Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
Il professore cd. "a contratto" è legato all'Università - a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980 - da un rapporto di lavoro autonomo avente natura privatistica e, quindi, soggetto alla giurisdizione dell'A.G.O. Tuttavia, nel caso in cui lo strumento contrattuale venga eccezionalmente usato per il conferimento dell'incarico di un insegnamento ufficiale, il menzionato professore si trova in posizione subordinata e le controversie relative a tale rapporto rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. (principio enunciato in relazione ad un rapporto protrattosi dal 1984 al 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOL0 - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE - I.U.L.M., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GALLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI IZ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato CARLO FALZETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9302/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Francesco PAOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.A.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 luglio 1994 la signora RI LI conveniva in giudizio dinanzi al ET di Milano, quale giudice del lavoro, l'Istituto Universitario Lingue Moderne (I.U.L.M.), in persona del legale rappresentante pro-tempore. Esponeva di avere lavorato fin dal 1984, quale professore a contratto, alle dipendenze dell'istituto convenuto e di essere stata illegittimamente licenziata nell'aprile del 1994. Chiedeva che fosse accertata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che fosse condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in base all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Costituitosi in giudizio l'istituto convenuto ed espletata l'istruttoria, con sentenza del 23 aprile 1996 il ET rigettava la domanda di reintegrazione e, ritenuto trattarsi di un rapporto di lavoro analogo a quello del "lettore", previsto dall'art. 28 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, accoglieva la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e determinava quest'ultime equitativamente con riferimento alla retribuzione spettante ai lettori.
La decisione del ET è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Milano con sentenza depositata in cancelleria il 10 settembre 1997. In particolare il Tribunale riteneva che la LI avesse eseguito prestazioni non solo didattiche, ma anche di assistenza agli esami scritti e di segreteria scolastica, in posizione di soggezione alla disciplina gerarchia dell'organizzazione dell'impresa con l'obbligo dell'orario di lavoro e con l'onere di giustificare le assenze. Ciò comportava che il rapporto di lavoro dovesse qualificarsi rapporto di lavoro subordinato atipico, perché non riconducibile ad alcun tipo contrattuale previsto dalla legislazione universitaria. Peraltro, considerato il divieto di stipulazione di contratti di lavoro atipici, contenuto nell'art. 123, secondo comma, del d.p.r. n. 382 del 1980, il Tribunale riteneva che,
per il periodo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione, le retribuzioni erano dovute ai sensi dell'art. 2126 del codice civile e che bene erano state calcolate dal ET con riferimento al contratto dei lettori.
Avverso la decisione del Tribunale l'Istituto propone ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi e illustrato con memoria. La signora LI resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria.
I ricorsi sono stati assegnati alle sezioni Unite della Corte per l'esame della questione di giurisdizione sollevata con il secondo motivo del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo l'istituto ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 25 del d.p.r. n. 382 dell'anno 1980 e dell'art. 4, ultimo comma del d.p.r. n. 162 dell'anno 1982, nonché il vizio di omessa e insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia. Assume che in materia di personale dipendente di una Università, e in particolare di docenti universitari, la legge prevede un rapporto di lavoro subordinato di regime privatistico unicamente per i lettori, e un rapporto di pubblico impiego per tutti gli altri dipendenti, ivi compresi i docenti. Di conseguenza il giudice ordinario può avere giurisdizione esclusivamente in relazione al rapporto di lettore e ogni indagine relativa alla sussistenza e agli effetti di qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato con l'Università è riservata, quale rapporto di diritto pubblico, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Questa Corte ritiene che la giurisdizione sulla controversia spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Al riguardo occorre osservare che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Università devono essere considerati come rapporti di pubblico impiego in quanto sono instaurati con un Ente pubblico per le pubbliche finalità perseguite istituzionalmente dall'Ente. Ne consegue che ai sensi dell'art. 7 della legge 5 dicembre 1971 n. 1034 la giurisdizione spetta in via esclusiva al giudice amministrativo. Tra i rapporti di pubblico impiego devono essere compresi non solo i rapporti di lavoro dei dipendenti amministrativi e dell'Università, ma anche quelli con il personale docente. Di conseguenza i rapporti di lavoro del personale docente dell'Università spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo in via esclusiva. Unica eccezione prevista dalla legge sono i contratti di docenza con i cosiddetti professori a contratto. Tali contratti sono previsti dalla legge per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali e sono finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra universitario ovvero di risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifico o professionale previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. In questi casi infatti si ritiene che il professore a contratto sia legato all'Università da un rapporto di lavoro autonomo avente natura privatistica e quindi soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Tuttavia, come ha già osservato questa Corte, il professore a contratto potrebbe anche assumere la posizione di rapporto di lavoro subordinato allorché lo strumento contrattuale venga eccezionalmente usato per il conferimento nei previsti casi dell'incarico di un insegnamento ufficiale (Cass. 24 novembre 1993 n. 11609). Nel caso in esame la signora LI è stata assunta dall'Università quale docente a contratto. Ha ritenuto tuttavia il Tribunale che le prestazioni svolte dalla LI per le modalità dello svolgimento dei loro contenuti fossero completamente assoggettate alle direttive specifiche e ai controlli del professore di ruolo;
e ciò in contrasto con i principi di libera iniziativa e di autonomia che contraddistingue l'attività autonoma e in particolare l'attività di un docente autonomo come il docente a contratto. Ha ritenuto, quindi, che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato atipico, instaurato al di fuori della previsione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'anno 1980 e, di conseguenza, nullo ai sensi del secondo comma dell'art. 123 del detto decreto;
articolo che prevede l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione di quanto previsto dal decreto stesso.
La nullità del contratto esclude la continuazione del rapporto nel futuro, ma non fa venir meno il diritto della dipendente alla retribuzione per le prestazioni già effettuate ai sensi dell'art. 2126 del codice civile;
e le controversie relative sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 7 della legge 5 dicembre 1971 n. 1034 anche se difetti o sia invalido l'atto costitutivo del rapporto;
e ciò anche nel caso in cui la domanda sia diretta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni in base al disposto dell'art. 2126 del codice civile. (Cass. 16 novembre 1992 n. 12661; Cass. 19 marzo 1979 n. 1586; Cass. 29 aprile 1987 n. 4118). La giurisdizione sulla controversia in esame spetta dunque all'autorità giudiziaria amministrativa e la sentenza del Tribunale deve essere cassata senza rinvio.
Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001