Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
La sentenza non definitiva che esclude la confiscabilità ex art. 12 sexies L. n. 306 del 1992 di alcuni beni nella disponibilità del condannato determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare avverso l'ordinanza con cui lo stesso giudice, in pari data alla sentenza, rigetta la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo sugli stessi beni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2008, n. 43149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43149 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 01/10/2008
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2085
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 17277/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1.-. ON NI, nato a [...] il [...];
2.-. LA RI, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 6-2-08 del Tribunale di Salerno. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. MURONE Mario, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di PI NI e di LA RI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Salerno in data 6-2-08, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M. di Salerno avverso il provvedimento in data 26-10-07 del Tribunale di Salerno, sezione 2^ penale, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ad una serie di beni (specificamente indicati nei punti 1-18) e per l'effetto ha disposto il sequestro preventivo di detti beni, rigettando nel resto la impugnazione del P.M. e confermando per tale parte l'ordinanza impugnata.
Il ricorrente con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e),
ed all'art. 321 c.p.p. e D.L. n. 366 del 1992, art. 12 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, per avere l'ordinanza impugnata, mediante argomentare mancante ed illogico, solo apparentemente indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui era fondata la motivazione e, comunque, per avere operato una ricostruzione dei fatti frammentaria e parziale, che non avrebbe tenuto conto delle considerazioni svolte dalla difesa nella richiesta di riesame;
provvedimento adottato, comunque, in violazione dei presupposti di legge, "anche a cagione della inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per essere stati i beni di cui si chiede(va) il sequestro non attinti da provvedimento di confisca".
In particolare, il ricorrente ribadisce la inammissibilità dell'atto di impugnazione per avere il Pubblico Ministero chiesto la modifica di un provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, che non avrebbe potuto essere adottata dal Giudice del Riesame in sede di appello, "a cagione del già intervenuto provvedimento di confisca che aveva escluso che i beni in questione potessero divenire oggetto di provvedimento ablativo". In realtà nel caso in esame l'atto di appello del P.M. avrebbe riguardato il rigetto di una richiesta di sequestro che non avrebbe più potuto essere adottato, in quanto il giudice di merito aveva già emesso sentenza di condanna nei confronti di PI NI ed aveva rigettato la richiesta di confisca di alcuni beni, ritenendoli non attingibili da provvedimento ablativo ai sensi della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Con il secondo motivo di ricorso si insiste nella insussistenza del requisito della fittizietà della intestazione dei beni, in quanto dalla allegata documentazione contabile sarebbe emerso che sia il PI AR NE sia la LA avevano la disponibilità di risorse finanziarie capaci di dimostrare la effettività della intestazione dei beni ai medesimi e che non vi era sproporzione tra le disponibilità medesime ed il patrimonio accumulato. Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sproporzione dei beni intestati al PI rispetto alla attività economica svolta o al reddito dichiarato. 2.-. Giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti. Il Tribunale di Salerno, sezione 2^ penale, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto in data 26-10-07 nei confronti di PI NI, condannato con sentenza resa nella stessa data per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art.7, il sequestro preventivo di tutti i beni mobili ed immobili di sicura appartenenza del medesimo PI. Con lo stesso provvedimento il Tribunale ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo in riferimento ad altri beni (impianto di distribuzione "Q8", sito in Battipaglia;
fabbricato di tre piani, sito in Battipaglia;
alcune società e relativi beni...).
Avverso tale provvedimento ha proposto appello il Pubblico Ministero di Salerno e, in parziale accoglimento di tale impugnazione, il Tribunale del Riesame di Salerno, con l'ordinanza oggetto di ricorso, in data 6-2-08 ne ha disposto l'annullamento limitatamente ad una serie di beni, dettagliatamente elencati (quote societarie;
fabbricato di Battipaglia;
locali terranei e commerciali;
apprezzamenti di terreni e fondi rustici;
fabbricato con appartamenti...), beni dei quali ha disposto il sequestro preventivo, rigettando nel resto il citato appello del Pubblico Ministero e confermando per tale parte l'ordinanza impugnata.
3.-. Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.
Deve premettersi che il Tribunale di Salerno con la sentenza di condanna del PI, conclusiva del processo di merito e resa nella stessa data del provvedimento oggi impugnato (26-10-07), ha disposto la confisca di una serie di beni riferibili al prevenuto, escludendo invece che altri beni (e cioè proprio quelli ora in questione) potessero divenire oggetto di un provvedimento ablativo ai sensi della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. In buona sostanza, il Tribunale di Salerno, imponendo contestualmente in sede di merito il vincolo cautelare e la misura ablativa per una serie di beni ed escludendoli per altri (quelli oggetto dell'odierno ricorso), ha ritenuto questi ultimi beni non attingibili da confisca per la insussistenza nei loro confronti dei presupposti di legge, operando un accertamento sulla liceità della formazione di detti beni, con conseguente venir meno anche della loro sequestrabilità, dato il carattere speculare del vincolo adottato ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, (richiamato dalla L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4) rispetto alla misura ablativa, trattandosi di sequestro destinato ad assicurare la esecuzione del provvedimento di confisca. Ne deriva che, a norma dell'art. 323 c.p.p., comma 3, ("Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate"), già il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la impugnazione del Pubblico Ministero, trattandosi di sequestro oramai superato dalla decisione presa in ordine alla confisca, impugnabile unitamente alla decisione di merito (in tal senso v. anche, con argomento a contrario, Sez. 6, Sentenza n. 26268 del 28/06/2006, Rv. 235080, Gagliardi e altri, e Sez. 6, sentenza n. 10346 del 7-2-08, rv. 239087, Della Ventura ed altri, nelle quali è stato affermato che in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato in previsione della confisca obbligatoria a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza. Ne consegue che qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della detta misura di sicurezza, non è consentito al giudice di appello disporre il prodromico sequestro preventivo di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4, in quanto sarebbe in contrasto con il principio devolutivo e del divieto di "reformatio in pejus" di cui all'art. 597 c.p.p.). D'altra parte il citato art. 323 c.p.p., comma 3, trova riscontro nella correlativa disposizione in riferimento alla estinzione delle misure cautelari personali per effetto della pronuncia di determinate sentenza (art. 300 c.p.p.). È pur vero in primo luogo che il sequestro preventivo integra una misura cautelare adottabile "nel corso" del procedimento dal "Giudice competente a pronunciarsi nel merito" (art. 321 c.p.p.) e che non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, posto che tale articolo richiama, al comma 4, le generali previsioni dell'art. 321 c.p.p. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento in corso (sez. 6^, sent. N. 2667 del 7/7/99, rv 215265, Aiello), e in secondo luogo che il procedimento in esame deve ritenersi ancora in corso, in quanto la sentenza di primo grado non è passata in giudicato. Tuttavia nel caso di specie Tribunale di Salerno ha, da un lato, con la sentenza di condanna del PI escluso che i beni in questione potessero divenire oggetto di un provvedimento ablativo ai sensi della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, e, dall'altro, con provvedimento separato emesso nella stessa data disposto il sequestro preventivo di alcuni beni e rigettato la richiesta del vincolo cautelare reale nei confronti di questi stessi beni, provvedimento per quest'ultima parte annullato in sede di Riesame con estensione del sequestro anche a questi cespiti. Tale ordinanza separata era chiaramente preclusa dalla contemporanea pronuncia del Tribunale che, con la sentenza di merito, aveva escluso la confisca di quegli stessi beni. Conseguentemente il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la impugnazione del Pubblico Ministero, in quanto la sussistenza dei requisiti di legge per la operatività del provvedimento cautelare era stata esclusa dallo stesso accertamento di merito sulla inapplicabilità della confisca.
Quanto alla parte della ordinanza oggi censurata con la quale il Tribunale ha respinto "nel resto" l'appello proposto dal Pubblico Ministero, confermando per tale parte il provvedimento impugnato, deve rilevarsi che si tratta di atto sostanzialmente inutile, in quanto gli effetti relativi derivavano già dalla mancata confisca ai sensi dell'art. 323 c.p.p., comma 3. 4.-. Per le considerazione sopra svolte si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, disponendo la restituzione agli aventi diritto dei beni oggetto del sequestro disposto con la medesima ordinanza. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la restituzione agli aventi diritto dei beni oggetto di sequestro disposto con la medesima ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008