Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 2
In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato di occupazione illegittima di un immobile aveva indicato la sussistenza di uno stato di disagio abitativo, inidoneo a poter giustificare l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.).
L'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza della scriminante, in relazione all'occupazione di un alloggio di un ATER occupato da parte di una donna in stato di gravidanza e con minacce di aborto e del di lei coniuge, entrambi svolgenti regolare attività lavorativa, situazione questa che escludeva l'assoluta necessità in vista di un pericolo inevitabile).
Commentari • 4
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La Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 17 – 24 ottobre 2014, n. 44363) è di recente tornata a pronunciarsi su un caso di occupazione abusiva di alloggio, ed in particolare sulla applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. affermando principi ormai reiterati e consolidati in giurisprudenza: “l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2012, n. 28115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28115 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/07/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1210
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 4790/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ER AR, nata a [...] il [...];
2. NC EN, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 7 luglio 2011 emessa dalla Corte di Cassazione;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avvocato Izzo Domenico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito, per gli imputati, l'avvocato Onesti Sergio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di ER AR e NC EN contro la decisione con cui la Corte d'appello di Milano aveva confermato la loro responsabilità in ordine al reato di occupazione abusiva di un appartamento di proprietà della LE.
2. I due condannati ricorrono contro la sentenza della Cassazione e deducono, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., un errore materiale contenuto nella decisione, là dove respinge l'ultimo motivo dell'originario ricorso in base all'art. 606 c.p.p., comma 3, ritenendo, erroneamente, che sia stato rappresentato per la prima volta davanti alla Cassazione, mentre lo stesso aveva formato oggetto di un motivo specifico avanzato nell'atto di appello, in cui si assumeva la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 c.p., in quanto l'abusiva occupazione dell'immobile sarebbe stata determinata da uno stato di necessità (gravidanza della ER e imminente nascita del bambino).
3. In data 20 giugno 2012 il difensore dei ricorrenti ha depositato una memoria in cui insiste sulla sussistenza dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e chiede l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso straordinario è ammissibile, in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata, è incorsa in un errore di fatto per avere dichiarato inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, il motivo contenuto nel ricorso degli imputati, con cui essi censuravano la decisione di appello per la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., sul presupposto erroneo che tale motivo, riguardante una violazione di legge, non era stato dedotto in appello.
Si è trattato di un errore percettivo causato da una "svista" nella lettura dell'atto di appello, in cui risultava dedotta la questione della causa di giustificazione dello stato di necessità. Ricorre, pertanto l'errore di fatto che legittima il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. (Sez. un., 27 marzo 2002, n. 16103, Basile), in quanto la inesatta percezione delle risultanze processuali ha influenzato il processo formativo della decisione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere revocata per procedere al rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione.
5. Il ricorso è comunque infondato.
5.1. Deve escludersi l'esimente dello stato di necessità invocato in relazione alla situazioni di salute della ER - in stato di gravidanza e con minacce di aborto - e della stessa minore. Questa Corte ha ritenuto che l'illecita occupazione di un bene immobile può essere scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, concetto che ricomprende non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche situazioni attinenti alla compromissione di un diritto fondamentale della persona, come il diritto di abitazione ovvero altri diritti riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., tuttavia l'operatività dell'esimente presuppone l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Sez. 2, 11 febbraio 2011, n. 8724, Essaki;
Sez. 2, 17 ottobre 2008, n. 7183, Adami). Nel caso di specie, l'occupazione è avvenuta sulla spinta di un mero stato di disagio abitativo, senza la presenza di un'assoluta e improrogabile urgenza di procurarsi un alloggio, situazione questa che avrebbe potuto giustificare l'occupazione. Infatti, i giudici di merito, nell'escludere la sussistenza dell'art. 54 c.p., hanno sottolineato che entrambi gli imputati all'epoca svolgevano regolare attività lavorativa, evidenziando in questo modo che non si trovavano in condizioni di assoluta necessità tale da legittimare l'occupazione dell'immobile in vista di un pericolo inevitabile. Pur riconoscendo le comprensibili condizioni di bisogno legate alla nascita di un figlio, tuttavia deve ritenersi che con la loro azione i due imputati hanno comunque finito per sottrarre una risorsa abitativa a soggetti aventi maggiore bisogno, secondo i criteri elaborati dall'ente pubblico che provvede all'assegnazione degli edifici residenziali pubblici in base a graduatone che garantiscono le persone più bisognose. Tra l'altro, è risultato che NC e ER avevano presentato, prima dell'occupazione abusiva, una richiesta di assegnazione di alloggio, richiesta che era stata respinta non essendo stata rilevata prossimità di una esecuzione forzata di sfratto, sicché la loro condotta appare ispirata a realizzare una forma di autotutela, scavalcando i criteri e le graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari. Inoltre, deve escludersi quanto sostenuto nel ricorso, secondo cui la Corte d'appello non avrebbe accertato la reale situazione di bisogno degli imputati: infatti, chi invoca l'applicazione di una causa di giustificazione ha anche l'onere di allegazione degli elementi su cui si basa la richiesta, mentre i due imputati non hanno assolto un tale onere, ma si sono limitati ad affermare di essersi trovati in una situazione di necessità. Infatti, incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente (Sez. 6, 12 febbraio 2004, n. 15484, Raia). Pertanto, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo.
Nella presente fattispecie, gli imputati non hanno allegato null'altro se non la sussistenza di un disagio abitativo, inidoneo a poter giustificare l'applicazione della causa di giustificazione ex art. 54 c.p.. 5.2. Per gli altri motivi si rinvia alla motivazione contenuta nella sentenza della Cassazione impugnata, che di seguito si riporta integralmente:
"I primi due motivi di ricorso, che riguardano la posizione di NC e che possono esser trattati congiuntamente perché anche l'invasione e il danneggiamento sono collegati fra loro stante l'aggravante del nesso teleologia) contestata e ritenuta sussistente, sono infondati. Ed invero il concorso del NC è stato logicamente giustificato attraverso la lettura diacronica degli elementi indiziari a suo carico (non contestati nella loro realtà effettuale) costituiti dalla precedente convivenza con la ER in appartamento dal quale erano stati sfrattati (circostanza risultante dal ricorso presentato da NC contro il provvedimento di rigetto della richiesta di assegnazione dell'alloggio popolare); dal fatto che NC personalmente si era attivato sia per ottenere l'alloggio sia per impugnare il rigetto dell'istanza e che in occasione del secondo sopralluogo occupava l'alloggio assieme alla ER e alla figlia;
dalla constatazione che la ER, da sola e in stato di gravidanza, non avrebbe mai potuto provvedere all'effrazione della porta blindata e munita di placca di protezione in acciaio. A fronte di tale consistente apparato argomentativo, il ricorso sollecita l'annullamento attraverso una considerazione frazionata dei singoli passaggi argomentativi al fine di sminuirne la portata dimostrativa attraverso la sollecitazione di una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio. Va ribadito a tal proposito che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. S.u. 30.4/2.7.97 n. 6402, rie. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, rie. Petrella).
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata non ha utilizzato la testimonianza di Ferro nella parte in cui questi avrebbe riferito quanto appreso dalla ER in occasione della prima ispezione. La responsabilità concorsuale della NA in relazione al delitto di danneggiamento è stata logicamente desunta dalla circostanza che ella venne trovata all'interno dell'alloggio contestualmente alla constatazione dell'effrazione della porta blindata. L'assunto secondo il quale l'accesso sarebbe avvenuto in maniera estemporanea e non preordinata è deduzione di tipo fattuale in alternativa alla diversa ricostruzione effettuata dai giudici di merito, attraverso l'analisi della successione temporale delle condotte, riconducibili ad entrambi i ricorrenti, con motivazione che, si ripete, in quanto non manifestamente illogica non è suscettibile di censura in questa sede.
Quanto alle ulteriori deduzioni relative all'impossibilità di reperire alloggio nel libero mercato, si osserva che la circostanza che la LE abbia chiesto l'indennità di occupazione dell'alloggio alla sola ER è circostanza di fatto che, in quanto non risultante dal testo del provvedimento impugnato, non può essere oggetto di verifica in questa sede. Comunque la Corte territoriale ha valutato la situazione di convivenza, in quanto accertata e rappresentata da NC proprio con l'istanza di assegnazione dell'alloggio, istanza rigettata dalla LE in relazione alla situazione reddituale della coppia".
6. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. 29554 del 7 luglio 2011 della corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale. Rigetta i ricorsi della ER e del NC che condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012