Sentenza 2 marzo 2000
Massime • 1
Nel caso di regressione del procedimento ad una fase precedente, come previsto dall'art.303, comma 2, cod.proc.pen., con conseguente decorso "ex novo" del termine massimo di durata della custodia cautelare relativo alla detta fase, deve tenersi conto, ai fini del non superamento del limite del doppio stabilito dall'art.304, comma 6, cod.proc.pen., dei soli periodi di detenzione riferibili alla fase interessata, con esclusione, quindi, di quelli riferibili alla fase successiva dalla quale il procedimento è poi regredito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2000, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 2/3/2000
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Di Noto " N. 1103
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 35844/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LA ES
avverso l'Ordinanza 15.7.1999 del tribunale di NA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore Avv. G. Cantelli non è comparso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il tribunale di NA, con ordinanza 15 luglio 1999, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava il provvedimento del precedente 12 maggio della Corte d'Assise di S. Maria C. V., che aveva disatteso l'istanza di ES LA finalizzata a ottenere la liberazione per decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare in atto relativa alla fase delle indagini preliminari, alla quale il procedimento penale a carico del predetto, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 416 bis, co. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, c.p., era regredito, a seguito di sentenza 22.10.1997 della Corte d'Assise di NA, che aveva declinato la propria competenza per territorio.
Riteneva, in sostanza, il Tribunale che il termine di durata massima della custodia cautelare relativa alla fase delle indagini, fissato, per il titolo del reato e la intervenuta regressione del procedimento, in anni due (artt. 303/1^ lett. a n. 3 e 304/6^ c.p.p.), non era interamente decorso, essendo stato l'imputato ristretto per mesi 23 e giorni 6, calcolati al netto del periodo di sospensione, ex art. 304/1^ lett. b c.p.p., per la proclamata astensione dei difensori (dal 17 giugno al 18 settembre 1997), periodo quest'ultimo del quale non doveva tenersi conto, ai sensi dell'art. 304/7^ c.p.p..
A chiarificazione di tale conclusione, il tribunale puntualizzava:
a) il LA era stato arrestato il 18.12.1995, in esecuzione dell'ordinanza custodiale per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso;
b) il 10.1.1996 era stato liberato per vizi formali del provvedimento coercitivo;
c) il 22.2.1996, era stato nuovamente arrestato per lo stesso fatto, in forza di altra misura cautelare emessa a suo carico, e la custodia si era protratta senza soluzione di continuità;
d) il 18.11.1996, era stato rinviato a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di NA, che, con ordinanza del 17.6.1997, aveva sospeso i termini di custodia cautelare fino al 18.9.1997, a causa della proclamata astensione dalle udienze dei difensori (ex art. 304/1^ lett. b c.p.p.);
e) con sentenza 22.10.1997, la Corte d'Assise di NA aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, con restituzione degli atti al P.M.;
f) il 4.4.1998, il LA era stato rinviato nuovamente a giudizio dinanzi alla competente Corte di Assise di S. Maria C. V.;
g) conclusivamente, l'imputato, fino alla data del secondo rinvio a giudizio (4.4.'98), aveva subito una restrizione della libertà per complessivi anni due, mesi due e giorni sette, che, sterilizzati del periodo di sospensione ex art. 304/1^ lett. b c.p.p. (mesi 3 e giorni 1), si riducevano a mesi 23 e giorni 6.
Avverso la pronuncia del tribunale della libertà, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato ha lamentato i vizi della violazione di legge, con riferimento agli art. 303/1^ - 2^, 304/6^ c.p.p., 2 della legge n. 742('69 e 416 bis c.p., e del difetto di motivazione, sotto i seguenti profili: erroneamente si era ritenuta operativa, con riferimento alla fase delle indagini preliminari, la norma ex art. 304/1^ lett. b c.p.p., richiamata dal 7^ comma dello stesso articolo solo per la fase del dibattimento;
il periodo di sospensione feriale (1/8 - 15/9 1997), in assenza "di qualsiasi provvedimento che dichiarasse l'urgenza del processo", non poteva "... imputarsi al periodo di sospensione dei termini ex art. 304/1^ lett. b...", al quale si sovrapponeva;
conseguentemente, ai fini del calcolo del termine di custodia relativo alla fase delle indagini, doveva considerarsi anche il periodo della disposta sospensione dei termini di custodia.
All'odierna udienza camerale, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato.
La soluzione alla quale è pervenuta l'ordinanza impugnata è corretta, anche se l'apparato argomentativo sul quale la stessa riposa non può essere condiviso in pieno e va, pertanto, meglio puntualizzato e integrato dalle seguenti riassuntive considerazioni, che, nel solco della sentenza n. 292/'98 della Corte Costituzionale, aderiscono al più recente indirizzo interpretativo della normativa che qui rileva espresso dalle S. U. di questa Suprema Corte (cfr. sentenza n. 4/'00, ric. Musitano). Il Giudice delle leggi, nell'analisi ricostruttiva della normativa sui limiti massimi dei termini di custodia interfasici o di quelli complessivi, approda alla conclusione che la previsione di tali limiti finali ha una "portata autonoma" e generale e dà concreta attuazione al canone di proporzionalità, nel senso che gli stessi limiti assolvono la funzione di meccanismo di chiusura della disciplina dei termini e valgono ad individuare il confine estremo, oltre il quale il permanere dello stato coercitivo diventa "sproporzionato", perché supera i limiti di tollerabilità del sistema. Tale soluzione ermeneutica dell'art. 304/6^ c.p.p. e del precedente art. 303/2^ assicura "uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata e alla stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale".
Ciò posto, si tratta ora di scegliere il criterio di computo più corretto del termine finale di fase in caso di regressione del procedimento, essendo questo l'aspetto che interessa specificamente il caso in esame.
Osserva la Corte che tale computo, nell'ipotesi di regressione di cui all'art. 303/2^ c.p.p., va operato, per verificare il termine finale ex art. 304/6^ s. c., sommando i periodi di custodia cautelare sofferti dall'inizio della fase presa in considerazione fino al momento del provvedimento di passaggio alla fase successiva con quelli sofferti dopo il provvedimento di regresso alla precedente fase e fino al termine di questa come rinnovata, in sostanza, si somma il "segmento di fase" con il "segmento" della medesima fase alla quale il procedimento regredisce e non si cumulano, così come ha fatto il Giudice a quo, i periodi di custodia riferiti a differenti fasi o gravi. Il computo indiscriminato di tutte le fasi intermedie comporta che il limite finale prescritto per ogni singola fase finisce col perdere "il carattere rigorosamente endofasico o monofasico, che normativamente lo tipicizza", e crea un "nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli art. 303 e 304/6^ c.p.p., alterando, per tale via, le linee essenziali della disciplina dettata dal codice, che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termine complessivo" (cfr. S. U. n. 4/2000, ric. Musitano). Conclusivamente, la unificazione è circoscritta ai segmenti di fase omogenei, nel senso che il secondo si pone, per effetto della regressione, come continuazione del primo. La fase intermedia tra i due segmenti, conclusasi con la pronuncia che ha disposto la regressione, conserva una propria autonomia e non può essere coinvolta nella operazione di riunificazione, al fine di fare rientrare nel calcolo il periodo di custodia sofferto in tale fase.
Da quanto fin qui esposto, deve dedursi che, nel caso specifico, il limite finale di fase deve calcolarsi non con riferimento all'intero periodo di custodia cautelare, ma con riferimento solo alla durata del termine della fase oggetto del regresso (indagini preliminari); concretamente, la custodia sofferta dall'imputata nel primo "segmento" di indagini preliminari va sommata solo a quella sofferta nel secondo "segmento", riattivato dalla sentenza d'incompetenza per territorio che dispose la regressione, con esclusione del periodo di custodia attinente alla fase del giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di NA (18.11.'96 - 22.10.'97). Poiché il risultato della somma dei due segmenti processuali citati (in relazione ai quali, non assume rilievo neppure la sospensione disposta, in giudizio, ex art. 304/1^ lett. b c.p.p.) chiaramente non supera il limite massimo di due anni di cui all'art. 303/1^ lett. a) n. 3 in relazione all'art. 304/6^ c.p.p., deve ritenersi legittima la conclusione cui è pervenuta l'ordinanza impugnata, nel negare la intervenuta scadenza del termine massimo di durata della custodia cautelare relativo alla fase delle indagini preliminari. La restrizione relativa a tale fase, considerata nel suo complesso, si è, infatti, protratta per mesi 15 e giorni 3 (dal 18.12.95 al 10.1.96; dal 22.2.96 dl 18.11.96; dal 22.10.97 al 4.4.98). In conclusione, di fronte a tutte le argomentazioni esposte, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di qualunque pregio. Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2000