Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di revoca del sequestro probatorio, qualora la decisione di rigetto dell'istanza, emessa dal GIP in sede di opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., venga erroneamente impugnata con appello ai sensi dell'art. 322 bis dello stesso codice, l'eventuale decisione di rigetto emessa dal Tribunale del riesame, contro cui venga proposto ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio per difetto di competenza funzionale, e l'appello convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 comma quinto cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2015, n. 43341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43341 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
тё 43 34 1/ 1 5 Cc.sentenza N. 1781 R. Gen. N. 27399/2015 Udienza del 01/10/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Presidente Dott. FRANCO FIANDANESE Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere Dott. GEPPINO RAGO Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: SE AZ nata il [...], avverso l'ordinanza del 30/04/2015 del Tribunale del Riesame di Catania;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per: annullamento senza rinvio dell'ordinanza; conversione dell'originario atto di appello in ricorso per cassazione ed inammissibilità del medesimo. FATTO 1. Con decreto del 12/12/2013, il Pubblico Ministero presso il tribunale di Catania, ordinava procedersi alla perquisizione presso le abitazioni di LL GE e AS IA indagate per i reati di cui agli artt. 644 - 629 cod. - pen. e art. 7 L. 203/1991 nonché al contestuale sequestro probatorio di quanto rinvenuto e ritenuto utile al fine della prosecuzione delle indagini».
2. Con istanza depositata il 09/06/2014, AS IA, a mezzo del proprio difensore, chiedeva al Pubblico Ministero «il dissequestro del denaro e dei preziosi sequestrati» nel corso della suddetta perquisizione sostenendo che la somma di € 2.420,00 apparteneva alla propria figlia IL ET, e che i preziosi costituivano l'oggetto della propria attività lavorativa. Il Pubblico Ministero, con decreto del 24/06/2014, rigettava l'istanza. 1 3. Avverso il suddetto decreto, la AS proponeva opposizione avanti il giudice per le indagini preliminari, che però, veniva da questi respinta con ordinanza del 02/03/2015, rilevando che le esigenze probatorie dovevano ritenersi ancora sussistenti.
4. La AS, proponeva, quindi, appello al Tribunale del Riesame avverso la suddetta ordinanza, deducendo: a) l'insussistenza del fumus delicti;
b) la circostanza che gran parte della somma rinvenuta nel corso della perquisizione apparteneva alla propria figlia IL ET, e che i preziosi costituivano l'oggetto della propria attività lavorativa.
5. Con ordinanza del 30/04/2015, il Tribunale del Riesame di Catania respingeva il suddetto appello adducendo la seguente testuale motivazione: quanto ai monili d'oro, la deduzione difensiva secondo cui la AS svolgeva attività di compravendita di oro e preziosi in nero è rimasta affidata unicamente alle propalazioni difensive, senza alcun supporto documentale a corredo;
fermo restando che, anche a voler dare fede all'assunto difensivo, rimarrebbe comunque del tutto indimostrata la lecita provenienza dei numerosi preziosi e monili d'oro rinvenuti, allo stato da ricondurre ragionevolmente al provento dell'attività illecita di usura svolta. Quanto, invece, al denaro, premesso che lo stesso è stato rinvenuto nella borsa e nella camera da letto dell'indagata (circostanza che in sé già esclude la sua riconducibilità alla figlia dell'indagata), va anche aggiunto che la fotocopia delle ricevute di prelievo di denaro (da cui la difesa vorrebbe far discendere la prova della legittima provenienza del denaro), non arrecando alcun elemento che consenta di ritenere che detto denaro sia stato prelevato dalla figlia dell'indagata, né che provenga da un conto corrente alla stessa intestata, 'risulta assolutamente insufficiente a depotenziare il quadro accusatorio. Tutto ciò, poi, senza considerare che, in ordine alla richiesta di dissequestro del denaro, poiché secondo la prospettazione difensiva lo stesso apparterrebbe ad una persona terza estranea al reato, comunque difetterebbe, in rito, la legittimazione attiva e l'interesse ad agire della AS, che giammai potrebbe chiedere la restituzione di denaro che ella stessa assume non appartenerle».
6. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
6.1. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA: la ricorrente ha eccepito che, a tutt'oggi, non era stata messa nella condizioni di difendersi non conoscendo neppure i fatti oggetto di contestazione, nonostante l'art. 291 cod. proc. pen. 2 stabilisca che le misure cautelari siano disposte solo ove siano indicai gli elementi su cui la richiesta si fonda;
6.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 321 COD. PROC. PEN.: ad avviso della ricorrente, il sequestro in esame, avrebbe natura sia probatoria che preventiva, come desumibile dalla stessa motivazione addotta nel decreto di perquisizione domiciliare dove era scritto che il medesimo era stato ordinato «dovendosi evitare che la libera disponibilità delle stesse in capo ad esse indagate possa comportare l'ulteriore reiterazione delle condotte illecite e/o comunque delle conseguenze del reato»: ciononostante, il sequestro non era mai stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Inoltre, trattandosi di somme di denaro modeste, non è dato comprendere quale possa essere il pericolo di aggravamento o reiterazione di reati ex art. 321/1 cod. proc. pen.». DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. In via preliminare, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in questa sede, va ribadita, «non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio»: ex plurimis Cass. 1635/2014 riv 261864; Cass. 45623/2010 riv 249177; Cass. 5062/1997 riv 210106. Infatti, l'indagato, a fronte di un sequestro probatorio ha due strade: a) impugnare, davanti al Tribunale del Riesame, il sequestro probatorio e, in caso di reiezione, ricorrere per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.; b) chiedere al Pubblico Ministero, la restituzione dei beni sequestrati e, in caso di reiezione, proporre opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari, la cui decisione, eventualmente sfavorevole (come nel caso in esame), può essere impugnata solo per cassazione a norma del combinato disposto degli artt. 263/5 e 127/7 cod. proc. pen. Applicando i suddetti principi al caso di specie, ne consegue che: il Tribunale del Riesame difettava della competenza funzionale a - conoscere il gravame proposto dall'indagata: quindi, al rilievo officioso della incompetenza, che questa Corte opera ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, l'appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari va riqualificato come ricorso per cassazione. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: «in tema di misure cautelari reali, il sequestro probatorio è impugnabile solo con la richiesta 3 di riesame, ex art. 325 cod. proc. pen., e, indirettamente, con l'opposizione, ex art. 263 cod. proc. pen., avverso il rigetto della richiesta di restituzione. Di conseguenza, ove, avverso l'ordinanza di reiezione dell'istanza di restituzione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, l'indagato proponga appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., il Tribunale si pronunci rigettandolo e, avverso l'ordinanza, l'indagato proponga ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale dev'essere annullata senza rinvio per difetto di competenza funzionale, e l'appello cautelare dev'essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568/5 cod. proc. pen.». Tanto premesso in via di diritto, il suddetto ricorso, va, però, ritenuto inammissibile in quanto la ricorrente, con il suddetto atto di appello (rectius: ricorso per cassazione), ha fatto valere, da una parte, la pretesa carenza del fumus delicti (ossia di un vizio che avrebbe potuto essere dedotto solo con l'impugnazione dell'originario decreto di sequestro probatorio), e, dall'altra, doglianze di merito (preziosi relativi alla propria attività commerciale) o del tutto inconferenti rispetto alla motivazione addotta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il quale le esigenze probatorie tuttora sussistono), o relative a beni (somme di denaro) appartenenti a terzi (la propria figlia) e per i quali, quindi, non ha alcuna legittimazione ad agire. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
ANNULLA Senza rinvio il provvedimento impugnato e, convertito l'appello cautelare in ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 01/10/2015 IL PRESIDENTE (Rott. Franco Fiandanese) franco fandany IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 OTT. 2015 IL CA CANCELLIERE Claudia Pianelli U E 4 T S R O N E O C *