Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2004, n. 7327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7327 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 63
3. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 010076/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI TO N. IL 09/04/1961;
avverso SENTENZA del 08/11/2002 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
MA LB ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 8.11.2002, con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la di lui condanna alla pena (sospesa) di mesi 9 di reclusione, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Crotone, in data 1.2.2001, in ordine ai delitti di lesioni volontarie e danneggiamento aggravato, entrambi commessi il 27.6.1999 in Isola Capo Rizzuto, allorché esso MA, in reazione alla contestazione di una infrazione al codice stradale (divieto di sosta) si era scagliato contro i vigili urbani e, in tal contesto, aveva procurato lesioni lievissime (guarite in giorni tre) al vigile IV LU nonché aveva strappato una spallina della divisa d'ordinanza da costui indossata.
Il ricorrente deduce, con un primo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale quanto al giudizio di sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. e, dunque, quanto al giudizio di procedibilità di ufficio delle lesioni, sul rilievo che l'aggravante del nesso teleologico "con la reazione violenta e minacciosa contro il pubblico ufficiale" è stata ritenuta seppure in ordine a tale condotta già i giudici di primo grado avessero derubricato l'originario addebito di resistenza in quella di ingiuria aggravata, prosciogliendo l'imputato per difetto della querela;
assume il ricorrente, peraltro, che non sarebbe concettualmente concepibile un fatto di lesioni, reato-mezzo, finalizzato alla esecuzione dell'ingiuria quale reato-fine.
Il motivo è infondato.
Va ricordato, infatti, che, secondo costante insegnamento del giudice di legittimità, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. concernendo l'elemento intenzionale del reato, ha natura soggettiva, risiedendone la ratio nella maggiore pericolosità dimostrata dal soggetto attivo nell'esecuzione del reato (Cass. Sez. 6^, 17.3.1995 n. 5797, P.M. e Giambertone;
Cass. Sez. 1^, 7.2.1995 n. 3921, Mascia ed altri), e, pertanto, si applica "per il solo fatto che l'agente commetta un reato allo scopo di eseguirne, (occultarne o conseguire il profitto di) un altro, anche se in concorso formale, senza che assuma rilievo la mancata consumazione del reato fine, ovvero la sua improcedibilità dal momento che, nel primo caso, la condotta effettivamente realizzata è di per sè sufficiente ad integrare gli estremi della circostanza aggravante, nel secondo, manca solo una condizione per la punibilità del reato fine, come tale irrilevante per la ravvisabilità dell'aggravante in relazione al reato strumentale (Cass. Sez. 5^, 26.9.2000 n. 11497, Carbone D. ed altri). È irrilevante, pertanto, che per il reato di ingiuria abbia fatto difetto la condizione di procedibilità (querela), una volta accertato che detto reato-fine è stato compiutamente realizzato;
ricavandosi dal testo della sentenza, infatti, che il giudice di merito, pure giudicata la condotta dell'imputato nei termini di una aggressione meramente verbale e semplicemente lesiva dell'onore personale del pubblico ufficiale (donde la diversa qualificazione giuridica del fatto), ha tale condotta qualificato come "reazione violenta e minacciosa", connotandola dunque, con incensurabile apprezzamento in fatto, di modalità che giustificano e rendono anche concettualmente compatibile, che le lesioni siano state volute per assegnare alla ingiuria particolare offensività.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia difetto di motivazione quanto all'addebito di danneggiamento aggravato.
Anche tale motivo è infondato, perché il giudice di appello - come agevolmente si ricava dal testo della sentenza - ha argomentato, sia pur sinteticamente, della sussistenza di un vero episodio di danneggiamento aggravato sia sotto il profilo oggettivo, dando atto dell'accertato strappo di una spallina della divisa d'ordinanza del vigile aggredito, sia sotto quello soggettivo rappresentando, sul punto, l'intenzionalità della condotta diretta ad esprimere disprezzo per il ruolo istituzionale dei vigili.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 20 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004