Sentenza 14 giugno 2005
Massime • 1
Nei reati colposi conseguenti a incidenti stradali è esclusa la responsabilità del conducente quando il fatto illecito altrui, ed in particolare della vittima, configuri per le sue caratteristiche una vera causa eccezionale, atipica e non prevedibile che sia stata da sola sufficiente a provocare l'evento (nella fattispecie la vittima aveva attraversato l'incrocio a piedi all'improvviso, con il semaforo rosso e correndo diagonalmente lontano dalle strisce, mentre la velocità dell'investitore era molto moderata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2005, n. 28615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28615 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 14/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 026644/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IE MA C/ N. IL 11/09/1935;
2) TT RO N. IL 05/06/1967;
contro
3) AV VA LA N. IL 05/08/1965;
avverso SENTENZA del 10/05/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per le parti civili, l'avv. MACCHI Giuseppe, che ha concluso come da comparsa, con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.4.2003 il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, a seguito di rito abbreviato, dichiarava AV IO AN colpevole del reato di omicidio colposo in persona del pedone TT BR (art. 589, 1 e 2 comma, c.p.), fatto verificatosi il 27.3.2002, e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, la condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre statuizioni accessorie, tra cui il risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili. L'incidente stradale era consistito nell'investimento da parte della autovettura condotta dalla AV del pedone TT, mentre quest'ultima attraversava diagonalmente da sinistra verso destra un incrocio regolato da semaforo, senza fare uso degli appositi attraversamenti pedonali e senza rispettare la segnaletica rossa. La AV, invece, stava attraversando l'incrocio col semaforo verde ed alla velocità di 30 kmh., ma comunque investiva il pedone al centro dell'incrocio, procurando alla TT lesioni cranio- encefaliche e politraumatismo contusivo, che ne cagionavano la morte per "encefalopatia post-traumatica irreversibile". Il giudice di primo grado, pur rilevando l'indubbio concorso di colpa della vittima, escludeva di poter ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 41 c.p. di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, avendo la AV, con la propria condotta imprudente causato l'evento. Tale colpa veniva ravvisata nella circostanza che l'imputata, pur potendo avvedersi della presenza del pedone, che dal momento in cui iniziava l'attraversamento, era nel suo campo visivo, iniziava a frenare quando era troppo tardi.
Tale valutazione veniva ritenuta suffragata dalla consulenza cinematica disposta dal P.M., ed avendo il C.T. dichiarato che se la AV avesse iniziato frenare non appena avvistato il pedone, avrebbe potuto arrestarsi senza investire la TT. L'osservanza del limite di velocità da parte dell'imputata e la condotta indubbiamente colpevole della vittima, che non aveva osservato l'obbligo di dare precedenza, non escludevano il nesso di concausalità fra la condotta della AV e l'evento, in quanto il conducente di un autoveicolo è tenuto ad un comportamento prudente ed accorto che comprende anche la previsione delle imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili. In questa ottica l'attraversamento da parte del pedone, in prossimità della stazione ferroviaria, di una intersezione stradale con plurimi attraversamenti pedonali e segnalazione semaforica, pur se non rispettati, non può essere considerato evento assolutamente imprevedibile, ma addirittura frequente, e il diritto di precedenza dell'automobilista, favorito dalla luce verde, rispetto al pedone, non può essere assoluto, tale da non prestare le idonee cautele, e cioè, come già detto, di iniziare la frenata appena avvistato il pedone, tenuto anche conto delle modalità di tempo e di luogo (ore 16.30 circa del 27 marzo presso la stazione ferroviaria).
Decidendo sull'impugnazione proposta dall'imputato, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 10.5.2004, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputata perché il fatto non costituisce reato.
La Corte territoriale ha ritenuto improvviso ed imprevedibile l'ostacolo causato dalla presenza del pedone al centro dell'intersezione, tale da non consentire al conducente alcuna manovra di emergenza, e da escludere qualsiasi profilo di colpa. È stato ritenuto che, in astratto tutti gli eventi che danno origine ad incidenti stradali sono astrattamente prevedibili, e che, per prevenirli, i conducenti dovrebbero regolare in modo lentissimo la velocità in modo da paralizzare il traffico e costituire così un altro pericolo per gli utenti della strada.
Nella specie, l'imputata aveva regolato la velocità inferiore al limite di 50 kmh., idonea anche per le circostanze ambientali e temporali, e sufficientemente moderata per evitare l'impatto contro ostacoli imprevedibili.
Al contrario, la vittima stava attraversando l'incrocio senza rispettare il semaforo, fuori dalle strisce pedonali, in senso diagonale, e di corsa, in modo da presentarsi alla vista della AV in modo repentino e del tutto imprevedibile. Essendo trascorsi non più di due o tre secondi dall'inizio dell'attraversamento, il tempo intercorso deve considerarsi veramente esiguo per consentire anche al più prudente ed attento dei conducenti di arrestare il veicolo.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione le parti civili AR RA AR e TT IV, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento per i capi che riguardano l'azione civile, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
I ricorrenti hanno eccepito l'inosservanza degli artt. 40, 41 e 43 c.p., e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione,
censurando il rilievo sulla astratta prevedibilità dell'evento, esistendo solo eventi prevedibili ed eventi non prevedibili. In tema di esonero di responsabilità della AV i ricorrenti hanno assunto l'illogicità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che la velocità era adeguata per alcuni imprevisti, quali "persone che si attardano a completare l'attraversamento", rientrando in tale specie la condotta della TT.
Ancor più illogica viene ritenuta l'espressione "nel caso di specie non ricorreva nessuna delle circostanze sopra esemplificate e soprattutto la velocità accertata in perizia, di trenta chilometri l'ora, era sicuramente una velocità sufficientemente moderata per evitare l'impatto contro ostacoli imprevedibili", circostanza smentita proprio dal verificarsi dell'incidente in questione. In ordine alla condotta della vittima, pur riconoscendosi che non sia immune da censure, i ricorrenti hanno eccepito che il metodo di attraversamento diagonale, partendo dall'inizio delle strisce per poi allontanarsi diagonalmente, ne consentiva l'avvistamento tempestivo, e dalle stesse dichiarazioni della AV risulta che questa ha visto la TT solo all'ultimo istante.
Viene poi rilevato che dalla perizia risulta che l'autovettura procedeva a 32 kmh., e che una pronta reazione avrebbe evitato l'impatto, dato che il tempo di frenata era di 2,29 secondi e lo spazio occorrente per l'arresto inferiore a 15 metri (14,64 metri). Tali calcoli sono stati ritenuti inutili dalla Corte territoriale, mentre, secondo i ricorrenti, dimostrano che il tempestivo e possibile avvistamento (dato che la visuale in rapporto allo stato dei luoghi lo consentiva) del pedone all'inizio dell'attraversamento avrebbe evitato l'investimento e quindi l'evento mortale. Viene, quindi, ritenuta la violazione delle norme del codice penale suindicate, ed anche dell'art. 141 C.d.S., in quanto nella specie il conducente sarebbe stato esonerato da responsabilità solo nel caso in cui avesse dimostrato che l'avvistamento era impossibile. Infine, la frenata era possibile anche nei tre secondi indicati nella sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27.6.1995 n. 8009; Cass. 16.12.1994 n. 1381;
Cass.
9.6.1994 n. 9425; Cass.
9.2.1990 n. 4333), in relazione al vizio di legittimità previsto dall'art. 606, lett. e), c.p.p., il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata.
Infatti, l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche.
Nel caso di contrasto (come nella specie, totale) tra due decisioni di merito in ordine allo stesso fatto, e cioè tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice di secondo grado deve analizzare congruamente ed analiticamente le argomentazioni della sentenza impugnata, e spiegare perché ritenga che le ragioni ivi addotte non siano condivisibili, ed altro sia il ragionamento in direzione della verità.
Il giudice di legittimità, in tale situazione di contrasto da parte dei giudici di merito, ben può esaminare il provvedimento di primo grado e valutare se il secondo giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla sentenza appellata (sorretta, fino a quel momento, da una presunzione di giustizia), abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte da quest'ultima: la valutazione del giudice di secondo grado non può essere infatti superficiale o arbitraria e tale invece si rivelerebbe qualora disattendesse in modo irragionevole o se omettesse persino di prendere in esame i contrari argomenti del primo giudice.
Nella specie, il giudice di appello ha dimostrato di avere ben valutato la sentenza del Tribunale, non solo dedicandogli le quattro pagine iniziali della motivazione, ma ha altresì provato di avere valutato le argomentazioni che avevano indotto il giudice di primo grado, pur ammettendo il concorso di colpa della vittima, a ritenere la corresponsabilità dell'imputata.
Peraltro, il giudice di appello, pur correttamente ritenendo che il conducente di un veicolo nel percorrere un incrocio, deve fare tutto il possibile per evitare un incidente, ha congruamente e logicamente motivato in ordine alle circostanze fattuali che hanno caratterizzato l'investimento de quo, ed a fronte di una serie di comportamenti altamente imprudenti della vittima (attraversamento dell'incrocio in diagonale, fuori dalle strisce, col semaforo che segnalava luce rossa) non ha ravvisato alcuna condotta colpevole dell'imputata. Nè a diverse conclusioni si può pervenire in base alle argomentazioni dedotte dai ricorrenti, i quali sostengono che se la AV avesse tempestivamente visto la TT, avrebbe potuto, con una immediata frenata, evitare l'investimento.
Va premesso che - come ha esattamente osservato la Corte di merito - l'imputata ha attraversato l'incrocio ad una velocità ottimale, e cioè circa 30 kmh., e cioè di molto inferiore al limite di 50 kmh. per i centri abitati, ma non tale da procurare la paralisi del traffico, o altri pericoli per la circolazione, essendo pacifico che eccessivi rallentamenti sono anch'essi causa di incidenti, seppure non in misura pari alla tenuta di una velocità elevata, certamente non addebitabile la AV.
Inoltre, la condotta della vittima, per la sua repentinità e per il numero elevato di violazioni del codice della strada si pone come evento imprevedibile, che anche un elevato grado di prudenza (essendo pacifico che la AV non ha violato le norme sulla circolazione stradale) avrebbe impedito l'investimento.
In questa ottica la critica all'espressione della Corte territoriale secondo la quale "tutti gli eventi che originano incidenti sono astrattamente prevedibili" è stato male interpretato dai ricorrenti, in quanto il giudice di merito ha inteso precisare che guide eccessivamente lente possono evitare incidenti, ma sono altresì causa non solo di intasamento del traffico, ma anche di ulteriori pericoli, come reazioni imprudenti da parte di altri conducenti (ad es. l'esecuzione di un sorpasso in situazioni logistiche non ottimali), ovvero iniziative negligenti di pedoni, che si possono immettere nella zona destinata al traffico in modo superficiale, creando così a loro volta situazioni di pericolo.
Ma, come specificato dal difensore all'odierna udienza, l'argomento ritenuto fondamentale è che una immediata frenata del veicolo, avrebbe evitato l'incidente.
Il ricorrente assume, in parte confortato dalla sentenza di primo grado, che il tempo di frenata era di 2,29 secondi, e che il pedone era visibile, quando iniziava l'attraversamento, 3,6 secondi prima dell'impatto, alla velocità di 32 kmh..
Dalle sentenza si evince agevolmente che si tratta di un incrocio particolarmente trafficato sia da pedoni che da autovetture, tanto che un'altra autovettura appare avere coperto la visuale per un brevissimo periodo di tempo alla AV, anche se il giudice di primo grado non condivide tale versione dei fatti, suffragata anche dai CC.TT. nominati dal P.M..
Pertanto, primo corollario è che non si poteva pretendere dall'imputata che guardasse solo in una direzione, e cioè dove si trovava la TT, là dove l'incrocio esigeva un'attenzione osservando, presumibilmente con rapidi sguardi, più luoghi. Ma, l'argomento fondamentale per cui le ragioni addotte dai ricorrenti non hanno logica influente ne' sulla colpa ne' sul nesso di causalità, è che pur avvistando immediatamente la TT al momento in cui si staccava dal marciapiedi ed iniziava ad attraversare la strada, non era minimamente prevedibile, che la stessa si fosse discostata diagonalmente dalle strisce pedonali ed avrebbe attraversato di corsa un non breve tratto di strada (l'investimento è avvenuto al centro dell'incrocio, ed il tratto di strada è stato percorso in poco più di tre secondi).
Di fronte alla rapidità dell'azione del pedone ed al numero di violazioni del codice stradale e di comunissimi principi di prudenza, la condotta della TT si pone come causa unica del sinistro, rivestendo i caratteri della assoluta imprevedibilità, come ha ineccepibilmente ritenuto la Corte territoriale, per cui il richiedere alla AV di frenare, e peraltro in modo repentino e pericoloso, in una situazione che inizialmente non aveva i caratteri della pericolosità. La percezione del pericolo può essere avvenuta poco dopo, ma allora il tempo di frenata, come pacificamente ammesso da tutte le parti nel giudizio di merito, non sarebbe stato sufficiente ad evitare l'evento.
Aderendo, pertanto, ad una giurisprudenza di legittimità costante, ancorché se ne rinvengono precedenti remoti, ma condivisa anche da recenti decisioni di giudici di merito, nei reati colposi conseguenti ad incidenti stradali è esclusa la responsabilità del conducente quando il fatto illecito altrui, ed in particolare della vittima, configuri per i suoi caratteri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (Cass. 16.5.1989 n. 3197; Cass. 15.12.1988 n. 3603;
Cass.
3.6.1988 n. 9992; Cass.
6.5.1986 n. 4287). La imprevedibilità dell'evento rappresenta uno dei perni logici sui quali deve ruotare il giudizio di responsabilità in materia di illeciti colposi. Nell'ambito di un incidente stradale mortale, l'investimento da parte di un'autovettura che percorre l'incrocio ad una velocità di 32 kmh. (e quindi non elevata, e moderata nella giusta misura), di un pedone il quale, invece, attraversa l'incrocio di corsa, con il semaforo rosso, diagonalmente, ed allontanandosi dalle strisce pedonali in direzione del centro strada, al quale perviene in poco più di tre secondi, rappresenta un evento non prevedibile dal conducente, eccezionale, e come tale non connesso causalmente alla condotta del guidatore. Le condotte colpevoli della vittima, per imprudenza ed inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale, ai sensi dell'art. 41 c.p., si pongono come causa esclusiva dell'evento letale, mentre nessuna colpa, neppure per imprudenza si può attribuire al conducente dell'autovettura. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005