Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
È priva di effetto la dichiarazione di domicilio fatta dall'indagato in assenza di un previo invito in tal senso, che costituisce un dato formale essenziale. (Fattispecie nella quale l'imputato, in occasione di un sopralluogo eseguito dalla P.G. cui era seguito un provvedimento di sequestro di un'area adibita a luogo di stoccaggio abusivo di rifiuti speciali, aveva declinato le proprie generalità, nominato il proprio difensore e spontaneamente "dichiarato" il domicilio presso la propria abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2009, n. 22467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22467 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
22467 /09 R N. 28944/08 Registro generale
P N. 745 Sentenza
A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
Composta dai Signori:
1. dr. Pierluigi Onorato Presidente
2. dr. Alfredo Teresi Consigliere
3. dr. Alfredo Maria Lombardi Consigliere Consigliere rel.
4. dr.ssa Guicla I.Mulliri
5. dr. Luigi Marini Consigliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA all'esito dell'udienza pubblica del 29 gennaio 2009
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente CASSAZ IN 29 MAG. 2009 SENTEN 2 ILGA sul ricorso proposto da: ons VA IL, nato a [...] il 16.1.1 imputato art. 256 D.Lg.vo 152/06
avverso la sentenza della Sezione distaccata del Tribunale di Francavilla Fontana, in data
14.2.08
Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Sentito il P.G., nella persona del dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva
-1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso L'odierno ricorrente, legale rappresentante di una ditta che opera nel campo della lavorazione degli indumenti usati, è stato condannato in primo grado, con la sentenza qui impugnata, perché ritenuto responsabile della violazione dell'art. 256, co. 1 lett a), D.Lg.vo 152/06 per avere smaltito
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo:
1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio (art. 606 lett c) ed e) c.p.p. in rel. all'art. 161 c.p.p.) Ed infatti, dice il ricorrente, il giorno stesso del sopralluogo della p.g., l'imputato, come da invito, indicò il difensore e fece la propria dichiarazione di domicilio presso la stessa abitazione nella quale viveva (Torre S. Susanna, via de Gasperi 105). Ciò nonostante, il decreto di citazione a giudizio gli fu notificato in via Oria km. 2, a mani della moglie. L'eccezione fu tempestivamente sollevata in udienza - come risulta anche dal verbale del 14 febbraio - ma nessuna risposta in merito è mai intervenuta da parte del Tribunale;
2) violazione della norma sulla valutazione della prova e travisamento della stessa
(art. 606 lett b) c) ed e) c.p.p. in rel. all'art. 192 c.p.p.). Si fa, osservare, in altri termini, che il Tribunale ha scorrettamente utilizzato le dichiarazioni dell'unico teste, l'agente EN, nella parte in cui riferisce che il materiale rinvenuto era rappresentato da capi di abbigliamento "molto più dimessi - rispetto a quelli lavorati nel capannone - perché avevano subito un'alluvione", sia, perché il paragone con i capi posti all'interno è scorretto (trattandosi, gli uni, di residui di lavorazione e, gli altri, di capi da lavorare), sia perché, l'assunto circa il fatto che le condizioni i cui si trovavano i "rifiuti", era circostanza che il EN aveva appreso verbalmente dallo stesso VA, all'atto del sopralluogo, e non poteva, pertanto testimoniare su ciò; Inoltre, il Tribunale ha inferito, dalle dichiarazioni del EN (unitamente al contenuto del certificato di analisi prodotto dallo stesso EN), delle conclusioni - in punto di durata della permanenza dei rifiuti - erronee e qualificabili come vero e proprio travisamento.
-Ed infatti, in primo luogo, non è certo dalle considerazioni illegittimamente riportate dal EN, che è desumibile il fatto che i rifiuti in contestazione si trovassero sul posto da almeno due anni;
in secondo luogo, nel certificato citato, non è affatto specificato se si riferisca "proprio" al materiale rinvenuto e non piuttosto al materiale accumulato anche in precedenza ed eventualmente smaltito. In altri termini, per come è concepito (viene allegato all'originale del ricorso), il certificato ben potrebbe riferirsi al materiale "del tipo di quello accumulato e non proprio a quello rinvenuto". Non essendovi, dunque, la prova che i rifiuti fossero accumulati, dove rinvenuti da oltre due anni, non solo, sarebbe contraddittoria ed illogica la prova ma mancherebbero anche indizi gravi precisi e concordanti e, conseguentemente, l'imputato non avrebbe dovuto essere condannato potendosi configurare gli estremi del "deposito temporaneo”.
3) applicazione di una sanzione pecuniaria eccessivamente gravosa nonché mancanza di motivazione a riguardo (art. 606 lett b) c) ed e) c.p.p. in rel. agli artt. 132 e 133 c.p.). Si rileva, altresì, contraddittorietà sul punto perché, da un lato la Corte ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, dall'altro, ha ritenuto di applicare una sanzione superiore al minimo edittale senza spiegare il calcolo attraverso cui vi è pervenuta e, comunque, senza giustificare una tale scelta più severa. Il che appare tanto più sorprendente alla luce del fatto che l'imputato ha tempestivamente proceduto alla bonifica dei luoghi.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2 а 2. Motivi della decisione - II ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va respinto il primo motivo perché infondato. Come, infatti è possibile evincere dal l'esame dell'atto richiamato dal ricorrente (f. 10 fascicolo P.M.), in occasione del sopralluogo degli agenti del Corpo Forestale e del conseguente sequestro, il VA non fece una "dichiarazione di domicilio" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161 c.p.p. Essa, infatti, si ha solo a seguito di "invito a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157 comma 1 ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni" (così art. 161 co. 1 c.p.p.). Nella specie, l'odierno ricorrente si limitò, come risulta dall'intestazione dell'atto, a declinare semplicemente le proprie generalità e ad indicare un domicilio che, però, non era vincolante nel senso detto. In ogni caso, fermo restando che non si versava in un caso di domicilio "dichiarato" (o ancor meno "eletto"), anche ciò fosse stato, la avvenuta notifica dell'atto a mani di persona qualificata e convivente (tale deve intendersi la moglie sino a prova contraria) non avrebbe necessariamente comportato la sua nullità (S.U. 27.10.04, Palumbo, Rv. 229540).
Meritano, invece, accoglimento sia il secondo che il terzo motivo. Effettivamente, il Tribunale, come obietta il ricorrente, è pervenuto alla esclusione che si trattasse di deposito provvisorio (come sostenuto dall'imputato), attingendo alle dichiarazioni del teste EN anche nella parte in cui esse deponevano su una circostanza (l'avere i capi di abbigliamento subito un'alluvione) che egli palesemente non avrebbe potuto conoscere per scienza propria sì da rendere non escludibile l'eventualità - sostenuta dal ricorrente - che egli l'avesse appresa proprio dall'imputato in occasione dell'intervento (sì da non potere testimoniare su ciò). Quanto al certificato di analisi - che residuerebbe come unica prova
-
non si può non riconoscere una sua sostanziale genericità che impedisce di dire se si riferisca proprio al materiale rinvenuto o non, piuttosto, a quello accumulato anche in precedenza e smaltito.
Si impone, pertanto, un annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Brindisi per nuovo esame degli atti alla luce dei rilievi che precedono e che richiedono chiaramente una motivazione più puntuale e circostanziata circa il fatto che quello contestato all'imputato non costituisse un “deposito temporaneo". Eventualmente, poi, si renderebbe anche necessario un provvedimento più puntuale e motivato sul trattamento sanzionatorio dovendosi constatare che, in quello qui all'esame, non si dà adeguato conto del calcolo della pena (non risultando sufficiente il mero richiamo agli artt. 133 e 133 bis c.p.).
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009
Il Presidente
(dr. Pierluigi Onorato) Гимірі вижил Il Consigliere estensore
(dr.ssachida Meliri)
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