Sentenza 23 gennaio 1999
Massime • 2
Il divieto di dedurre prove nuove in appello, sancito dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente alle prove costituende (cioè a quelle che debbono essere assunte nel corso del giudizio di impugnazione, con la conseguente necessità di fissare a tal fine una nuova udienza) e non anche alle prove già costituite come la produzione di documenti che non contrasta con le esigenze di celerità e di concentrazione che caratterizzano il rito del lavoro. Ne consegue che è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado produrre documenti nel giudizio di appello, purché ne faccia indicazione nel ricorso introduttivo di tale giudizio, a norma dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ. richiamato dall'art. 434 dello stesso codice.
Al fine di stabilire se lo svolgimento di prestazioni lavorative sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato (con retribuzione eventualmente collegata agli utili dell'impresa) o invece ad un rapporto associativo derivante, in particolare, da un negozio di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, è necessario che il giudice di merito - il cui accertamento, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità - compia una approfondita indagine diretta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione in concreto del rapporto, degli elementi caratterizzanti i due contratti, tenendo conto soprattutto del fatto che mentre il rapporto di associazione in partecipazione implica l'obbligo del rendiconto periodico da parte dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (non imputabile all'associante e non limitato alla perdita della retribuzione), nel rapporto di lavoro subordinato l'elemento fondamentale è costituito dal vincolo di subordinazione, il quale è più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato all'impresa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Sommella - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. -
" Pietro Cuoco "
" Antonio Lamorgese "
" Pasquale Picone "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
S. n. e. TE DI TI OS E C., in persona del suo legale rappresentante, e NI VA, elett.te dom.ti in Roma, Via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'Avv. Massimo Romiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Torlini per procura speciale in calce al ricorso.
- Ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabrizio Correra e Leonardo Lironcurti in forza di procura speciale per rogito Notaio Franco Lupo di Roma del 22.4.1996, Rep. n. 27174.
- Resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia n. 557 del 18.3.1995, R. G. n. 1630/93;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.10.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Edoardo Torlini per i ricorrenti;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con separati ricorsi dell'8 marzo 1990, poi riuniti, la s.n.c. EB di NI VA e C. e VA NI in proprio proponevano opposizione avverso il decreto del 9 gennaio 1990, con il quale il Pretore del lavoro di Perugia aveva loro ingiunto (in solido con gli altri soci della società) di pagare all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la somma complessiva di L. 91.372.211, a titolo (di contributi omessi e somme aggiuntive relativi al periodo 1.10.1984-30.9.1987, oltre alle ulteriori somme accessorie, e chiedevano che il decreto fosse revocato. Gli opponenti deducevano che, contrariamente si quanto era stato ritenuto dall'INPS, l'attività lavorativa svolta dai prestatori d'opera, riguardo alla quale era stato redatto il verbale ispettivo del 28 novembre 1987, era stata esercitata in esecuzione del contratto di associazione in partecipazione stipulato fra le parti e non già in relazione a un rapporto di lavoro subordinato, come, del resto, era risultato da una sentenza emessa dal Pretore di Spoleto in sede penale, con la quale il NI era stato assolto dai reati inerenti alla violazione di leggi emanate a tutela del lavoro subordinato. Nella contumacia dell'istituto previdenziale il Pretore, con sentenza del 17 marzo 1992, revocava il decreto ingiuntivo. Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Perugia con sentenza del 18 marzo 1995, con la quale le opposizioni al decreto ingiuntivo venivano rigettate. Il Tribunale, premesso che l'eccezione di inammissibilità dell'appello era infondata, dato che il ricorso dell'INPS era stato depositato in cancelleria prima della scadenza del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. e premesso, altresì, che legittima era la produzione in giudizio da parte dell'INPS del verbale ispettivo con gli allegati, osservava, in primo luogo, che la sentenza di assoluzione del NI non poteva avere influenza sulla causa civile, non avendo l'INPS partecipato al processo penale e, quanto al merito, che era emerso dagli elementi acquisiti al giudizio - le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, a nulla rilevando che tali dichiarazioni fossero discordanti da quelle assunte in sede penale - che con i prestatori d'opera la società aveva posto in essere altrettanti rapporti di lavoro subordinato e non di associazione in partecipazione.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, la società EB e il NI, in base a cinque distinti motivi.
L'INPS ha depositato la procura speciale alla lite.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 432, secondo comma, e 327 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, in relazione all'art. 360,
primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'INPS, dal momento che agli atti non vi era la prova - ne' il dato risultava dalla copia loro notificata - che il ricorso fosse stato depositato nella cancelleria entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza del primo giudice.
Questo motivo è privo di fondamento.
Poiché da parte dei ricorrenti viene denunciato un error in procedendo, in relazione al quale la Corte ha il potere di esaminare gli atti di causa, risulta dal timbro (sottoscritto da un collaboratore di cancelleria) apposto nell'atto di appello dell'INPS, accluso al fascicolo d'ufficio del giudizio di secondo grado, che tale atto è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Perugia il giorno 16 marzo 1993 (e non il giorno 15, come, per un evidente errore materiale, si legge nella sentenza impugnata). Pertanto, poiché la sentenza del primo giudice, come pure emerge dagli atti, era stata pubblicata il 17 marzo 1992 e non era stata notificata, si deve ritenere che l'impugnazione dell'INPS fosse stata proposta nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., a nulla ovviamente rilevando che nella copia notificata del ricorso non fosse stato riprodotto il timbro sopra indicato.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, stesso codice e lamentano che il Tribunale abbia ritenuto ammissibile la produzione di documenti nel giudizio di appello, senza considerare che l'Istituto previdenziale non si era costituito nel giudizio di primo grado ed era, quindi, incorso nella relativa decadenza e senza altresì tenere conto del fatto che il verbale ispettivo prodotto dall'INPS conteneva le dichiarazioni dei prestatori d'opera, le cui testimonianze avrebbero dovute essere assunte direttamente dal giudice.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Si deve preliminarmente osservare che la produzione in giudizio dei documenti da parte dell'INPS era rivolta non già a provare una circostanza relativa a un atto del processo per il quale si era ormai verificata una decadenza (ad esempio, la proposizione di una eccezione in senso stretto), ma a dimostrare l'esistenza del fatto costitutivo del preteso diritto ed era, quindi, collegata ad una attività assertiva riguardo alla quale la legge processuale non pone limiti o preclusioni.
Fatta questa necessaria premessa, deve farsi riferimento a quell'indirizzo giurisprudenziale in base al quale si afferma che nel rito del lavoro la produzione in grado di appello di nuovi documenti si sottrae al dettato dell'art. 437, secondo comma, c.p.c. - che concerne solamente le c.d. prove costituende, per le quali, in generale, è previsto un giudizio di ammissibilità e un procedimento di assunzione - integrando i documenti le c.d. prove costituite, la cui acquisizione non contrasta con le esigenze di concentrazione e di immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro (cfr., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 15 gennaio 19980 n. 309 e Cass. 19 giugno 1997 n. 5121; v. pure Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199, secondo cui, salvo che la necessità dell'esibizione sorga in un momento successivo, la produzione dei documenti deve essere compiuta mediante la loro specifica indicazione negli atti introduttivi del giudizio di appello;
cfr., inoltre, Cass. 4 marzo 1986 n. 1370, che ha enunciato il medesimo principio proprio con riferimento alla parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado).
Tenuto conto di questi rilievi, la decisione emessa dal Tribunale, basata sull'assunto secondo cui il generale divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello non può essere invocato per le prove precostituite, si sottrae alle censure dedotte dai ricorrenti, considerato, per un verso, che questi ultimi non contestano che i documenti fossero stati dall'INPS regolarmente elencati nell'atto di impugnazione e, per un altro verso, che le dichiarazioni rese dai terzi agli ispettori del lavoro e recepite nel relativo verbale non dovevano certo essere confermate mediante le testimonianze assunte in giudizio (v. quanto si dirà nella trattazione del quinto motivo).
Con il terzo motivo del ricorso, con il quale viene dedotta la violazione (a la falsa applicazione degli artt. 25, 27 e 28 del codice di procedura penale abrogato (approvato con il r.d. 19 ottobre 1930 n. 1399), in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.,
affermano i ricorrenti che il Tribunale, proprio per avere riconosciuto che il NI era stato assolto nel giudizio penale in precedenza instaurato per gli stessi fatti che poi hanno formato oggetto di indagine nel giudizio civile, avrebbe dovuto parimenti riconoscere che, nonostante le sentenze della Corte costituzionale n. 55 del 1971 e n. 165 del 1975, il giudicato penale aveva esplicato la sua efficacia nel medesimo giudizio civile, dal momento che, avendo gli ispettori dell'INPS, insieme con gli ispettori del lavoro, partecipato "all'accertamento dei fatti presupposto, l'Istituto previdenziale era a perfetta conoscenza dello svolgimento del suddetto processo penale, nel quale "era intervenuto attraverso propri organi".
Anche questo motivo è infondato.
Si deve premettere che i ricorrenti affermano, ma non dimostrano mediante la trascrizione nel ricorso per cassazione del contenuto dei documenti invocati, che gli ispettori dell'INPS, insieme con quelli del lavoro, avevano partecipato all'accertamento dei fatti ed erano stati sentiti come testimoni nel giudizio penale. Tale indimostrato assunto, essendo in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, renderebbe la censura inammissibile.
Ma, a parte questa considerazione, quel che vieppiù rileva è che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 654 del nuovo codice di procedura penale (la cui disciplina, come pure giustamente è stato affermato dallo stesso Tribunale, non differisce da quella dettata dall'art. 28 del codice di procedura abrogato integrato dalla sentenza n. 55 del 22 marzo 1971 della Corte costituzionale), precisando che nel caso in esame non poteva essere invocata l'autorità del giudico penale sul giudizio civile per non avere l'INPS partecipato al suddetto giudizio penale. Questa motivazione, essendo conforme al diritto, rende la decisione impugnata insindacabile in sede di legittimità, ove si consideri: a) che l'art. 260 delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale stabilisce che "nelle materie regolate dal libro
X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data" con la conseguenza che, nonostante la sentenza penale nei confronti del NI fosse stata emessa sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, in tema di rapporti fra giudizio penale e giudizio civile va fatto riferimento agli artt. 651, 652 e 654 del nuovo codice, emanato con il d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447 (v., quanto alla applicabilità di tali disposizioni nonostante il passaggio in giudicato della sentenza penale nella vigenza del codice abrogato, da ultimo Cass. 20 febbraio 1996 n. 131. 9 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 956); b) che, a norma dell'art. 654 del codice di procedura penale vigente, la sentenza di assoluzione del NI non può avere efficacia nel presente giudizio civile, dato che l'INPS nel relativo processo non aveva assunto la qualità di parte (e senza che, ovviamente, possa avere rilievo la circostanza - affermata, ma non dimostrata, come si è detto sopra - che gli ispettori dell'ente previdenziale dal giudice penale fossero stati chiamati, quali testimoni a confermare il verbale).
Con il quinto motivo dell'impugnazione, che per ragioni di ordine logico va, rispetto al quarto, con priorità esaminato, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2699, 2702 e segg. c.c. e 437 c.p.c., oltre al vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c.), lamentano che il Tribunale abbia tratto elementi di prova dal verbale ispettivo, il quale, non essendo stato dai sottoscrittori confermato davanti al giudice e non potendo essere considerato alla stregua di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata - e, quindi, costituendo un documento contenente esclusivamente le valutazioni degli ispettori e la narrazione di fatti e circostanze riferiti da terzi che, per avere rilievo processuale, avrebbero dovuto poi formare oggetto di prova testimoniale - sarebbe privo di efficacia probatoria. Secondo i ricorrenti, inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel valutare le dichiarazioni rese, sotto il vincolo del giuramento e con tutte le garanzie di legge, dai prestatori d'opera nel giudizio penale, nel quale tutti avevano asserito che con la società EB avevano stipulato un contratto di associazione in partecipazione. Anche questo motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, che sono pubblici ufficiali, fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza dai sottoscrittori, delle dichiarazioni rese dai terzi e dei fatti che i medesimi sottoscrittori attestino essere avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, mentre, riguardo alle altre circostanze di fatto che gli ispettori segnalino di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o a seguito di altre indagini, i suddetti verbali hanno una attendibilità che può essere inficiata da una specifica prova contraria (v., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1996 n. 916). In particolare, per quanto concerne le dichiarazioni rese dai terzi ai pubblici ufficiali e da questi recepite a verbale, fermo restando che l'esistenza di tali dichiarazioni e il relativo contenuto formano oggetto di pubblica fede, è fatta salva la prova contraria della veridicità delle medesime, la cui valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base al suo libero apprezzamento (Cass. Sez. Un. 25 novembre 1992 n. 12545) . Nella specie, essendo ormai incontrovertibile, in mancanza di querela di falso, che il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai prestatori d'opera agli ispettori fosse quello riferito nei verbali, non può essere sindacato l'operato posto in essere dal Tribunale, giacché, spettando al medesimo Tribunale il potere di appurare la veridicità delle singole affermazioni, tale apprezzamento nella sentenza impugnata è stato effettuato mediante il raffronto con le deposizioni fatte dagli stessi prestatori d'opera davanti al giudice penale, dandosi atto, con motivazione congrua e priva di vizi logici, delle ragioni che inducevano a ritenere attendibili le une e inattendibili le altre in quanto rese in favore dell'imputato. Anche per questa parte, quindi, la sentenza emanata dal giudice di appello è esente dai vizi denunciati nel ricorso per cassazione. Con il quarto motivo (ultimo in ordine logico), infine, viene denunciata l'errata qualificazione giuridica del rapporto instaurato fra la società EB e i prestatori d'opera, in relazione agli artt.2549, 2552, 2554, 2094 c.c., e viene dedotto il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., sostenendosi: a) che il Tribunale avrebbe colto la distinzione fra il contratto di associazione in partecipazione e quello di lavoro subordinato solamente facendo leva sull'elemento della subordinazione, senza considerare che anche nell'associazione in partecipazione il potere di direzione e di organizzazione è riconosciuto all'associante, il quale può imporre agli associati la predisposizione di un orario di lavoro e la necessità di comunicare eventuali assenze;
b) che nella sentenza impugnata è stata tratta la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro da dati di fatto non determinanti, perché comuni anche alla figura dell'associazione in partecipazione;
c) che, in particolare, il corrispettivo commisurato ad una percentuale sui ricavi dimostrava che i lavoratori avevano rinunciato ad uno stipendio fisso;
d) che, non potendosi prescindere dal nomen juris assegnato al rapporto dalle parti, specie in presenza di elementi contrastanti, il Tribunale avrebbe dovuto tenere presente che nel caso in esame le parti avevano qualificato il rapporto come associazione in partecipazione e non come lavoro subordinato.
Tutte queste censure sono prive di consistenza.
Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di sostenere che, allo scopo di stabilire se lo svolgimento di prestazioni lavorative sia da ricondurre ad un rapporto di lavoro subordinato (con eventuale retribuzione collegata agli utili dell'impresa) o invece ad un rapporto associativo, derivante, in particolare, da un negozio di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato è necessario che il giudice del merito - il cui accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità - compia una approfondita indagine diretta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione in concreto del rapporto, degli elementi caratterizzanti i due contratti, tenendo conto, soprattutto, del fatto che, mentre il rapporto di associazione in partecipazione implica l'obbligo del rendiconto periodico da parte dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (non imputabile all'associante e non limitato alla perdita della retribuzione), nel rapporto di lavoro subordinato l'elemento fondamentale è costituito dal vincolo di subordinazione, che è più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all'impresa (v. Cass. 17 settembre 1991 n. 9671 e Cass. 16 febbraio 1989 n. 927 cfr. pure, in ordine alla distinzione fra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto associativo in generale, nel quale le prestazioni lavorative vengono svolte dai soci, Cass. 22 luglio 1992 n. 8836). Nel caso in esame, il Tribunale, dopo avere correttamente richiamato i principi di diritto applicabili alla fattispecie, ha asserito che doveva essere accolta la tesi dell'INPS circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la società EB e i singoli prestatori d'opera indicati nel verbale ispettivo, dal momento che, non esistendo alcun contratto redatto per iscritto che attestasse l'instaurazione fra le parti di un rapporto di associazione in partecipazione, dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai medesimi prestatori d'opera era emerso: 1) che il corrispettivo percepito dai lavoratori - tutti inseriti nell'organizzazione aziendale, mentre il lavoro veniva organizzato dai soci della società di persone - era commisurato non già agli utili ma al fatturato della società EB (con la conseguente mancata partecipazione dei medesimi al rischio di non redditività dell'impresa); 2) che i medesimi lavoratori svolgevano una prestazione di modesto contenuto professionale (di addetto alla produzione o alla vendita o al trasporto o alla consegna dei prodotti di pasticceria, relativi all'attività d'impresa, o alla pulizia dei locali); 3) che i prestatori d'opera erano tenuti all'osservanza di un orario di lavoro e prestavano l'attività con gli strumenti messi loro a disposizione dalla società; 4) che quest'ultima era responsabile per i danni causati a terzi dai lavoratori nell'esercizio dell'attività lavorativa;
5) che il corrispettivo non veniva ridotto in caso di assenze autorizzate;
6) che i lavoratori non esercitavano alcun controllo sulla gestione e sul rendiconto. In base a tutti questi elementi di fatto, nel loro complesso univocamente rivolti ad attestare l'esistenza del requisito della subordinazione, nella sentenza impugnata è stata tratta la conclusione che fra le parti era stato instaurato, al di là del nomen iuris utilizzato, un rapporto di lavoro subordinato. Questa ampia ed esauriente motivazione, fondata sulla retta interpretazione delle norme di diritto che regolano i due distinti istituti giuridici e basata sulla analitica valutazione di tutti i dati di fatto risultanti dagli atti, si sottrae alle censure formulate dai ricorrenti, le cui argomentazioni, in sostanza, tendono inammissibilmente ad ottenere dalla Corte un diverso apprezzamento degli elementi di prova acquisiti alla causa. Anche la decisione relativa al merito, per conseguenza, essendo immune dai vizi denunciati, deve rimanere ferma.
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve essere emanato alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio, dato che l'ente previdenziale ha solamente depositato la procura speciale senza poi svolgere attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1999