Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
3.1.22/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN DFCCORTE SUPREMA DI CA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE i prposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 16007/99 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 7240 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di e difesa dagli avvocati CASSAZIONE, rappresentata LEALE, giusta procura in PIERO VIGNOLA e DOMENICO calce al ricorso;
ricorrente
contro
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 2206 -1- avverso la sentenza n. 150/98 del OR di AOSTA, depositata il 29/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 15-10-1997 RT TE proponeva opposizione, ex 1.n.689/81, innanzi al OR d'Aosta avverso l'ordinanza ingiunzione n.1405/97, emessa nei suoi confronti dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed avente ad oggetto il pagamento di £.139.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 157, sesto comma, C.d.S. (sosta non consentita). Deduceva l'opponente sia di essere stata “sviata” nella propria difesa, in quanto nel verbale notificatole vi era l'errata indicazione del possibile ricorso al Prefetto e non al competente Presidente della Giunta regionale, secondo la specifica disciplina della Valle d'Aosta in base alla quale le funzioni prefettizie spettano a detto Presidente, sia la nullità del verbale di contestazione non recante la sottoscrizione dell'agente verbalizzante ma solo "una scrittura meccanica". L'adito OR, costituitasi l'Amministrazione opposta, rigettava l'opposizione. Affermava, in : particolare, che, indipendentemente dall'intestazione del ricorso avverso il verbale di contestazione, lo stesso era stato comunque esaminato da parte della competente Autorità, come evidenziato dalla successiva emanazione dell'ordinanza-ingiunzione; inoltre che, ai sensi dell'art.6 quater della l.n.80 del 1991, la sottoscrizione autografa sul verbale può essere validamente sostituita mediante indicazione a stampa. Ricorre ex art.111 Cost., con due motivi, la RT;
resiste con controricorso la Regione Valle d'Aosta. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 14 e 16 della 1.n.689/81, 201 C.d.S e 385 del Regolamento di quest'ultimo, e relativo difetto di motivazione, per omesso invio e notifica del verbale di contestazione in originale o in copia autentica, con conseguente mullità di detto verbale, stante la specialità delle norme del codice della strada. Con il secondo motivo si sostiene la violazione degli artt. 23 della L.n.689/81 e 203 C.d.S., e relativo difetto di motivazione, per non avere l'adito OR accertato di ufficio la nullità dell'ordinanza- ingiunzione in questione a seguito della sua emissione oltre il perentorio termine di sessanta giorni e senza l'audizione, come richiesta, dell'interessato. Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte censure. Quanto al primo motivo deve osservarsi, come già statuito dall'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (in particolare, Cass. n.1923 del 1999), che, in base agli artt.383, quarto comma, e 385, terzo e quarto comma, del Regolamento del codice della Strada e dell'art.3 del d.lgs.n.39 del 1993, pienamente valida è, in tema di contravvenzioni stradali, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa del verbalizzante ove risulti sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo dello stesso verbalizzante quale "soggetto responsabile”. Riguardo, poi, alla seconda censura è da rilevare che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, il principio della rilevabilità di ufficio dei casi di mullità di atti deve, per costante giurisprudenza di questa Corte, essere contemperato dall'altrettanto fondamentale principio della domanda, con particolare riferimento, nella materia in esame, agli artt.22 e 23 della 1.n.689/81; ne consegue che non avendo la RT tempestivamente dedotto la nullità dell'orinanza-ingiunzione del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta nel giudizio d'opposizione e non essendo, comunque, detta nullità compresa nel thema decidendum della fase di merito, la relativa questione è "nuova" e, come tale, inammissibile. Alcun difetto di motivazione è, infine, riscontrabile nell'impugnata sentenza, avendo il OR, con В logiche e puntuali argomentazioni, fornito esauriente risposta alle doglianze dell'opponente in modo da rendere agevole l'identificazione del relativo percorso decisionale. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. In Roma, il 24-10-2001 L'estensore IL CANCELLIERE Maria Di NuzzZO обино Маше от обного Dr 9 8 e I t L 6 a L n . O e B N p E , a 1 E m 8 N e 9 t O 1 s I - i Z Il Presidente 1 s A 1 l R - a T 4 S e I 2 h G . c E i L f R i 3 A 2 D . E T T R N E A S DEPOSITATA IN CANCELLERIA E Oggi, — -5 MAR 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo