Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2015, n. 43341
CASS
Sentenza 1 ottobre 2015

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In tema di revoca del sequestro probatorio, qualora la decisione di rigetto dell'istanza, emessa dal GIP in sede di opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., venga erroneamente impugnata con appello ai sensi dell'art. 322 bis dello stesso codice, l'eventuale decisione di rigetto emessa dal Tribunale del riesame, contro cui venga proposto ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio per difetto di competenza funzionale, e l'appello convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 comma quinto cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2015, n. 43341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43341
    Data del deposito : 1 ottobre 2015

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