Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6643 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
r a e ) z p d n . o t e t t t i a b n l e e 9 d s 5 a . a t l r l e r n e a e o d - i z 1 e A CORTE SUPR06643 / 02 e a t 3 n 1 LICAREPUBBLICA ITALIANA o o i n . z e m r a p r 5 IN NOME DE POPO ITALIANO t 8 a s l 9 i l 1 a - g CASSAZIONE e 4 Oggetto a - r s 6 s IS DA a 2 l e . SEZIONE TERZA CIVILE o m DA R s . P . INCIDENTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: STRADALE D GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 8733/99 Dott. Vito - Dott. Michele VARRONE - Consigliere- Cron.18991 PURCARO Consigliere Dott. Italo Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep.1436 Ud. 10/12/01 AMATUCCI Rel. ConsigliereDott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia SENTENZA dal Sig. 24 Ore sul ricorso proposto da: per diritti € 3,10. SAI SPA, con sede in Torino, in persona del legale 14 MAG. 2002 IL CANCELLIEME pro tempore Avv. Carmelo Caruso,rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. eds per diritti € 3.11.2 contro il 2002 TU RA IA, elettivamente domiciliato in 14. EL ROMA VIA LIVIO TEMPESTA 36, presso lo studio 2001 dell'avvocato FRAU RINALDO, che lo difende, giusta 2129 delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASŜAZIONE CAMPIONE CIVILE 1 N. 80643. controricorrente nonchè
contro
IN TR;
- intimato avverso la sentenza n. 585/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione II Civile, emessa il 14/10/98 e depositata il 23/10/98 (R.G. 801/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del II motivo ed il rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30.11.1995 il tribunale di Crema, decidendo sulla domanda risarcitoria del cinquantotten- - che il 10.1.1990 era venuto ne UL NT EN a collisione con altra autovettura mentre guidava la condannò i convenuti AO QU e propria - l'assicuratrice SAI s.p.a. a risarcire all'attore la metà dei danni subiti, ravvisando la paritetica respon- sabilità dei due conducenti in applicazione del dispo- sto di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ.. 2 La decisione, appellata dal EN, è stata rifor- Bressa mata dalla corte d'appello di Ancona, che, ravvisato il prevalente apporto causale colposo del QU, ha condannato solidalmente i convenuti a risarcire all'attore il 70% dei danni subiti, complessivamente liquidandoli in L. 245.441.690 (di cui L. 152.048.000 da diminuzione della capacità lavorativa in relazione al grado di invalidità permanente del 25%), oltre agli interessi legali del 5% annuo da computarsi dalla data del sinistro sulla somma di L. 206.897.280. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la SAI-Società Assicuratrice Industriale s.p.a. sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso UL Gia- cinto EN. L'intimato PI QU non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.2 Col primo motivo del ricorso principale è de- dotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2054 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Si duole la società ricorrente che la corte d'appello abbia, in esito ad un'indagine sommaria e lo- gicamente incoerente delle risultanze probatorie, irra- gionevolmente conferito determinante valenza alla depo- sizione del teste HI, che aveva rilasciato dif- 3 ai carabinieri nell'immediatezza formi dichiarazioni del fatto;
e che, inoltre, in un contesto connotato dall'impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro anche alla luce di quanto affermato dallo stesso EN subito dopo il l'incidente, abbia esclu- so la presunzione di paritetico concorso causale colpo- so dei due conducenti.
1.2. La censura è infondata. Con motivazione assolutamente esaustiva la corte d'appello ha ritenuto di privilegiare la versione dei fatti prospettata dall'attore nel senso che il EN, mentre stava superando l'autovettura condotta dal Quat- trini ed un'autocisterna che precedeva entrambi i vei- coli, era stato urtato nella parte posteriore destra del proprio veicolo dalla vettura del QU, inopi- natamente spostatosi verso sinistra, in quanto inten- zionato a superare anch'egli l'autocisterna, senza av- vedersi della manovra di sorpasso già in atto da parte dell'altro mezzo. La corte ha, in particolare, motivatamente dato credito alle dichiarazioni del teste oculare HI, ponendo in luce le ragioni che inducevano ad attenderne la deposizione e quelle per le quali il pensiero dell'interrogato dovesse ritenersi non correttamente trascritto dai carabinieri intervenuti sul posto (di 4 talune ulteriori imprecisioni dà conto , del resto, la stessa ricorrente a pagina 8 del ricorso). La operata ricostruzione della dinamica del sini- stro, evidentemente integrante un apprezzamento di fat- to come tale insindacabile in questa sede, ha comporta- to la positiva individuazione della misura del concorso colposo di ciascuno dei due conducenti, così elidendo i presupposti per l'applicazione del criterio residuale fissato dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.. 2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 4, 1. 26.2.77, n. 39 e degli artt. 1223, 1226, 2059 e 2697 c.C., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere la corte territoriale ricono- sciuto il danno da lucro cessante da riduzione della capacità lavorativa in capo al EN, benché dalla do- cumentazione fiscale, cui il citato art. 4 della legge n. 39 del 1977 impone di avere riguardo, risultasse che egli aveva addirittura conseguito un aumento di reddito nell'anno del sinistro (1990). Si duole inoltre la ricorrente che i giudici di se- condo grado abbiano ravvisato il danno in questione (in relazione all'attività di professore universitario svolta dal ricorrente) nel maggiore impegno che egli avrebbe dovuto profondere per mantenere inalterato il reddito, con usura delle forze lavorative di riserva, 5 senza considerare che tale tipo di pregiudizio costi- tuisce una delle componenti del danno biologico (vengo- no citate Cass.. nn. 6512/86 e 1764/95) e che il Ventu- ra non aveva offerto alcuna prova della rinuncia ad eventuali lavori di carattere straordinario. Ancora, la corte aveva fatto ricorso al calcolo tabellare assumen- do come parametro il valore (25%) indicato dal consu- lente tecnico d'ufficio per la ravvisata riduzione del- la capacità lavorativa generica in misura pari alla percentuale di "invalidità biologica", omettendo di te- ner conto dell'indicazione del c.t.u. circa il minor grado (6-7%) della riduzione della capacità lavorativa specifica, così in definitiva pervenendo ad una dupli- cazione del risarcimento, posto che il danno biologico era stato liquidato assumendo un grado di invalidità del 25%. Sotto altro profilo, dal rilievo che la corte di merito avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 2054 C.C. per l'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'evento, si fa discendere la conseguenza che erro- neamente era stato riconosciuto il danno morale subiet- tivo.
2.2. Premesso che l'ultimo profilo di doglianza è privo di pregio in quanto muove dall'insussistente pre- supposto che si vertesse in ipotesi di colpa presunta 6 (mentre nella specie sono stati positivamente accertati in capo al QU gli estremi di una condotta inte- grante il reato di lesioni colpose, con il conseguente riconoscimento del danno "morale") la censura è, per il resto, fondata nei sensi qui di seguito precisati. La corte d'appello ha in sostanza ritenuto (alle pagine 10 e 11 della sentenza gravata) che il danno fu- turo da diminuita capacità lavorativa "prescinde dal fatto che il soggetto abbia mantenuto, in concreto, i medesimi livelli reddituali considerando che, in tale DOD situazione, il soggetto ha lavorato in usura delle re- sidue sue energie, e dunque non può che competergli il ristoro per la diminuita capacità lavorativa indipen- dentemente dal fatto che, con le residue energie, egli possa aver continuato a produrre il medesimo reddito Ha, dunque, liquidato in L. 152.048.000 il danno rela- tivo, procedendo poi alla separata liquidazione del danno alla salute in L. 50.000.000 in base al criterio del valore differenziato di punto, assumendo in L.
2.000.000 il valore percentuale di ogni punto di inva- lidità. Va anzitutto rilevato che è stato reiteratamente chiarito che il danno biologico e quello che si riflet- te sul piano economico reddituale attengono a due di- stinte sfere di riferimento, dovendosi avere riguardo 7 per il secondo alla riduzione della capacità di guada- gno e per il primo, prevalentemente, alla gravità della inabilità (così Cass. 19.1.99, n. 475; e cfr. anche Cass. 11.5.99, n. 4653, Cass. 12.7.2000, n. 9228, Cass. 10.8.2000, n. 10579). Ne consegue che gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso sulla sua atti- vità lavorativa in tanto danno luogo ad un danno patri- moniale in quanto ne eliminino o riducano la capacità di produrre reddito. La maggiore usura, fatica o diffi- coltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavo- rativa (definite come danno da lesione della "cenestesi lavorativa") che non incidano sul reddito della persona offesa neppure nel senso di perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale (cosiddetta per- dita di chance), ma comportino soltanto un maggiore sforzo per compiere le stesse attività svolte prima del sinistro, in quanto non risolventisi in una diminuzione patrimoniale ma una compromissione dell'essenza biolo- gica dell'individuo vanno invece liquidate come danno alla salute. La natura omnicomprensiva di tale tipo di danno, nel senso che nella liquidazione dello stesso "si deve tenere conto di tutte le ripercussioni negative che la lesione ha avuto sulla vita concreta del danneggiato", 8 comporta poi che, ove il giudice abbia adottato il cri- terio equitativo del valore differenziato di punto per la liquidazione del danno biologico, la componente co- stituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa (e cioè dalla compromissione delle sensazioni provate dal lavoratore nello svolgimento della sua attività) ben può essere liquidata mediante un "appesantimento" del valore monetario di ciascun punto di invalidità. Non è, per contro, in nessun caso consentito, stan- te l'assoluta improprietà del parametro di riferimento, assumere a base del calcolo il reddito del soggetto le- So, come invece ha fatto la corte territoriale con la sentenza gravata in questa sede.
3.1. Col terzo ed ultimo motivo di ricorso la sen- tenza è censurata per violazione dell'art. 1224 C.C. per avere la corte d'appello riconosciuto gli interessi sulla somma rivalutata benché non fosse stata offerta la prova di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello già coperto dalla liquidazione del danno in moneta at- tuale.
3.2. La doglianza è infondata in quanto, per un verso, l'art. 1224 c.c. regola il danno da ritardo nel- le obbligazioni pecuniarie, mentre nella specie si ver- te in ipotesi di tipico debito di valore, nel quale il risarcimento va determinato, a mente dell'art. 2056, 9 comma 1, C.C., secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 C.C. (e non anche dell'art. 1224 C.C., del quale è denunciata la violazione); e poiché, per altro verso, la corte non si è discostata dai prin- cipi fissati dalle sezioni unite di questa corte con sentenza n. 1712 del 1995 laddove ha equitativamente fissato nel 5% il saggio degli interessi (non moratori ma) compensativi a decorrere dalla data del fatto sulla somma parzialmente (e non integralmente) rivalutata.
4. In conclusione, rigettati il primo ed il terzo motivo di ricorso ed accolto per quanto di ragione il secondo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio a diversa sezione della stessa corte d'appello che, alla luce degli enunciati principi, provvederà alla liquidazione del danno da lesione della cenestesi lavorativa come componente del danno alla sa- lute, riconsiderando la liquidazione già effettuata per tale tipo di danno. Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo ricorso principale, rigetta il primo ed il ter- ZO, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte 10 d'appello di Brescia. Roma, 10 dicembre L'estensore Л. Пришивный 2001 Il presidenteКорит овый IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 09-05-02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109.11 30,99 1701 16010 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA .16.5.02 b ut 10 C) (Do iziari Il Respon (DR. M. CIGHINI) 11