Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 655
CASS
Sentenza 23 gennaio 1999

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Il divieto di dedurre prove nuove in appello, sancito dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente alle prove costituende (cioè a quelle che debbono essere assunte nel corso del giudizio di impugnazione, con la conseguente necessità di fissare a tal fine una nuova udienza) e non anche alle prove già costituite come la produzione di documenti che non contrasta con le esigenze di celerità e di concentrazione che caratterizzano il rito del lavoro. Ne consegue che è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado produrre documenti nel giudizio di appello, purché ne faccia indicazione nel ricorso introduttivo di tale giudizio, a norma dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ. richiamato dall'art. 434 dello stesso codice.

Al fine di stabilire se lo svolgimento di prestazioni lavorative sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato (con retribuzione eventualmente collegata agli utili dell'impresa) o invece ad un rapporto associativo derivante, in particolare, da un negozio di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, è necessario che il giudice di merito - il cui accertamento, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità - compia una approfondita indagine diretta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione in concreto del rapporto, degli elementi caratterizzanti i due contratti, tenendo conto soprattutto del fatto che mentre il rapporto di associazione in partecipazione implica l'obbligo del rendiconto periodico da parte dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (non imputabile all'associante e non limitato alla perdita della retribuzione), nel rapporto di lavoro subordinato l'elemento fondamentale è costituito dal vincolo di subordinazione, il quale è più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato all'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 655
    Data del deposito : 23 gennaio 1999

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