Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2006, n. 26268
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Sentenza 28 giugno 2006

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Affinché la circostanza aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività' dell'associazione prevista dallo stesso articolo) possa ritenersi configurata non è sufficiente la prova che l'agente abbia conseguito, al pari dei vertici mafiosi che hanno offerto protezione, un tornaconto anche economico della propria attività delittuosa, bensì la dimostrazione che tali vantaggi sono stati pariteticamente concordati e non rappresentano semplicemente la risultanza di uno degli effetti comunque ricollegabili alla condotta sopraffattrice della associazione.

In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato in previsione della confisca obbligatoria a norma dell'articolo 12 sexies D.L. 306/92 è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza. Ne consegue che qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della detta misura di sicurezza, non è consentito al giudice d'appello disporre il prodromico sequestro preventivo di cui al quarto comma dell'articolo 12 sexies D.L. 306/92, in quanto sarebbe in contrasto con il principio devolutivo e del divieto di "reformatio in pejus" di cui all'articolo 597 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che alla confisca può provvedere il giudice della esecuzione, potendosi in tale sede dispiegare il contraddittorio sui presupposti del provvedimento ablatorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2006, n. 26268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26268
    Data del deposito : 28 giugno 2006

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