Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12089 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
375 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO $1 208 9 02CORTE SU RE A L Oggetto " L E 7 E 1 N D 3 O I . 9 Z N SEZI NE TERZA CIVILE . A Sanzioni T 7 R R 6 T 9 A S ' 1 amministrative;
I - L G 5 L - E E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: opposizione 3 R D E I A G S D G N E E E R.G.N. 12181/99 L S T - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE N L E A S E " Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere - 29699 Cron. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Ud.05/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore avv. Pietro Tidei, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio legale DAVOLI- FARRONATO, difeso dall'avvocato PALA GESUALDO ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NC LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO OTTAVI, difesa dall'avvocato MAURO MOCCI, 2002 giusta delega in atti;
1507 controricorrente nonchè
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MPS;
- intimato avverso la sentenza n. 94/98 del Pretore di CIVITAVECCHIA, emessa il 27/12/97 e depositata il 25/05/98 (R.G. 1144/95); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si accolga per manifesta fondatezza il primo motivo di ricorso e l'assorbimento degli ulteriori motivi, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE 1. AN NI, con ricorso al pretore di Ci- vitavecchia dell'8 novembre 1995, ha proposto opposi- zione contro una cartella esattoriale, a lei notificata dal servizio riscossioni di quel comune, relativa a contravvenzione al codice stradale, deducendo: che ave- va venduto l'autovettura con la quale sarebbe stata commessa la contravvenzione;
che non le era stato mai notificato alcun avviso di accertamento della contrav- venzione;
che erano decorsi i termini della contesta- 2 zione della contravvenzione.
2. Il pretore, con sentenza del 25 maggio 1998, ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale ed ha condannato il Comune alle spese del giudizio.
3. Il Comune di Civitavecchia ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione, sostenendo, tra l'altro, che la sentenza non era stata emessa mediante. lettura del dispositivo in udienza della decisione. AN NI ha resistito con controricorso. L'altro intimato, servizio riscossione tributi del Comune di Civitavecchia non ha svolto attività difensi- va. Il P.M., con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che il primo motivo del ricorso sia accolto, con assorbimento degli altri motivi.
4. La causa che si è svolta davanti al pretore di Civitavecchia ha per oggetto la contestazione dell'av- venuta notificazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada. • La causa, pertanto, si deve qualificare come causa di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi del- l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed il giudizio di opposizione è disciplinato dal successivo art. 23. 5. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato af- fermato ripetutamente il seguente principio: "la previ- sione, contenuta nel settimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la sentenza che decide il giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione, irrogativo di sanzione amministrativa, deve essere pronunciata con immediata lettura del di- spositivo, assolve l'esigenza di assicurare una solle- cita definizione della controversia e ha la funzione di rendere subito conoscibile ed immodificabile la deci- sione, onde l'immediata lettura costituisce un elemento costitutivo della sentenza, con la conseguenza che la sua mancanza determina la nullità della decisione, come avviene per le analoghe previsioni di cui al rito del lavoro e al processo penale: Cass. 5 giugno 2001, n. 7592; 28 aprile 1999, n. 4267; SS. uu. 10 febbraio 1992, n. 1457. 6. La controricorrente non contesta che la decisio- ne del pretore è stata resa il 27 dicembre 1997 e la sentenza depositata in cancelleria il successivo 25 maggio 1998; che, cioè, la decisione non è stata resa mediante lettura del dispositivo in udienza. Ciò comporta la nullità della sentenza in base ai principi prima indicati. Nella pronuncia è assorbito l'esame degli altri mo- tivi del ricorso. e di- 7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto chiarata la nullità della sentenza impugnata.
8. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico della controricorrente AN NI, in base alla regola della soccombenza;
quelle del giudizio di primo grado possono essere compensate tra le parti.
P. q. m.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, di- chiara la nullità della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed assorbito l'esame degli altri mo- tivi;
condanna la controricorrente NI al rimbor- so delle spese di questo giudizio, che liquida in € 30,00 oltre onorari eliquidati in € 450,00 compensate le spese del giudizio di primo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del la terza sezione civile della Corte di cassazione, il luglio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Il Presidente LERIA" Umberto Cleer moberto Deposita ILDIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, 5