposervizio tecnico delle attività di progettazione e direzione dei lavori, mentre per il periodo precedente la valutazione del giudice del merito si basa sia sull'interpretazione del precedente regolamento organico dell'ente, là dove individuava le attribuzioni del caporeparto e del caposervizio tecnico anche in quelle concernenti l'approntamento delle sedi espositive per le varie manifestazioni fieristiche, sia sulle dichiarazioni del medesimo ricorrente.
Considerato che
come affermato da costui nel corso del giudizio (v. il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado), le attività del servizio tecnico consistevano nella realizzazione di nuovi impianti, oltre che delle opere di manutenzione, e nella realizzazione degli fieristici, non configura unaallestimenti violazione del dato letterale la inclusione in questi compiti della progettazione e direzione dei lavori dei padiglioni e delle altre opere edilizie destinate alle esposizioni, data l'ampiezza delle operazioni insite nella predisposizione dei manufatti in relazione alla concreta destinazione finale. E la circostanza assolutamente 15 incontroversa in atti relativa allo svoglimento dell'attività di progettazione durante l'orario di lavoro del NA e nei locali dell'ente non è in contrasto, come sostiene il ricorrente, con l'affermazione fatta dal giudice del merito della inclusione di detta attività nelle mansioni affidate al NA in base al contratto di lavoro, ma è coerente con tale conclusione e sta a dimostrare che quelle attività, ritenute dallo stesso al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, erano invece svolte con modalità che non si differenziavano da quelle con cui erano espletate le prestazioni di lavoro subordinato. Né del resto il ricorrente ha fatto riferimento ad altri elementi non valutati dal giudice del merito, da cui potesse desumersi una sua effettiva autonomia nell'organizzazione della progettazione e della direzione dei lavori ovvero che egli avesse la possibilità di rifiutare tali incarichi. E perciò il ragionamento seguito dal giudice del merito è conforme all'indirizzo di questa Corte (v. sentenza 5 marzo 1987 n. 2350), secondo cui, perché un'attività professionale, che sia svolta da un lavoratore dipendente in favore del datore di lavoro, possa ritenersi affiancata all'attività di 16 lavoro subordinato, dando luogo ad una prestazione d'opera professionale, è necessario che presenti i tipici caratteri di autonomia, mentre, in mancanza di tali caratteri, quelle prestazioni possono giustificare non l'attribuzione di un compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., ma soltanto l'adeguamento della retribuzione ai sensi del primo comma dell'art. 36 Cost., nell'ambito dell'esistente rapporto di lavoro subordinato. Con il quinto motivo il NA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2222, 2099 cod. civ., 36 Cost., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto la mancanza di prove in ordine agli elementi idonei per valutare l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.: a tal fine era tenuto a dimostrare le prestazioni lavorative in concreto svolte e tale onere probatorio era stato da lui assolto con la prodotta (copia dei regolamenti documentazione organici con annesse tabelle stipendiali, documenti attestanti l'attività svolta, conteggi analitici delle spettanze relativamente al computo della indennità di funzione, prospetti paga). Del resto, prosegue il ricorrente, l'ente non aveva contestato 17 l'attività svolta né conteggi prodotti e il giudice del merito sulla base della documentazione allegata aveva potuto valutare la fondatezza della domanda di adeguamento retributivo. Neppure questo motivo può essere accolto. Esclusa per le ragioni innanzi esposte la violazione dell'art. 2222 cod. civ., la censura per il resto è inammissibile in quanto è diretta a contrastare la valutazione degli elementi probatori offerti, ritenuti dal Tribunale inidonei a valorizzare la peculiarità delle mansioni espletate in rapporto all'ammontare del compenso percepito. A giustificare tale valutazione negativa il giudice del gravame ha evidenziato che il ricorrente si era alimitato ad elencare le opere realizzate e produrre le fotografie che le ritraevano: si tratta di un convincimento congruamente motivato, con argomentazioni immuni da errori logico-giuridici, non potendo desumersi solo in base ad un elenco e alle fotografie allegate una qualità e una quantità del lavoro espletato, anche in relazione alla durata del rapporto, tali da richiedere una prestazione lavorativa eccedente quella normale e che possa dar luogo al richiesto adeguamento della retribuzione percepita. 18 Alla stregua delle suesposte considerazioni ed assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va dunque rigettato. Il NA, in applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), è tenuto alla rifusione nei confronti dell'altra parte delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Ente Autonomo Fiera del Levante delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 73.000 oltre a lire 5.000.000=(cinquemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001. Il Consigliere est. Il PresidenteMuseu liff Алтоль болиоденCam oyen Pill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MAG 2001 oggi, IL CANCELLIERE L A P U S 19