Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 1
Non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il reato di cui all'art. 4, comma secondo, Legge n. 110 del 1975 (porto ingiustificato delle cosiddette armi improprie), qualora il porto di un coltello, fuori dalla propria abitazione, sia destinato a tagliare una modica quantità di hashish, acquistata per uso esclusivamente personale, in quanto l'illecito acquisto di sostanze stupefacenti, per uso personale, è tuttora soggetto a sanzione amministrativa; inoltre, la destinazione degli strumenti di cui al succitato art. 4, comma secondo, rilevante ai fini della giustificazione, deve essere legata da un nesso attuale di causalità all'attività da svolgere, o ad altra a essa, almeno indirettamente, collegabile, il che non è ravvisabile qualora la suddivisione in singole dosi dello stupefacente non sia in atto ma sia stata precedentemente effettuata e non siano dedotti elementi indicativi del contrario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2004, n. 41098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41098 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 9554
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011586/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR TT N. IL 10/08/1980;
avverso SENTENZA del 17/01/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. Galati (rettifica della pena inflitta in E. 33).
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Verso le 16 del 6.12.2001 AR EO e un commilitone venivano sorpresi in un parco pubblico in possesso il primo di un coltello, entrambi di modiche e pressoché equivalenti quantità di hashis;
altro minor quantitativo della stessa sostanza veniva trovato nell'abitazione del AR. Questi veniva rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R.
9.10.1990 n. 309 e della contravvenzione prevista dall'art. 4 L. 18.4.1975 n. 110.
Con la sentenza in epigrafe, in rito abbreviato, veniva assolto perché il fatto non è previsto come reato dal primo addebito - sul presupposto di un unico acquisto effettuato congiuntamente al suo accompagnatore per uso esclusivamente personale - e condannato ad euro 100 di ammenda per la contravvenzione. Osserva al proposito il G.U.P. che non era possibile ritenere il porto dell'oggetto giustificato dalla asserita destinazione al taglio della droga;
ritiene il fatto di lieve entità e congrua la pena di euro 150 di ammenda, ridotta a 100 per effetto delle concesse attenuanti generiche. Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando sotto i profili della carenza di motivazione e della erronea applicazione della norma incriminatrice l'affermazione di responsabilità;
infatti, il giudice "a quo" non aveva affatto valutato l'effettiva destinazione del coltello al taglio dello stupefacente, pur desumibile dalle circostanze del rinvenimento, e aveva fornito una giustificazione meramente apparente del convincimento maturato. D'altra parte, la detta destinazione valeva ad escludere che il porto fosse ingiustificato. Con altro motivo denuncia la violazione dell'art. 442, co. 2, C.P.P., non essendo stata applicata la diminuente del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni sollevate in punto di responsabilità sono infondate. L'asserita utilizzazione del coltello per il taglio dello stupefacente non può integrare motivo giustificativo del porto fuori dall'abitazione. Anzitutto, la giustificazione non può essere ricondotta alla mera irrilevanza penale dell'uso cui l'oggetto capace di offesa è destinato;
ciò si desume chiaramente dal co. 6 dell'art. 4 L. n. 110/1975, che configura l'uso al fine di commettere reati come aggravante ad effetto speciale della contravvenzione. Ne segue che sarà ingiustificato il porto per ogni scopo riprovato - anche se non direttamente sanzionato - dall'ordinamento (cfr. Cass., Sez. 1^, 25.9/19.12.1985, Bianucci, con riferimento al porto a fine di suicidio). Ora, l'illecito acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale è tuttora soggetto a sanzione amministrativa (art. 75 D.P.R. n. 309/1990, nelle parti non coinvolte dall'abrogazione referendaria), e quindi la destinazione al confezionamento delle singole dosi o partite dell'acquisto effettuato presso uno spacciatore non può essere qualificato come uso "giustificato". In ogni caso la destinazione a un dato scopo, per essere rilevante ai finì della giustificazione, deve essere legata da un nesso attuale di causalità all'attività da svolgere, o ad altra a essa almeno indirettamente collegabile (cfr. Cass., Sez. 1^, 23.5.1988/22.2.1989, Sanfilippi, e 11.3/14.7.1993, P.G. in proc. Ferro, in tema di destinazione lavorativa); nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la suddivisione dello stupefacente risulta invece già precedentemente operata, e non in atto, ne' vengono dedotti elementi indicativi del contrario. Rettamente è stata quindi affermata l'irrilevanza della dedotta giustificazione.
Fondato è invece il motivo concernente la pena;
dal sommario calcolo esposto in sentenza emerge infatti chiaramente che il giudice "a quo", fissata la pena base ed operata la riduzione per le concesse attenuanti generiche, ha per errore omesso di praticare la finale ed obbligatoria diminuzione per il rito ai sensi dell'art. 442, co. 2, C.P.P.. trattandosi di diminuente che opera nella misura fissa di un terzo, la rettifica del calcolo può essere direttamente effettuata da questa Corte, senza pronunciare annullamento, come previsto dall'art. 619, co. 2 C.P.P.. Operata la rettifica, il ricorso va per il resto respinto.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, visto l'art. 619, co. 2, C.P.P. rettifica la pena inflitta con la sentenza impugnata in euro 67 - anziché 100 - di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004