Sentenza 28 giugno 2006
Massime • 2
Affinché la circostanza aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività' dell'associazione prevista dallo stesso articolo) possa ritenersi configurata non è sufficiente la prova che l'agente abbia conseguito, al pari dei vertici mafiosi che hanno offerto protezione, un tornaconto anche economico della propria attività delittuosa, bensì la dimostrazione che tali vantaggi sono stati pariteticamente concordati e non rappresentano semplicemente la risultanza di uno degli effetti comunque ricollegabili alla condotta sopraffattrice della associazione.
In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato in previsione della confisca obbligatoria a norma dell'articolo 12 sexies D.L. 306/92 è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza. Ne consegue che qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della detta misura di sicurezza, non è consentito al giudice d'appello disporre il prodromico sequestro preventivo di cui al quarto comma dell'articolo 12 sexies D.L. 306/92, in quanto sarebbe in contrasto con il principio devolutivo e del divieto di "reformatio in pejus" di cui all'articolo 597 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che alla confisca può provvedere il giudice della esecuzione, potendosi in tale sede dispiegare il contraddittorio sui presupposti del provvedimento ablatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2006, n. 26268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26268 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/06/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 986
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 6879/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) LI IA, n. a Mesagne il 17/04/1971;
2) GR OL, n. a Ceglie Messapica il 18/02/1974;
3) AR RA, n. a Statte il 13/11/1955;
4) NO ER, n. a Ostuni il 2/10/1953;
5) MB LU, n. a Ostuni il 7/12/1952;
avverso la sentenza in data 20 aprile 2004 della Corte di appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi per IG N. l'avv. Maggio TO e per TA G. l'avv. Lezzi Biagio, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza in data 15 maggio 2003 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Lecce, appellata da LI IA, GR OL, AR RA, NO ER e MB LU, condannati all'esito di giudizio abbreviato nei termini che seguono:
- DI IA, alla pena di anni otto di reclusione per i reati di cui ai capi B (art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5), D (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4), D2 (art. 110 c.p., e
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), D3 (art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73);
- IG OL, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per i reati di cui ai capi A (art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 e 7), A1 (artt. 110, 648 c.p.), A2 (art. 61 c.p., comma 1, n. 2, artt. 81, 110, 112, 648 c.p.), A3 (art. 81 cpv.,
artt. 110, 112, 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e 3, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14), A6 (art. 61 c.p., comma 1, n. 2, artt. 81 cpv., 110, 112 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14), A7 (art. 61 c.p., comma 1, n. 2, artt. 81, 110, 648 c.p.), A8 (artt. 81, 110,
112 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e 3);
- TA RA, alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa per i reati di cui ai capi A2 (art. 61 c.p., comma 1, n. 2, artt. 81, 110, 112, 648 c.p.), A3 (artt. 81 cpv., 110
112, 56, art. 628 c.p., comma 1 e 3, 10, L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14);
- TI ER, alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui ai capi C (D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, commi 1, 2, 3 e 4 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), C10 (artt. 81 cpv., 110 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, art. 295, comma 2, lett. d);
- IN LU, alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui ai capi C (D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 291 quater, commi 1, 2, 3 e 4 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), C6 (artt. 81 cpv., 110 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, art. 295, comma 2, lett.
d), C8 (artt. 81 cpv., 110 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, art. 295, comma 2, lett. d).
Il processo ha tratto spunto dalle indagini riguardanti l'organizzazione di stampo mafioso SA ON NI (poi SA ON IB) e precisamente l'articolazione di questa denominata "Clan dei mesagnesi" operante prevalentemente nel Brindisino, dedita a estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti e di t.l.e. che, a far tempo dal 2001, aveva visto l'affermazione della leadership costituita dal trio MP CO, DI LO e LL TA MO.
Strettamente collegata a questa associazione risultava essere quella specificamente dedita al traffico di t.l.e., in cooperazione con ambienti criminali montenegrini, operante in "squadre" controllate, fra gli altri, da TI ER e della quale IN LU era il "contabile".
Alla udienza preliminare alcuni degli imputati, tra i quali quelli sopra indicati, ottenevano di essere giudicati con il rito abbreviato, previo stralcio della relativa posizione. I giudici di merito ritenevano raggiunta la prova della responsabilità degli imputati sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare LF UE SO, GL IM, LE IM) e degli esiti di intercettazioni telefoniche.
Rispondendo alle questioni circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (sollevate da DI IA) in relazione alla dedotta carente motivazione in merito al ricorso ad impianti esterni in dotazione della polizia giudiziaria adottata nei due decreti emessi dal pubblico ministero in via di urgenza, ex art. 267 c.p.p., comma 2, la Corte di appello osservava che nei decreti era stato dato atto, tra l'altro, della indisponibilità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica di Lecce nonché del presupposto dell'urgenza, derivante sia dalle specifiche modalità tecniche di esecuzione delle operazioni sia dall'incombente pericolo che trovasse esecuzione la vendetta nei confronti di OV OL, in risposta all'attentato a colpi di arma da fuoco di cui era stato vittima LE AE;
il tutto in aderenza agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, tra cui, da ultimo, Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto. Ricorrono per cassazione gli imputati.
1. DI IA (v. sent. app. pp. 4-17), condannato per i reati di cui ai capi B (art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5), D (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4), D2 (artt. 110 c.p., e
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), D3 (art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) deduce personalmente:
1.1. Vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p.. Secondo il giudice di appello la responsabilità dell'imputato circa la partecipazione ad una associazione mafiosa derivava non solo dalle dichiarazioni di uno dei collaboratori, di per sè non decisive, ma anche dal contenuto di intercettazioni telefoniche in cui aveva preso parte il DI D. o nelle quali al medesimo si faceva riferimento.
Tuttavia tali conversazioni non offrono argomenti risolutivi in senso accusatorio.
Nelle conversazioni intercorse tra l'imputato e il fratello LO, all'epoca latitante, non si dice nulla di significativo. Nella conversazione tra MP NI e il fratello dell'imputato, si fa riferimento a un "parente" di quest'ultimo che svolgerebbe il ruolo di "depositario della cassa comune", senza che nulla induca a individuare nell'imputato il "parente" di cui si parla. In un altro colloquio intercorso tra i predetti due soggetti, si fa riferimento alla somma di L. 2 milioni che avrebbe dovuto andare al ricorrente;
ma tale circostanza non dimostra affatto che l'imputato fosse affiliato a una associazione mafiosa. D'altra parte, se egli fosse stato il cassiere del sodalizio, non si vede perché del riparto di tale somma parlassero due diversi soggetti. In conclusione non vi è alcuna prova decisiva circa la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa sotto l'aspetto sia oggettivo sia soggettivo.
1.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4. Le prove relative al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti derivano dal contenuto di varie conversazioni telefoniche intercettate, nelle quali gli interlocutori usano un linguaggio criptico. Nessun quantitativo di stupefacenti è stato però sequestrato, nonostante la predisposizione di appositi servizi di osservazione in coincidenza con l'ascolto delle conversazioni. Non vi è stato dunque alcun oggettivo riscontro agli indizi derivanti dal linguaggio criptico usato nelle intercettazioni telefoniche, e la sentenza impugnata non ha per nulla argomentato sul punto, non rispondendo alle deduzioni difensive.
D'altro canto, solo sulla base di mere presunzioni i giudici di merito hanno ritenuto che i "cavalli" e le "auto" di cui discorrevano gli interlocutori si riferissero in realtà a sostanze stupefacenti, per di più senza alcun indizio considerate come appartenenti alla tabella I. L'asserzione che le somme di denaro di cui si parla nei colloqui non potevano che riferirsi a droghe pesanti è sfornita di dimostrazione, pur considerando i prezzi medi di mercato. Nulla esclude che i colloquianti si riferissero ad altri vari affari illeciti, nei quali erano implicati a dire degli stessi giudici di merito.
L'arbitrarietà della ricostruzione del senso dei colloqui sarebbe del resto disvelata dalla fallacia della identificazione di DI LO come uno degli interlocutori, di cui dà atto il giudice di appello con riferimento alla telefonata del 4 novembre 2001, ore 13 (v. in particolare p. 14 della sentenza). Costituisce mera illazione l'affermazione che sarebbe invece certa l'identificazione dell'altro interlocutore in DI IA.
D'altro canto, i giudici di merito non hanno evidenziato alcuno dei caratteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità come sintomi di una stabile struttura dedita a una serie indefinita di traffici di stupefacenti, quali la frequenza dei viaggi di rifornimento e una continuità di contatti con gli spacciatori. E proprio per tali carenze il Tribunale del riesame di Lecce aveva revocato l'ordinanza cautelare con riferimento al capo D.
1.3. Vizio di motivazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione ai capi DI e D2 (recte, D2 e D3).
La prova della responsabilità dell'imputato è stata desunta dai colloqui intercettati, sulla base dell'assunto che ogniqualvolta in essi il ricorrente (rivenditore di auto usate) parlava di auto in realtà si riferiva a sostanze stupefacenti.
Di tale assunto, privo, come detto, di riscontri oggettivi, non viene però offerta alcuna dimostrazione logica con riferimento al contenuto di ogni singolo colloquio.
1.4. Vizio di motivazione ed erronea applicazione L. n. 203 del 1991, art. 7 (D.L. n. 152 del 1991).
La sentenza ravvisa inammissibilmente in re ipsa la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, senza dare alcuna dimostrazione della esistenza di un dolo specifico, necessariamente preesistente alla condotta poi realizzata.
1.5. Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in punto di determinazione della pena.
La sentenza impugnata si limita a ritenere un elevatissimo grado di pericolosità sociale dell'imputato, senza offrirne alcuna concreta dimostrazione. Erano stati evidenziati negli atti di appello elementi favorevoli all'imputato quali la incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, la giovane età e le condizioni economiche e familiari, che non necessitavano di alcuna dimostrazione, risultando dagli atti processuali.
1.6. Inosservanza dell'art. 597 c.p.p.. È stata disposta la confisca di un'abitazione del valore di Euro 64.500,00 e di un garage, in base alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Tale misura è stata disposta per la prima volta in appello, senza impugnazione del pubblico ministero. Ciò ha comportato una illegittima reformatio in pejus della sentenza di primo grado e l'imputato è stato privato su questo capo della garanzia del doppio grado di giudizio di merito.
2. IG OL (v. sent. app. pp. 27-36), condannato per i reati di cui ai capi A (art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 e 7) A1 (artt. 110, 648 c.p.), A2 (art. 61 c.p., comma 1, n. 2, artt. 81, 110, 112, 648 c.p.), A3 (artt. 81 cpv., 110, 112, 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e
3, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14), A6 (artt. 61 c.p., comma 1, n. 2, art. 81 cpv., 110, 112 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10,
12 e 14), A7 (artt. 61 c.p., comma 1, n. 2, artt. 81, 110, 648 c.p.), A8 (artt. 81, 110, 112 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e 3) deduce a mezzo del difensore, avv. Pietro Nocita:
2.1. Violazione degli artt. 56 e 628 c.p. (capo A3). La perizia effettuata sulla ripresa video dimostra che il ricorrente non appare tra gli esecutori materiali della tentata rapina in danno della Banca di Credito di Alberobello, avvenuta in Noci. Le intercettazioni telefoniche dei colloqui intercorsi tra il IG N. e il TA G. confermano la sua estraneità al fatto, dato che il ricorrente non era in compagnia del TA G., tanto che per parlare con quest'ultimo doveva ricorrere al telefono.
2.2. Violazione degli artt. 628 e 648 c.p. (capi A7-A8;
implicitamente capo A6).
È stato provato che il IG N. è un commerciante di auto usate. Dato questo elemento, non vi è alcuna prova che l'auto Thema Ferrari usata per la rapina all'ufficio postale di Conversano, di cui è stato accertato il possesso da parte del IG N. non posteriormente a tre mesi prima della rapina fosse ancora nella sua disponibilità al momento del fatto. Del resto dalla data della consegna della Thema il IG N. aveva avuto dalla stessa fonte (Losacco) ben altre sei autovetture.
3. TA RA (v. sent. app. pp. 30-36), condannato per i reati di cui ai capi A2 (art. 61 c.p., comma 1, n. 2, artt. 81, 110, 112, 648 c.p.), A3 (artt. 81 cpv., 110 112, 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e 3, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14), deduce personalmente:
3.1. Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi sui gravi indizi di reato che non potevano essere ravvisati semplicemente nella frequentazione di alcuni soggetti, poi sottoposti a intercettazione, con AR TO.
Inoltre i decreti emessi in via di urgenza dal pubblico ministero, e convalidati dal G.i.p., non davano conto dei necessari presupposti di insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la locale Procura della Repubblica e delle eccezionali ragioni di urgenza che legittimano il ricorso a impianti in dotazione della polizia giudiziaria in base all'art. 268 c.p.p., comma 3; e anche tale carenza determinava la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, come puntualizzato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.
3.2. Vizio di motivazione circa la prova della responsabilità dell'imputato per i reati addebitatigli.
La Corte di appello ha desunto tale prova dal linguaggio criptico usato nel corso delle intercettazioni, senza però considerare che nessuno degli interlocutori del TA G. è stato sottoposto a indagini.
Gran parte dei colloqui erano stati intrattenuti con NC MO, titolare di un'autofficina, con il quale il TA G. aveva consolidati rapporti di amicizia;
ed è arbitrario interpretare espressioni come "andare a mangiare" nel senso di commissione di fatti illeciti.
Quanto al colloquio del 23 maggio 2001 con il IG N., il coinvolgimento del TA G. nella contestata tentata rapina è reso inverosimile dalla considerazione che se il IG N., che si trovava nella provincia di Brindisi, avesse voluto coinvolgere il TA G. per una rapina nella provincia di Bari, non lo avrebbe certamente contattato all'ultimo momento.
Il non coinvolgimento del TA G. nell'attività illecita attribuita al IG N. è poi dimostrato dalla reazione che l'imputato ebbe al momento in cui apprese la notizia della rapina avvenuta in Talsano (A5), facendo riferimento in tono scherzoso a un compenso di L. 1 milione che il IG N. avrebbe dovuto dargli. È significativo che la povertà degli indizi aveva indotto a suo tempo il Tribunale del riesame ad annullare l'ordinanza emessa in data 15 luglio 2002 dal G.i.p. di Lecce con riferimento alla tentata rapina, osservandosi che il linguaggio criptico usato nei colloqui pur essendo indicativo di affari illeciti non deponeva per un sicuro coinvolgimento del TA G. nella tentata rapina.
4. TI ER (v. sent. app. pp. 17-27), condannato per i reati di cui ai capi C (D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, commi 1, 2, 3 e 4 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), C10 (artt. 81 cpv., 110 cp., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, art. 295, comma 2, lett.
d), deduce personalmente:
4.1. Vizio di motivazione in ordine al delitto di associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater. Contraddittoriamente la Corte di appello da un lato evidenzia "gli ottimi rapporti intercorrenti in seno alla consorteria criminosa tra il TI Ro., il IN L., l'CO e il trio DI - MP - LL TA" dall'altro prende atto che il TI Ro. risultava essere un soggetto sottoposto alla pressione, alle minacce e alle ritorsioni dell'organizzazione, la quale poteva in qualsiasi momento decidere le sorti dell'attività di contrabbando dell'imputato e della sua stessa vita qualora non avesse adempiuto al pagamento del "pensiero".
Infatti, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche risultava chiaramente che il TI Ro., alias BY o "il parente", nel periodo 2001-2002 era sottoposto a continue pressioni e minacce di vario genere da parte della SA ON NI (e in particolare da OI AO), che vantava nei suoi confronti grossi crediti in relazione all'attività di contrabbando della squadra da lui capitanata.
Emerge più precisamente che il TI Ro. non intendeva corrispondere alcun tributo al c.d. clan dei mesagnesi, e ciò è in evidente contraddizione logica con la supposta partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso, delle cui richieste estorsive era in realtà vittima.
La Corte di appello non ha dato alcuna risposta alle deduzioni formulate al riguardo dalla difesa, sostanzialmente ripercorrendo le già criticate valutazioni del primo giudice.
4.2. Vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La Corte di appello ha affermato che il pagamento del "pensiero" al sodalizio mafioso era indice di una oggettiva soggezione finalistica dell'associazione relativa al contrabbando a quella di cui all'art. 416 bis c.p., non considerando che i contrabbandieri erano costretti al pagamento del pizzo a seguito di minacce e spedizioni punitive, che configuravano nei loro confronti una posizione soggettiva di vittime di estorsioni piuttosto che di agevolatori.
4.3. Vizio di motivazione circa il rigetto delle attenuanti generiche, basato sulla mera considerazione di numerosi precedenti penali specifici senza alcuna valutazione di tutte le altre circostanze oggettive e soggettive del caso.
5. IN LU, condannato per i reati di cui ai capi C (D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, commi 1, 2, 3 e 4 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), C6 (artt. 81 cpv., 110 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, art. 295, comma 2, lett. d),), C8 (artt. 81 cpv., 110 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, art. 295, comma 2, lett.
d), deduce a mezzo del difensore, avv. Giancarlo Chiariello:
5.1. Errata applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Lo stesso giudice di appello rileva che le squadre contrabbandiere erano tenute al "pensiero" in favore della SA ON NI e che subivano la forza intimidatrice di questa, che esercitava nei confronti dei contrabbandieri un'azione estorsiva, con la minaccia di blocco dell'attività e di pestaggi fisici.
Non era dunque prospettabile l'aggravante in questione, che presuppone una libera intenzione di agevolazione della struttura mafiosa.
5.2. Errata applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, comma 4. La disponibilità di armi è stata accertata solo da parte dell'associazione mafiosa, e quindi era solo a questa ascrivibile, essendo irrilevante sotto il profilo penalistico che l'organizzazione dei contrabbandieri fosse consapevole della loro esistenza. Con separato atto di ricorso, presentato personalmente, il IN L. poi deduce:
5.3. Violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, art. 291 bis, art. 295, comma 2, lett. d, e dell'art. 192 c.p.p.. Le intercettazioni ambientali acquisite non offrono la prova dei fatti addebitati essendo rimaste sfornite di obiettivi riscontri esterni circa la perpetrazione effettiva di fatti criminosi da parte dell'imputato.
Sussistono dunque solo indizi non gravi ne' precisi ne' concordanti, e dunque inidonei a fondare l'affermazione di responsabilità penale. DIRITTO
1. Ricorso DI D..
1.1. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Non è rinvenibile alcuna carenza o contraddittorietà della motivazione a carico della sentenza impugnata circa le prove della responsabilità del DI D. per la contestata partecipazione ad associazione mafiosa.
Il ricorrente assume che dalle conversazioni intercettate non emerge nulla di significativo in tal senso e che nei colloqui tra MP NI e il fratello DI LO non è certo il riferimento a lui.
In realtà, il ricorrente omette di considerare che LE IM indica con precisione il ruolo del DI D.: quello di assicurare i collegamenti tra LE PP (fratello del collaboratore) e DI PP (fratello del ricorrente). Il riferimento generico al "parente" va integrato con quello al "fratello" fatto da DI LO, necessariamente riferibile a DI IA, perché l'altro fratello DI PP era in quel periodo di tempo detenuto (v. sent., p. 8).
I giudici di appello hanno poi giustamente valorizzato il significativo argomento derivante dai riferimenti a somme di denaro da dare a IA riscontrate nel foglio sequestrato a Riva del Garda presso l'abitazione di LA NI ove DI LO e MP CO avevano trovato ospitalità durante la loro latitanza (p. 9).
1.2. Circa la prova della partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si deduce nel secondo motivo che gli indizi derivanti dal linguaggio "criptico" usato nei colloqui non sono stati riscontrati da rinvenimenti di sostanze stupefacenti;
e che comunque non vi era alcun indice oggettivo per affermare che le sostanze stupefacenti cui (nella tesi accusatoria) si faceva riferimento nei colloqui fossero di tipo "pesante". Inoltre non vi era certezza circa la identificazione del DI D. in uno degli interlocutori.
Va al riguardo osservato che la sentenza impugnata evidenzia che il tenore delle conversazioni intercettate non era affatto equivoco, e che da queste emergeva un ruolo di rilievo del DI D., che mostrava una capacità decisionale e una perfetta conoscenza del "protocollo" di importazione di rilevanti quantitativi di droga, tanto da non lasciare dubbi sul suo inserimento organico nell'associazione (v. sent., p. 12).
Quanto alla identificazione nel DI D. di uno degli interlocutori, la medesima sentenza rileva puntualmente che era comunque certo che alla telefonata avesse preso parte l'imputato sia perché usuario della utenza sia in base a precedenti servizi di osservazione e pedinamento;
ed era irrilevante l'errore del primo giudice circa l'identificazione dell'interlocutore in DI LO (p.- 14).
Non si rinviene infine alcuna incongruenza motivazionale circa il convincimento che quelle trattate fossero droghe "pesanti" in considerazione del prezzo di riferimento (v. sent., p. 14:
quarantadue milioni e mezzo di lire per 900 grammi); argomento per nulla contrastato dal ricorrente con puntuali obiezioni. Il motivo è dunque infondato.
1.3. Con riferimento agli specifici reati di cui ai capi D2 e D3 il ricorrente contesta (terzo motivo) che dal linguaggio criptico usato nelle conversazioni potesse senza dubbio ricavarsi che l'oggetto di esse fossero traffici di stupefacenti, e non ad esempio commercio di autovetture, ma anche su questo punto la sentenza impugnata non merita censure, essendosi rilevate le evidenti incongruenze che tali conversazioni presenterebbero se effettivamente esse avessero riguardato "autovetture" o, addirittura, "cavalli"; e le argomentazioni logiche dispiegate al riguardo dalla Corte di appello non sono state specificamente contestate dal ricorrente, sicché il motivo deve considerarsi inammissibile.
1.4. Il quarto motivo appare infondato.
Con esso il ricorrente contesta la congruità della motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 rilevando che la Corte di appello non ne aveva dato dimostrazione. In realtà nella sentenza impugnata si osserva puntualmente al riguardo che i proventi del traffico di stupefacenti rappresentavano la principale fonte di finanziamento del sodalizio mafioso di cui il DI D. faceva parte e che quindi ciò costituiva un'oggettiva finalità di agevolazione del sodalizio (p. 15-16).
1.5. Il quinto motivo, relativo alla determinazione della pena, è anch'esso infondato.
Non corrisponde alla realtà testuale l'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte di appello non ha reso alcuna dimostrazione dell'elevato grado di pericolosità del DI D.. La pericolosità sociale è stata motivata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (p. 16) ma con rinvio a tale criterio anche per il trattamento sanzionatorio, peraltro prossimo ai minimi edittali (v. p. 17).
1.6. Il sesto motivo appare invece fondato.
La confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies è stata disposta dalla Corte di appello senza che sul punto vi fosse impugnazione del pubblico ministero.
Il Collegio condivide il principio affermato da Cass., sez. 6^, 15 gennaio 2001, Profeta, secondo cui, essendo il sequestro adottato in base alla menzionata norma subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza (v. sul punto anche Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, Montella), deriva che qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della confisca non è consentito al giudice di appello provvedervi ex officio, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio devolutivo e del divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 c.p.p. (v. anche Cass., sez. 4^, 1 ottobre 1999, Rizzato).
Resta ferma la possibilità che alla confisca provveda il giudice dell'esecuzione, in conformità con quanto affermato da Cass., sez. un., 30 maggio 2001, Derouach, potendosi in tale sede dispiegare il contraddittorio sui presupposti del provvedimento ablatorio. La sentenza impugnata su questo capo va pertanto annullata senza rinvio.
2. Ricorso IG N..
2.1. Le censure relative ai capi di condanna che fanno riferimento alla tentata rapina in danno della Banca di Credito di Alberobello, avvenuta in Noci alle ore 16,34 del 23 maggio 2001 (capi A2 e A3), appaiono fondate.
È stata accertata una fitta rete di colloqui con linguaggio criptico tra IG N. e TA G., nelle ore immediatamente precedenti tale fatto.
Il tenore di essi non fa però ne' esplicito ne' implicito riferimento alla azione criminosa (si parla di un "autosalone"). I dati indizianti più rilevanti derivano dal fatto che le ambigue conversazioni telefoniche tra i due cessarono alcuni minuti prima della esecuzione del fatto (l'ultima è delle ore 16,27) e che TA G. si trovava sicuramente in Noci, dato che in tale località venne individuato il suo cellulare attraverso le "celle" telefoniche;
ma non vi è certezza dove fosse in quel frangente il IG N..
Se questo dato fosse stato accertato, ad esempio attraverso le riferite "celle", sarebbe stato possibile stabilire con maggiore grado di verosimiglianza quale fosse il ruolo svolto in quel frangente dal IG N., e, correlativamente, dal TA G.; e assumerebbe un rilievo più pregnante il dato rappresentato dalla cessazione dei colloqui telefonici tra i due pochi minuti prima del fatto. Con la precisazione che, nella ipotesi in cui il IG N. si trovasse distante da Noci, dovrebbe darsi spiegazione del perché il TA G. non lo avesse informato del negativo esito dell'operazione.
Allo stato, si è in presenza di una serie di indizi sicuramente di rilievo, rappresentati dal linguaggio criptico, dalla presenza del TA G. in Noci e dai ripetuti contatti telefonici tra quest'ultimo e il IG N. fino a pochi minuti prima della tentata rapina;
che non rappresentano tuttavia un quadro probatorio di sicura decisività per ritenere il coinvolgimento dei detti imputati nella tentata rapina (e nel connesso reato di cui al capo A2). Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2.2. I rilievi del ricorrente circa l'affermazione di responsabilità penale per la rapina all'ufficio postale di Conversano del 27 giugno 2001 e per i reati connessi appaiono invece infondati. È un dato certo che i rapinatori usarono per tale azione una Lancia Thema Ferrari di colore bordeaux targata FI L97597 di cui il IG N. ha ammesso la disponibilità, avendola a suo dire ricettata nel marzo di quell'anno.
Il ricorrente deduce che non vi è alcuna prova che a distanza di circa tre mesi egli fosse ancora in possesso dell'autovettura. Ma, a prescindere dal fatto che l'imputato non ha dato alcuna concreta indicazione di come e in quale data si fosse disfatto del veicolo, un forte elemento indiziante di segno contrario è rappresentato dal colloquio intercettato il 14 giugno 2001 (cioè in data antecedente appena di due settimane la rapina all'ufficio postale) nella quale TA G. riferisce a un ignoto interlocutore la sua convinzione che IG N. aveva commesso il giorno precedente una rapina in una banca di Talsano (capo A5, dal quale il IG N. è stato assolto per insufficienza del quadro probatorio), e ciò proprio perché aveva appreso che i rapinatori avevano usato una Lancia Thema bordeaux. Sicché, considerati gli stretti rapporti tra IG N. e TA G., giustamente i giudici di merito hanno ritenuto che nel giugno 2001 IG N. avesse ancora una autovettura con queste caratteristiche di marca (non comune) e di colore, dato che diversamente TA G. non ne avrebbe fatto cenno. Tutto ciò giustifica il convincimento dei giudici di merito circa la partecipazione dell'imputato alla rapina in questione.
3. Ricorso TA G..
3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta carenza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei decreti emessi in via di urgenza dal pubblico ministero, con i quali si disponeva l'esecuzione delle operazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, appare sfornito di specificità ed è quindi inammissibile.
Circa il primo profilo, la Corte di appello ha già osservato che i decreti autorizzativi sono stati moltissimi, sicché non era dato comprendere quali fossero le carenze motivazionali indistintamente evocate dall'appellante; e che comunque ove si fosse inteso riferirsi al decreto con il quale era stata posta sotto intercettazione l'utenza cellulare del IG N., esso era adeguatamente motivato, fondandosi sulle risultanze già acquisite, che davano conto dei frequenti contatti tra il IG N., e altre persone a lui vicine, e il gruppo mafioso facente capo a PA AD.
Quanto ai decreti esecutivi del pubblico ministero, non risulta che analoga censura sia stata proposta davanti ai giudici di appello, sicché questa Corte, data l'assoluta genericità delle censura versata nel presente ricorso, non è in possesso dei necessari elementi di giudizio.
2.2. Il secondo motivo (tentata rapina alla Banca di Credito di Alberobello) appare fondato per le stesse considerazioni svolte a proposito dell'analogo motivo di ricorso di IG N. (v. sopra sub 2.1.), sicché anche nei confronti di TA G. si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Ricorso TI Ro..
4.1. Il primo motivo appare infondato.
La partecipazione dell'imputato a una associazione di contrabbandieri appare adeguatamente motivata sulla base del ruolo di "capo-squadra" rivestito dal TI Ro. e dalla reiterazione di operazioni di contrabbando eseguite secondo modalità che presupponevano una stabile rete di collegamenti con i fornitori dei tabacchi e con i rivenditori operanti nelle province di Brindisi e Taranto. Lo stesso ricorrente, di fronte alle evidenti risultanze delle intercettazioni telefoniche, non contesta di avere svolto in forma organizzata l'attività di contrabbando, limitandosi a dedurre la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che egli era sodale del vertice mafioso che dirigeva detta associazione e non vittima di esso, come in realtà si sarebbe dovuto affermare, tenuto conto delle tangenti ("pensiero") che egli doveva obtorto collo corrispondere e delle inequivocabili frizioni con gli esponenti mafiosi di cui dà atto la stessa sentenza.
Ciò attiene però alla tematica implicata dal secondo motivo di ricorso, di cui subito si dirà.
4.2. Relativamente all'aggravante di cui D.L. n. 152 del 1991, art. 7 la Corte di appello, pur dando atto degli incontestabili momenti di frizione fra il TI Ro. e i mafiosi, fa leva soprattutto sull'accettazione di un "regolamento" (corresponsione di un "pensiero" proporzionale alle casse di t.l.e. scaricate) di cui si parla in un colloquio tra il TI Ro. e il capo mafioso DI LO (pp. 21-23), che lega il "caposquadra" TI Ro. al sodalizio, in un contesto in cui sia i vertici mafiosi (che offrono la loro protezione e il supporto logistico-commerciale) sia le varie squadre" hanno il loro tornaconto, nell'ambito di un "rapporto sinallagmatico" (sent., p. 22).
Il ragionamento più che fondarsi su obiettive risultanze processuali appare il frutto di una ipotesi ricostruttiva dei rapporti tra il TI Ro. e i capi mafiosi.
Ciò che emerge obiettivamente dalla sentenza impugnata è che il TI Ro. doveva corrispondere il "pensiero" in ragione di ogni cassa scaricata e che egli non era affatto contento di subire questa imposizione, tanto che, come si ricava dalle conversazioni intercettate, aveva frequenti scontri con i mafiosi, vertendo in una situazione di "manifesta inferiorità" (sent., p. 21), che poteva comportare atteggiamenti ritorsivi dei mafiosi quali il forzoso blocco dell'attività di contrabbando o addirittura in casi limite (non specificamente riguardanti il TI Ro.) il pestaggio fisico (sent., p. 22).
Il "regolamento" su cui fa leva la Corte di appello per indurne che vi era una alleanza tra mafiosi e contrabbandieri appare enfatizzato. Il fatto che il TI Ro. si riferisse a un "regolamento" non significa che egli vi avesse liberamente aderito, non essendo affatto impensabile che si trattasse di condizioni imposte, che egli dunque doveva subire, nell'ambito di un rapporto non tra sodali, ma tra estorsori e taglieggiati, sia pure con riguardo a proventi di attività illecite.
Quanto alla considerazione per cui le squadre di contrabbandieri avevano un tornaconto nella protezione offerta dai mafiosi, si tratta, a ben vedere, della normale condizione in cui versano le vittime della supremazia mafiosa: esse ricevono protezione e ottengono prospettive di mercato vantaggiose proprio in quanto si sottomettono alle regole imposte. Ma la questione che la Corte di appello non risolve è se tali vantaggi erano stati pariteticamente concordati ovvero fossero la risultanza di una condotta sopraffatrice.
Poiché, come detto, al riguardo la sentenza impugnata non offre argomentazioni logiche convincenti, se ne impone sul punto l'annullamento con rinvio.
4.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, appare manifestamente infondato. La Corte di appello ha, nell'ambito del suo potere valutativo, dato rilievo preclusivo non solo ai precedenti penali ma anche al fatto che il TI Ro. era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s..
5. Ricorso IN L..
5.1. Sulla contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 valgono per il IN L. considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito del TI Ro..
La posizione di questo imputato non è perfettamente sovrapponibile a quella del TI Ro., perché egli era il contabile dell'associazione e non un capo-squadra del contrabbando, pur essendo cointeressato a questa attività. Ciononostante, come dà atto la sentenza impugnata (p. 20), il IN L. non era coinvolto nella distinta associazione mafiosa, sicché anche per lui si pone il problema di stabilire se fosse in realtà una vittima di estorsioni da parte degli esponenti mafiosi, al pari del TI Ro. e degli altri contrabbandieri per i quali lavorava.
È significativo della natura dei rapporti intercorrenti tra i mafiosi e l'imputato il fatto che in un colloquio intercettato, intercorso tra MP NI e DI LO, il primo, riferendosi al IN L. ("quello che tiene il bar") afferma:
"ce li deve dare per forza entro oggi" (sent., p. 19).
La sentenza va dunque annullata con rinvio sul punto.
5.2. Anche il secondo motivo appare fondato.
Una volta ritenuto il vizio di motivazione circa l'esistenza di un legame associativo comprendente i mafiosi da un lato e i contrabbandieri dall'altro, viene di per sè messa in crisi la prova della imputabilità a questi ultimi dell'aggravante derivante dalle armi di cui disponevano i mafiosi.
Anche su questo punto la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio nei confronti del IN L., e per l'effetto estensivo anche nei confronti del TI Ro., pur in mancanza di una specifica censura di quest'ultimo.
5.3. Il terzo motivo appare generico e comunque manifestamente infondato.
La prova della partecipazione del IN L. alla associazione dei contrabbandieri è stata ragionevolmente tratta dalla Corte di appello dal tenore dei colloqui intercettati, che attestano lo specifico ruolo di esattore svolto dall'imputato nell'ambito del sodalizio.
Anche con riferimento ai reati-fine le censure sono generiche, a fronte di una motivazione che evidenzia adeguatamente gli elementi a carico del IN L. (sul capo C6 l'esplicita conversazione tra il IN L. e il OI;
e sul capo C8 la conversazione tra MP NI e DI LO nonché la verifica fatta da quest'ultimo in Montenegro sulla operazione del carico di 38 casse di t.l.e.).
Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di DI D. sul capo relativo alla confisca dei beni sequestrati, e con rinvio nei confronti di IG N. e TA G. sui capi A2 e A3 e nei confronti di TI Ro. e IN L. sui punti relativi alle aggravanti del D.L. n 152 del 1991, art. 7 e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, comma 4. I ricorsi vanno nel resto rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI D. sul capo relativo alla confisca dei beni sequestrati e con rinvio nei confronti di IG N. e TA G. sui capi A2 e A3 e nei confronti di TI Ro. e IN L. sui punti relativi alle aggravanti del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, comma 4. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con ordinanza n. 33867/06 Racc. Gen. del 5-9 ottobre 2006: Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 26268/2006 della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, pronunciata alla Udienza pubblica del 28 giugno 2006 (r.G. 6879/2005), nel senso che dopo la parola "e con rinvio", sono inserite le parole "ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce".
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2006.