Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
La violazione dell'obbligo di esposizione, secondo le modalità prescritte dall'art. 195 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), della tabella dei giochi proibiti, prescritta dall'art. 110 del citato T.U.L.P.S., integra l'illecito penale di cui al successivo art. 221 (che prevede la punibilià in via generale delle violazioni alle disposizioni regolamentari), atteso che la riforma del sistema sanzionatorio non ha riguardato il citato art. 195. (Nell'occasione la Corte ha precisato come l'abrogato art. 665 cod. pen. si poneva rispetto a tale fattispecie normativa quale "lex generalis" o addirittura residuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2005, n. 14273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14273 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 02/03/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00442
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 033264/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di RIETI;
nei confronti di:
1) AL LA, N. IL 13/06/1969;
avverso SENTENZA del 27/05/2004 TRIBUNALE di RIETI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il P.M. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 maggio 2004 il tribunale di Rieti in composizione monocratica, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., assolveva perché il fatto non è previsto dalla legge come reato RI RA dall'accusa di violazione dell'art. 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per avere omesso di esporre nel pubblico esercizio da lei gestito, dove si praticavano giochi autorizzati, la tabella dei giochi proibiti.
Ad avviso del tribunale l'art. 32 della legge 698 del 1981 ha depenalizzato il reato contestato all'imputata e comunque - è sempre l'avviso del tribunale - la sanzione della omissione in questione sarebbe contenuta non nello stesso art. 110 TULPS ma nell'art. 665 ult. comma c.p., che è stato abrogato.
Propone ricorso per Cassazione il P.M. presso quel tribunale affermando che la fattispecie in questione è descritta dall'art. 195 del regolamento del TULPS e punita dall'art. 221 dello stesso TULPS, escluso dalla depenalizzazione dal successivo art. 221 bis. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Prescrive l'art. 195 del regolamento del TULPS che "la tabella dei giochi proibiti prescritta dall'art. 110 della legge deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio". La violazione dell'obbligo è sanzionata dall'art. 221 della legge - non dunque dall'abrogato art. 665 c.p., che si poneva rispetto a tale norma come lex generalis o addirittura residuale - il quale statuisce in via generale che le contravvenzioni alle disposizioni regolamentari sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad euro 103. Ora è vero che il successivo art. 221 bis, aggiunto dall'art. 7 del D.lvo n. 480 del 1994 recante la riforma del sistema sanzionatorio del TULPS, ha proceduto ad un'ampia depenalizzazione delle disposizioni regolamentari ma l'art. 195 non è stato investito da questa opera di sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio degli atti al tribunale di Rieti.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Rieti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2005