Sentenza 17 giugno 1998
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, nel termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., non si computa il giorno iniziale, non avendo il legislatore previsto espressamente una deroga alla regola generale di cui all'art. 172 cod. proc. pen., secondo cui nel termine non si computa il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/1998, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 17.6.1998
1. Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
2. " RL D'AP " N. 3600
3. " Vincenzo Trione " REGISTRO GENERALE
4. " NI BO " N. 13756/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: CA CO, SA RT e FO SC;
avverso ord., ex art. 310 cpp Trib. di Taranto dell'11/02/1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. V. Trione Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. M. Iannelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ord. impugnata;
Udito il difensore avv. Caroli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
nell'interesse dei ricorrenti si deduce la violazione dell'art. 309.5. cpp. in riferimento all'art. 172.4.cpp, rilevandosi che il Tribunale, erroneamente, aveva escluso, per la decorrenza del termine di cinque giorni, stabilito che la trasmissione degli atti al giudice del riesame, il giorno in cui era pervenuta all'Autorità procedente la richiesta della discussione degli atti;
in particolare, secondo il ricorrente, la norma prevedendo: "entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno trasmette" non fa riferimento alla regola generale ex art. 172 cpp., secondo cui il dies a quo non computatur in termine, bensì all'eccezione prevista dalla stessa disposizione allorché la legge, come nel caso in questione, "dispone diversamente";
in sostanza, la legge, facendo riferimento al "giorno successivo" intende computare e far riferimento al "giorno precedente" in cui perviene la richiesta di trasmissione;
conseguentemente, il maggior termine di cinque giorni (l. 332/95) non può essere letto disgiunto da quello più breve, la sua decorrenza inizia, quindi, dal giorno in cui perviene la richiesta di trasmissione;
d'altra parte, prosegue il ricorrente, se il legislatore avesse voluto delineare un termine ordinatorio, avrebbe richiamato e ripetuto la terminologia usata al 5^ e al 9^ dell'art. 309 cpp.;
la interpretazione sarebbe, infine, coerente con le esigenze di rapidità dettate dalla normativa in prospettiva del "favor libertatis".
In tal senso, si invoca l'annullamento dell'ordinanza impugnata con declaratoria di inefficacia della disposta misura cautelare. Il ricorso non è fondato.
La questione è quella della valorizzazione o meno, nel computo del termine di cinque giorni indicato dall'art. 309.5 cpp. del giorno in cui perviene all'Autorità procedente la richiesta di trasmissione degli atti.
È opportuno premettere che, se è vero che i termini previsti nel procedimento "de libertate" rispondono ad esigenza di speditezza finalizzata al rispetto del principio del "favor libertatis" è altrettanto vero che la ratio del maggior termine di cinque giorni (art. 16 l. 332/95), introdotto nel procedimento incidentale, va individuata nella qualità di consentire all'Autorità procedente la trasmissione degli atti al Giudice del riesame in un breve ma congruo lasso di tempo.
Orbene, è indubbio che la disposizione novellata sotto il profilo linguistico, si presta a critiche nel senso che il legislatore, per lo scopo perseguito avrebbe potuto, più semplicemente, dettare: "... alla Autorità procedente la quale non oltre il quinto giorno trasmette gli atti..." chiamando l'inciso, superfluo, "entro il giorno successivo, e comunque...".
È incontestabile che il senso della disposizione sarebbe risultato inalterato.
Tanto, tuttavia, significa che nel caso in esame, per la corretta soluzione della questione è irrilevante la prospettazione della contrapposizione "il giorno precedente" opposto a "giorno successivo" per trarne la conseguenza di un termine di cui il primo giorno è costituito da quello in cui perviene la richiesta.
Ad avviso di questa Suprema Corte contributo deciso, per la soluzione della questione, può desumersi dalla lettera e dallo spirito dell'art. 172.4 cpp.. In sostanza, allorché il legislatore contempla una eccezione ("salvo che la legge disponga chiarimenti") alla regola generale del "dies a quo non computatur", deve espressamente indicare la distinta ed eccezionale situazione processuale.
Ad esempio, nella ipotesi dell'art. 544.2.cpp. (richiamata anche dal ricorrente) il legislatore ha previsto che se il giudice non redige la motivazione contestualmente alla deliberazione della sentenza "vi provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia" laddove l'espresso inciso "da quello della pronuncia" sta ad indicare che è incluso nel termine di quindici giorni anche quello della pronuncia della sentenza.
Nella ipotesi dell'art. 309.5.cpp. non è dato leggere alcuna espressa previsione, contemplandosi soltanto che la Autorità "entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto giorno trasmette gli atti", sicché si può affermare che il giorno in cui perviene la richiesta non può computarsi nel termine di cinque giorno, secondo quanto dispone la regola generale già richiamata.
In conclusione, nel termine di cinque giorni di cui all'art. 309.5.cpp. non si computa il giorno in cui perviene la richiesta all'Autorità procedente, non avendo il legislatore previsto espressamente siffatta decorrenza come eccezione alla regola generale ex art. 172 cpp. secondo cui il "dies a quo non computatur in termine";
pertanto, il giorno in cui è pervenuta la richiesta costituisce il riferimento temporale (dies a quo) del quale, secondo la regola generale, decorre il termine per la trasmissione degli atti. Al rigetto del ricorso, segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali;
si provvede ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cpp.,
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali;
Si provvede ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cpp.. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 17 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 1998