Sentenza 6 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1623 /02 €1,55 1.3000 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME FEL COR E S REM D ASSAZIONE DG728850 SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 13205/99 Presidente dott. Vittorio DUVA 'Rep. 458 Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 4081 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 23.10.2001 CORTE SUPERANC dott. Donato CALABRESE Consigliere Richiesta conia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 OR SENTENZA per diritti .55 il# 6 FEB, 2002 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da LB VI, elettivamente domiciliato in Roma, via Manci- Сии nelli n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Del Vecchio, difeso dall'avv. Giuseppe Macchitella, giusta delega in atti. ricorrente
contro
LIRE 1500 CANCELLERIA Bayerische Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappre- sentante Roberto Buscio, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Capuana n. 10, presso lo studio dell'avv. Lucia Marini, difesa 0815448 dall'avv. Tommaso Corsa, giusta delega in atti. LIRE 1500 CANCELLE controricorrente nonché contro 0815443 1810/2001 Oggetto: Risarcimento del danno NE SS, NE EF. intimati avverso la sentenza n. 171/99 del Tribunale di Brindisi, seconda se- zione civile, emessa il 13 gennaio 1999 e depositata il 16 marzo 1999/R.G. 219/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo LB VI convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ostuni, NE SS, NE EF e la Bayerische Assicurazioni S.p.A., dei quali chiese la condanna al risarcimento per i danni riportati dalla propria autovettura, a seguito di incidente ии stradale. A sostegno della domanda espose che, trovandosi alla guida della sua auto, in un tratto in curva, era stato affiancato, in manovra di sorpasso, dall'auto condotta da NE EF. Sennonché questi, avendo notato il sopraggiungere di un'altra vettura dalla opposta di- rezione, era rientrato repentinamente sulla destra;
in questa fase la parte anteriore destra del paraurti dell'auto del NE aveva urtato la ruota posteriore sinistra dalla sua auto;
a seguito dell'urto, l'auto da lui condotta aveva sbandato, successivamente venendo in collisione con un muro di cinta. La Bayerische Assicurazioni chiese il rigetto della domanda. 2 Il Giudice di pace accolse la domanda condannando i conve- nuti al risarcimento del danno, liquidato in lire 15.000.000. Contro la sentenza propose appello principale l'LB, la- mentando la mancata rivalutazione della somma e l'omesso calcolo degli interessi dalla data del sinistro. La Bayerische Assicurazioni chiese il rigetto dell'appello e con impugnazione incidentale chiese escludersi la responsabilità del proprio assicurato;
in subordine, chiese che fosse ritenuto il pari concorso di colpa di entrambi i conducenti. Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell'appello incidenta- le, respinse la domanda dell'LB, ritenendo che non fosse stato provato lo scontro tra i due veicoli. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso LB VI. Ha resistito, con controricorso, la Bayerische Assicurazioni S.p.A. mentre NE SS e NE EF, non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 2054 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che il giudice d'appello ha «omesso di verificare, pur potendo provvedervi d'ufficio oltreché essendovi stato espres- samente investito dall'appellante incidentale, l'eventuale operatività della presunzione di colpa concorrente prevista dall'art. 2054 c.c.». Si sostiene che l'esclusione dell'ipotesi della collisione tra i mezzi 3 non esimeva il giudice d'appello dall'onere di verificare il superamen- to della presunzione di pari responsabilità, ex art. 2054, secondo comma c.c., da parte del NE. La censura è infondata. La presunzione di responsabilità a carico di ciascuno dei con- ducenti, posta dalla norma asseritamente violata, postula lo scontro tra veicoli (Sez. III, sent. n. 10026 del 09-10-1998, Fabbri c. Scarpi, rv 519575; Sez. III, sent. n. 9051 del 28-08-1995, Mauro c. Peppe, rv 493748).): scontro che, nella specie, secondo l'accertamento del giudice di merito, non si è invece verificato. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2733 e 2735 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Si deduce che il giudice d'appello ha omesso di considerare il valore probatorio della denuncia di sinistro, con la quale il NE si era riconosciuto responsabile esclusivo dell'incidente. Si aggiunge и м che tale atto avrebbe valore confessorio per l'autore della dichiara- zione e avrebbe dovuto essere valutato dal giudice ai fini dell'esten- sione della responsabilità all'assicuratore. La censura è inammissibile. Il ricorrente si limita a richiamare la denuncia di sinistro, pro- dotta all'udienza del 28 settembre 1996, ma non ne riporta il contenu- to nel ricorso, soltanto affermando che con la stessa il NE si era riconosciuto responsabile esclusivo dell'incidente. Per giudicare della decisività del documento richiamato, ai fini della tesi in diritto sostenuta dal ricorrente, questa Corte ha necessità di conoscerne il contenuto testuale al fine di verificare la sussistenza o meno del valore confessorio delle dichiarazioni rese dal NE. Non essendo consentito alla Corte di procedere all'esame degli atti, sarebbe stato onere del ricorrente riprodurre nel ricorso il testo della dichiarazione attribuita al NE e ritenuta di natura confessoria. Poiché il ricorrente ciò non ha fatto la censura deve essere dichiarata inammissibile alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Sez. Lav., sent. n. 12580 del 12-11-1999, Puglisi Aglioti c. Soc. Euro Lloyd, rv 531080). Con il terzo motivo si denuncia: Violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 167 c.p.c., nonché dell'art. 74 disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Si deduce che il giudice d'appello ha deciso la causa richia- mando una documentazione fotografica non ritualmente acquisita al processo e non comunicata alla controparte;
si aggiunge poi che la fotografia esaminata dal giudice fu scattata almeno un anno dopo l'incidente. La censura non può trovare accoglimento. Punto decisivo della causa, in relazione alla soluzione adottata dal Tribunale, è se vi fu o meno scontro tra i due veicoli, al fine di ritenere applicabile nella specie la presunzione di cui all'art. 2054 C.C. In questa ottica il richiamo fatto nelle sentenza impugnata alle fotografie, che il ricorrente assume essere state acquisite irregolar- mente al processo, non ha carattere di essenzialità, atteso che l'accer- 5 tamento del giudice d'appello si è fondato principalmente sul rilievo che i segni riscontrati sul cerchione sinistro posteriore dell'auto del- l'LB erano incompatibili con la dinamica del sinistro da questi descritta e, quindi, con l'ipotesi dello scontro dei veicoli, cosicché gli altri elementi richiamati dal giudice successivo scontro dell'auto dell'LB contro un muro di cinta - non appaiono determinanti ai fini della corretta formazione del suo convincimento. Con il quarto motivo si denuncia: Insufficiente motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. In sintesi il ricorrente censura la sentenza impugnata: a) denunciando che il giudice ha ritenuto che la mancata pre- stazione dell'interrogatorio formale da parte del convenuto NE EF non costituiva elemento di prova a favore dell'attore e di non trarre elementi di convincimento dal comportamento processuale di tutti i convenuti che, non presentandosi all'udienza di prima compa- rizione, davanti al Giudice di pace, avevano reso impraticabile il tentativo di conciliazione oltreché l'esperimento nei loro confronti dell'interrogatorio non formale;
b) denunciando il carente e comunque deficiente esame degli elementi di prova desumibili dalle deposizioni testimoniali rese dai testi, l'arbitrarietà della interpretazione logico-grammaticale delle espressioni usate dal teste Trinchera e l'apoditticità del giudizio di inattendibilità del teste Loforese. c) per avere aderito passivamente alle conclusioni del consu- lente di parte della Bayerische Assicurazioni senza rilevarne le defi- cienze diagnostiche e le affermazioni illogiche o scientificamente er- rate. La censura non può trovare accoglimento. In relazione al punto a): L'art. 116 cod. proc. civ., disciplinando la valutazione delle prove, dispone che il giudice deve valutarle secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge non disponga altrimenti (primo comma); aggiunge che egli può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno nel corso dell'interrogatorio non forma- le, dal rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordi- nato ed in genere dal contegno mantenuto dalle parti nel processo (secondo comma). L'art. 232, primo comma, dello stesso codice stabilisce a sua volta che se la parte, di cui è stato ammesso l'interrogatorio formale, non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il ги giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti che sono stati dedotti nell'interrogatorio. Sulla base di tali premesse la Corte ritiene di potere escludere che sia viziata la sentenza che ritenga di non considerare ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio in base alla considerazione che, per sé, in quel caso, il fatto della mancata risposta all'interrogatorio non si presti ad essere valutato come ammissione. La mancata risposta all'interrogatorio rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo, cui il giudice può riconnettere valore di 7 ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione ed al quale quindi il giudice, senza incorrere in violazione della legge processuale, può negare nel caso concreto quel valore. Nella specie il giudice ha dato atto della mancata risposta della parte all'interrogatorio deferitole, ma ha ritenuto che gli ele- menti indiziari desumibili da tale comportamento non avessero «alcuna portata decisiva». Poiché tale giudizio è stato espresso dopo che il giudice, valu- tando tutte le prove acquisite, aveva ritenuto raggiunta la prova che nessuno scontro vi era stato tra i due veicoli, appaiono chiare e giu- stificate le ragioni della scelta di non tenere conto del comportamen- to della parte convenuta. nu In relazione ai punti b) e c): -Le censure apparentemente rivolte a denunciare la «insufficiente motivazione» della sentenza impugnata - in realtà in- vestono la valutazione che delle prove ha fatto il giudice di merito, il quale ha disatteso le conclusioni della consulenza di ufficio dando contezza dei motivi per i quali ha ritenuto di pervenire alla conclu- sione che non vi era stato scontro tra i veicoli, in base al rilievo og- gettivo costituito dalla natura delle incisioni rilevate sul cerchione dell'auto dell'LB. Il Tribunale inoltre ha dato conto delle ra- gioni per le quali ha ritenuto attendibile la deposizione del teste Trinchera e non convincente quella resa dal teste Loforese. Le cen- sure, rivolte dal ricorrente a questa valutazione del giudice di merito Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 ле 26. Iscritto a Art. n..... ed alle deduzioni che il medesimo ha ritenuto di trarre ai fini della formazione del proprio convincimento, sono inammissibili in questa sede perché nella ricostruzione dei fatti operata dal detto giudice, at- traverso la valutazione di tutte le prove acquisite, non si rinvengono vizi logici tali da determinare il vizio di insufficienza della motiva- zione denunciato. 103 1201 Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra Albane- LEST ZUPPзаде se VI e la Bayerische Assicurazioni S.p.A. le spese del giu- TOT. 160,171 dizio di Cassazione. Nessun provvedimento in ordine alle spese deve essere adottato in relazione agli intimati NE SS e NE EF atteso che i predetti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- chiara compensate tra LB VI e la Bayerische Assicura- zioni S.p.A., le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 23 ottobre 2001. Il Presidente Vituo vIl Consigliere est. Cllopram Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 ogg, 11 _ Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli