Sentenza 30 ottobre 2019
Massime • 1
L'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.
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La massima In tema di abuso d'ufficio, l'esercizio di un potere richiede l'individuazione di una specifica norma che ne individui i presupposti, rispetto ai quali non sussiste alcun profilo di discrezionalità amministrativa che, invece, può riguardare le modalità con le quali quel determinato potere venga esercitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di abuso d'ufficio, anche nella formulazione conseguente alla modifica apportata con d.l. n. 76 del 2020 , nel caso di esercizio da parte di un Sindaco del potere di requisizione, pur in assenza del presupposto della grave necessità pubblica, ritenendo che l'interpretazione di tale locuzione non attenga alla …
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 59, 633) 1. Il fatto Il Giudice di Pace di Termini Imerese infliggeva agli imputati la pena pecuniaria della multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 633 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponevano ricorso per Cassazione gli imputati, per il tramite dei loro difensori, deducendo i seguenti motivi: 1) la sentenza non aveva tenuto in considerazione elementi fondamentali che erano emersi in maniera pacifica in sede dibattimentale al fine dell'assoluzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2019, n. 10694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10694 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
1 0694-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA PUBBLICA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI DEL 30/10/2019 Rel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI - SENTENZA- Consigliere - N. 2680 Dott. ALFREDO MANTOVANO - Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI CIANFROCCA - Consigliere - N. 25216/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nei confronti di: IC ES N. IL 17/05/1977 GG MI N. IL 26/12/1970 avverso la sentenza n. 61/2018 GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE, del 01/02/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'an elle ants con rinvio del provvediments impugrats Udito il difenso , avv. STEFANO VITALE, che han chiesto il zipetts vel coлев Udito, per la parte civile, l'Avv RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese che in data 1/2/2019 ha assolto CI CE e GI EL dal reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen. loro ascritto perché il fatto non costituisce reato. Con un unico motivo di ricorso, l'ufficio ricorrente deduce la violazione di legge per essere stata riconosciuta la scriminante dello stato di necessità sulla base di circostanze non accertate in concreto, bensì ritenute meramente "verosimili" o "probabili", invocando pronunce giurisprudenziali riferentesi, invece, a fattispecie assolutamente diverse, aventi ad oggetti beni di edilizia residenziale pubblica. L'ufficio ricorrente, invece, deduce l'inapplicabilità dell'esimente in parola sia per essere stato accertato un mero disagio abitativo e non l'urgenza assoluta ed improrogabile di un alloggio, sia per non essere stato invocato l'ausilio dei servizi sociali o di altre istituzioni pubbliche di assistenza che avrebbero potuto evitare l'urgenza improrogabile di un alloggio.
2. Il ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto la scriminante dello stato di necessità senza evidenziare alcuno degli elementi riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione come necessari per la configurazione della scriminante in parola. Premesso che nel caso in esame non si verte in materia di edilizia residenziale pubblica, trattandosi, invece, dell'occupazione di una villetta sottoposta a custodia in un procedimento di esecuzione immobiliare, deve, comunque, rilevarsi che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, però, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali, l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro e altri, Rv. 253035), elementi in alcun modo evidenziati nella sentenza impugnata, se non con un generico riferimento all' "esigenza di un alloggio" da parte del GI e della CI. In tal modo la sentenza impugnata non si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che, nel riconoscere un'interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone, però, una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità ed della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate (Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003, PG in proc. Bocchino, Rv. 225447) ed ha, altresì, evidenziato che lo stato di necessità può essere invocato solo per 1 un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296).
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altro giudice di pace del medesimo ufficio. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, deve trovare applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per "saltum" disciplinata dall'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, Pg in proc. Raspini, Rv. 265711).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Termini Imerese in diversa composizione. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2019 Al Presidente L'estensore Giovanni Diotallevi Luciano Imperiali DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA R 2020SEZION FEMALE IL Il Canceller 2