Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6010 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
BONOME DEL POPOLO ITALIANO 171981, N.374 REPUBBLICA ITALIANA 60 1 0 /0 1 DI PASU PREMA DI CASSAZIONE E E DA REGISTRAZION L. 21 39 E IUDICE ARTT. 46 G SEZIONE PRIMA CI E (IST.N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1927/99 SENOFONTEDott. Pellegrino Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Cron. 13014 Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Cons. Rel. Ud. 24/01/01 Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L'ACUSTICA s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, viale Aldo Ballarin 7, presso l'avv.Paolo Improta, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso
- ricorrente -
Contro
Direttore Generale della ASL 3 Napoli n.q. di comm.rio liq.re della USL 24 Na Regione Campania in persona del Presidente in carica
- intimati -
avverso la sentenza del G.d.P. di Napoli n. 15957 del 28.10.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.01.01 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 198 I гоол Con citazione del 13.6.98 la s.n.c. L'IC conveniva innanzi al GdP di Napoli la Regione Campania ed il D.G. della ASL 3 di Napoli (n.q. di commissario liq. della USL 24) e, sull'assunto di essere ancora creditore della somma di lire 297.804 per interessi relativi al ritardato pagamento della fattura 38/93 emessa a carico della USL 24, ne chiedeva la solidale condanna al pagamento dell'indicato importo. Nella dichiarata contumacia dei convenuti, l'adito GdP con sentenza 28.10.98 dichiarava la domanda proposta nei confronti della Regione inammissibile per carenza di " legittimazione passiva e condannava il D.G. della ASL 3 di Napoli n.q. di c.I., a pagare le somme richieste ed a versare all'attore lire 370.000 per spese di lite. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soc. L'IC con atto - contenente due motivi - notificato l'1.2.99 ed il 2.2.99 alla ASL ed alla Regione. Le intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione del D.Leg. 502/92, dell'art. 6 della L. 724/94, della L.R.Cam. 22/96, degli artt. 110 e 111 c.p.c. per avere il Giudicante escluso la legittimazione della Regione la cui condanna era stata chiesta in solido con quella del D.G. della ASL. Il motivo è inammissibile. Richiamato l'indirizzo di questa Corte assunto a S.U. (sent. 716/99) e successivamente seguito dalle sezioni semplici (ex multis Cass. 2105/00-4326/00-5949/00-9268/00-9799/00-10363/00- 977/01), sui rigorosi limiti di sindacabilità in cassazione delle sentenze emesse dal GdP nel giudizio di equità necessaria, e rammentato che, alla sua stregua, è certamente deducibile l'error in procedendo che il Giudicante abbia commesso in tema di legittimazione processuale, va però 2
considerato che
nel caso sottoposto l'errore che si denunzia attiene alla pretesa violazione delle norme sostanziali che, se correttamente interpretate (come ha invero fatto questa Corte con le sentt. a S.U. 1989/97 e 1237/00), avrebbero individuato nella Regione l'effettivo obbligato o, secondo il petitum, il coobbligato alla prestazione degli accessori sulla fattura 38/93. Ed allora appare evidente che non viene dedotto alcun vizio del processo (avendo L'IC evocato i due obbligati ed essendo stata la sentenza ritualmente resa nella loro contumacia) ma solo un vizio del giudizio, per avere il GdP assolto dalla domanda la Regione che, rispetto ad essa, aveva la titolarità passiva dell'obbligazione. E da tanto consegue le che tal errore della pronunzia di equità non poteva essere dedotto - nei -come motivo di ricorso (Cass. ristretti limiti delineati da questa Corte 2105/00). Con il secondo motivo, poi, la società denunzia la violazione dell'art. 91 c.p.c. e della tabella B) D.M. 585/94, per avere il GdP, nella liquidazione delle spese in favore del procuratore distrattario, violato la tariffa su diritti e spese procedendo a liquidazione lesiva dei minimi tariffari e degli esborsi indicati e documentati. Il ricorso è ammissibile sotto il profilo della legittimazione, ben potendo la parte impugnare la liquidazione effettuata pur in caso di distrazione in favore del difensore antistatario (questi potendo impugnare solo per il profilo della distrazione stessa e non già sulla adeguatezza della liquidazione: Cass. 12765/97 e 5467/93). Ed il ricorso è anche ammissibile avverso pronunzia di equità necessaria, pertinendo la statuizione contestata alla regola del processo (S.U. 716/99 cit.). Ma il ricorso non è 3 ammissibile nella sua configurazione di censura generica sul decisum, posto che, come più volte ed anche di recente statuito da questa Corte (Cass. 8721/99 e 4347/99), la censura sulla erronea liquidazione degli esborsi e sulla errata determinazione dei diritti può essere ammessa le volte in cui il ricorso - astretto al principio della autosufficienza - contenga esso stesso una esposizione delle voci delle quali si assume la violazione e delle spese che si affermano sostenute e non riconosciute, non potendo certamente rimettersi alla sede di legittimità l'indagine relativa sulle carte processuali. Respinto il ricorso, non è luogo alla regolamentazione delle spese in difetto di costituzione o difesa degli intimati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione "Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001 II/Cons.est. il Presidente OSITATA IN CANCELLERIA 24 OPP 2001 IL CANCELLIERE JMaria Di NuzzorSuorsDEP Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 4