Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2000, n. 1103
CASS
Sentenza 2 marzo 2000

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Nel caso di regressione del procedimento ad una fase precedente, come previsto dall'art.303, comma 2, cod.proc.pen., con conseguente decorso "ex novo" del termine massimo di durata della custodia cautelare relativo alla detta fase, deve tenersi conto, ai fini del non superamento del limite del doppio stabilito dall'art.304, comma 6, cod.proc.pen., dei soli periodi di detenzione riferibili alla fase interessata, con esclusione, quindi, di quelli riferibili alla fase successiva dalla quale il procedimento è poi regredito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2000, n. 1103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1103
    Data del deposito : 2 marzo 2000

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