Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del suo patrimonio personale è necessario che il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 147 l. fall.
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Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2016, n. 13091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13091 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
1309 1/ 1 6 Me REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 221 Dott. Grazia LAPALORCIA - Presidente- Dott. RI VESSICHELLI - Consigliere - UP 26/1/2016- Dott. Paolo MICHELI - Consigliere - R.G.N. 28559/2015 - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO -Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: OS RI LA, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del 1/4/2015 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di OS RI LA per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella sua qualità di amministratore di diritto della 2C s.n.c. fallita nel 2006 (già società irregolare 2C di OS RI LA e di OZ GE). In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha invece assolteassolto l'imputata per il concorrente reato di bancarotta fraudolenta documentale provvedendo alla conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio, nonché, in accoglimento dell'appello della parte civile, ha adottato le statuizioni civili omesse in prime cure.
2. Avverso la sentenza ricorre la OS a mezzo del proprio difensore articolando sei motivi.
2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione lamentando come la Corte territoriale, se non in maniera generica ed apodittica, abbia omesso di giustificare l'affermazione per cui l'imputata, sebbene mera "testa di legno" del marito, sarebbe stata consapevole delle condotte distrattive poste in essere da quest'ultimo e ciò nonostante alcuna delle testimonianze assunte nel dibattimento di primo grado abbia fornito spunto per tale asserzione. Sotto altro profilo la ricorrente evidenzia come sostanzialmente i giudici dell'appello abbiano ritenuto configurabile il concorso nel reato in ragione della mera volontaria assunzione della carica formale, omettendo altresì di considerare il rapporto di coniugio che legava l'imputata all'amministratore di fatto e la circostanza che ella figurava solo perché il marito non aveva il titolo di studio necessario al conseguimento di alcune delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale. Con riguardo poi alla specifica contestazione relativa alla distrazione delle rimanenze finali degli esercizi del 2001 e del 2002 la sentenza non spiegherebbe in che modo, esercitando i propri poteri di controllo sulla contabilità, la ricorrente avrebbe potuto accorgersi delle condotte del coniuge, mentre con riguardo ai prelievi a titolo di compenso per l'attività di gestione risulterebbe contraddittoria nella misura in cui lo imputa alla stessa OS e comunque non preciserebbe gli elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione per cui tali prelievi si sarebbero protratti oltre il 2001. Quanto infine alla vendita dell'appartamento di proprietà della coppia la Corte territoriale non avrebbe dimostrato la consapevolezza della natura distrattiva del negozio concluso quando l'imputata già aveva ceduto le quote della società e non ne era più amministratrice, tanto più che il prezzo venne incassato dal marito.
2.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'errata applicazione della legge penale in relazione per il mancato riconoscimento della disciplina dell'errore di fatto in merito all'ignoranza della mancata deliberazione da parte degli organi sociali di uno stipendio in favore dell'amministratore. Con il terzo motivo viene eccepita violazione di legge in merito all'immotivato rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare l'utilizzazione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile per il pagamento di debiti sociali. Con il quarto motivo viene nuovamente dedotta l'errata si è detto come bancarotta per distrazione anziché preferenziale, mentre con il quinto4 applicazione della legge penale in merito alla qualificazione della vendita del bene di cui motivo la ricorrente denunzia anche vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 comma 1 c.p. e di quella di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p. Infine con il sesto motivo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo al mancato riconoscimento delle pur concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. E' opportuno ricordare come, per il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e che a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distragga i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore (ex multis Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione;
Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713).
2.1 Nel caso di specie la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputata ispirandosi all'ulteriore principio per cui, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637), nonché rilevando come invero la OS abbia avuto contezza delle condotte distrattive poste in essere dal marito e amministratore di fatto della fallita, quantomeno con riferimento al prelievo mensile dalle casse della società.
2.2 Quanto al primo punto deve osservarsi che, alla luce del consolidato insegnamento ricordato in precedenza, il principio menzionato dai giudici territoriali deve essere contestualizzato alla fattispecie in cui l'amministratore formale rimane del tutto estraneo alla vita della società, prestando per l'appunto soltanto il suo "nome", che non appare sovrapponibile in toto a quella oggetto della sentenza impugnata, dove il legame di coniugio tra amministratore di diritto e di fatto e il conseguente rapporto fiduciario intercorrente tra gli stessi, nonché la natura sostanzialmente familiare dell'impresa, sono tutte circostanze che impediscono di desumere esclusivamente dall'accettazione solo formale della qualifica la pur generica consapevolezza in capo . . all'imputata delle condotte distrattive poste in essere dal ZZ.
2.3 Con riguardo invece al fatto che la OS fosse a conoscenza dei prelievi effettuati apparentemente sine causa dal marito, la Corte territoriale non ha chiarito se tale consapevolezza avesse ad oggetto il prelievo del formale compenso cui riteneva di avere diritto in quanto amministratrice della società - nel qual caso dovevano essere evidenziate le ragioni della ritenuta natura distrattiva di tale prelievo ovvero se ella - fosse a conoscenza che anche il ZZ e nel 2002 anche il fratello di quest'ultimo - - avesse prelevato ripetutamente dalle casse della fallita ulteriori somme a titolo di retribuzione della propria attività di gestione, che, in quanto mero amministratore di fatto, a nessun titolo poteva percepire. In realtà deve osservarsi come dalla motivazione della sentenza non emerge con la necessaria nettezza nemmeno quanti fossero i prelievi mensili.
2.4 La evidenziata lacuna motivazionale influisce poi sulla tenuta dell'intero ragionamento svolto dai giudici del merito, atteso che, qualora non potesse affermarsi che l'imputata abbia avuto contezza della natura distrattiva dei prelievi, viene meno il presupposto della ritenuta consapevolezza della distrazione delle rimanenze e parimenti dell'utilizzazione per scopi diversi dal soddisfacimento delle obbligazioni sociali della somma conseguita dalla vendita dell'immobile di cui la OS era comproprietaria con il marito.
2.5 Con riguardo a quest'ultima operazione parzialmente fondata è altresì un'altra doglianza della ricorrente. Se infatti la OS è chiamata a rispondere delle distrazioni dei beni sociali nella sua qualità di amministratore della fallita, per quanto riguarda gli eventuali illeciti commessi nella gestione del suo patrimonio personale - esso pure vincolato a garanzia dei creditori sociali in forza del regime di responsabilità illimitata, anche dopo il recesso dalla società, nei limiti previsti dagli artt. 2290 e 2293 il titolo della sua responsabilità discende dalla previsione di cui all'art. 222 legge C.C.- fall. Mentre nel primo caso è irrilevante che il socio illimitatamente responsabile sia stato dichiarato fallito in proprio, così non è nel secondo, posto che la disposizione da ultima citata lo parifica all'imprenditore dichiarato fallito, presupponendo dunque e per l'appunto il fallimento personale del socio. Perché il socio illimitatamente responsabile risponda degli atti compiuti sul proprio patrimonio personale è necessario dunque che allo stesso sia stato esteso il fallimento ai sensi dell'art. 147 legge fall., presupposto che, non risultando dal capo d'imputazione, doveva costituire oggetto di specifico accertamento da parte dei giudici del merito e risultare dalla motivazione della sentenza, il che non è avvenuto.
3. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo rimanendo assorbite le ulteriori doglianze della ricorrente che non hanno trovato specifica trattazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame. Così deciso il 26/1/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente iefalorare Grazia Lapalorcia Luca Pistorelli DEPORTATA IN CANCELLERIA ach 31 MAR 2016 IL FUNZIONARIO/GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise адих