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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16974 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: NA SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/12/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dr. Stefano Tocci ha concluso per un annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. udito il difensore \f,r Penale Sent. Sez. 5 Num. 16974 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 16 dicembre 2022 il tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica non convalidava l'arresto di NA PE, colto nella flagranza del delitto di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento e dalla violenza sulle cose, per allaccio diretto alla colonna portante di un condominio, con danno economico stimato di oltre 2600 euro, nel mentre era in corso, da parte sua, l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico di edilizia popolare. Il giudice evidenziava che l'arresto non avrebbe potuto ritenersi obbligatorio, in quanto la tenuità del pregiudizio economico arrecato all'ente erogatore dell'energia, calibrata sul lungo periodo di occupazione illegittima dell'immobile (circa 5 anni), avrebbe imposto di ravvisare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., anche in considerazione delle disponibilità patrimoniali dell'ente, né erano apprezzabili, ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen., gli indici della gravità del fatto - per le medesime ragioni - e della personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali in parte risalenti e, per quelli recenti, non tali da suscitare allarme sociale, e infine meritevole di positiva valutazione per il comportamento collaborativo tenuto al momento dell'arresto. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, sia perché l'organo giudicante, nel valutare la legittimità dell'arresto, non si sarebbe posto in un'ottica "ex ante", calata nella fase in cui la polizia giudiziaria aveva operato, sia perché il fatto avrebbe dovuto stimarsi grave, per la reiterazione nel tempo della sottrazione dell'energia elettrica;
sia, infine, perché il giudice avrebbe dovuto tener conto della personalità dell' indagato, soggetto pregiudicato, nel medesimo periodo destinatario di avviso orale del Questore, sintomatico in sé di pericolosità sociale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 3.Vanno in proposito richiamati i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, alla quale è attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei medesimi, in una prospettiva che - attenendo alla fase pre-cautelare - non deve estendersi alla valutazione del compendio di gravità indiziaria o del quadro delle esigenze cautelari, riservata all'autorità giudiziaria (Cass.Sez.6, n.25625 del 12/4/12). Il giudice della convalida, pertanto, non può sovrapporre un'autonoma interpretazione degli elementi illustrati nel verbale di arresto (Cass. sez.6, n. 5048 del 27/11/12; sez. 6, n. 21172 del 28/3/07) e, laddove ritenga che la polizia giudiziaria abbia ecceduto dai limiti della discrezionalità concessale, è tenuto a fornire una adeguata motivazione (per tutte, sez.6 n. 21172 del 28/3/07, cit.; Cass. sez.5, n. 21577 del 27/3/09, il P.M. in proc. Celona, Rv. 243885). Al fine di eseguire il controllo a cui è facoltizzato, il giudice della convalida deve collocarsi nella situazione degli operatori di polizia giudiziaria al momento dell'intervento per verificare, sulla scorta degli elementi noti e disponibili, se la scelta di procedere all'arresto rientri nei confini di quel margine di ragionevole discrezionalità, e non ha il potere di ampliare il contesto valutativo, contenuto entro detti limiti, alla sussistenza di tutti gli elementi necessari per affermare la responsabilità penale dell'arrestato(Cass. sez.5, n.49340 del 16/9/19, P., Rv. 278382; Cass. sez.3, n.37861 del 17/6/14, il P.M. nel proc. Pasceri, Rv. 260084)). Né la polizia giudiziaria è tenuta obbligatoriamente ad indicare, nel verbale, le ragioni che l'abbiano indotta a ravvisare la gravità del fatto o a censurare il profilo personologico dell'arrestato, ben potendo, tali elementi - pur sempre previsti, peraltro in via alternativa, dall'art. 381 comma 4 cod. proc. pen. in tema di arresto facoltativo - essere desumibili dal contenuto degli atti e del verbale d'arresto stesso, in modo tale da consentire al giudice della convalida di prenderne contezza. 4.Tanto premesso, reputa il collegio decidente che il giudice della convalida non si sia attenuto a tali principi, bastando in tal senso rilevare che: la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è configurabile - per consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - solo quando il pregiudizio economico sia lievissimo e tale non può ritenersi, in sé ed obbiettivamente, un danno patrimoniale di oltre 2600 euro, senza che rilevino, invece, la capacità economica del soggetto passivo e le sue potenzialità a porvi rimedio (Cass. sez.4, n. 6635 del 19/1/17, Sicu, Rv. 269241; Cass. sez. U n.35535 del 12/7/07, Ruggiero, Rv.236914; Cass. sez.2, n. 5049 del 22/12/20, Di Giorgio, Rv. 280615; Cass. sez.4, n. 8530 del 13/2/15, Chiefari, Rv.262450); il reato di furto di energia elettrica è a consumazione prolungata, di tal che le conseguenze dannose per l'ente erogatore si sarebbero progressivamente incrementate, ove la polizia giudiziaria non fosse intervenuta ad interrompere l'azione criminosa (per tutte, Cass. sez.5, n.1324 del 27/10/15, Di Caudo e altro, Rv. 265850); l'avviso orale è una misura di prevenzione, che ha per intimo e significativo presupposto un giudizio di pericolosità sociale del suo destinatario (es. Cass. sez.1, n. 4585 del 26/9/95, Tortora, Rv. 202509). 2 Il Presidente Si tratta di profili rilevanti, di cui si è tenuto conto all'atto dell'arresto, con i quali il giudice della convalida non si è correttamente confrontato. 5.L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, sul rilievo che l'impugnazione riguarda una fase esaurita del procedimento penale e che un eventuale annullamento con rinvio produrrebbe soltanto effetti formali, senza alcuna ricaduta sulla sua evoluzione (Cass. sez.5, n.21183 del 27/10/16, Vattimo, Rv. 270042; Cass. sez.5, n.5040 del 1/10/15, il P.M. in proc. Dunisha, Rv.266048).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 21/3/2023 Il consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dr. Stefano Tocci ha concluso per un annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. udito il difensore \f,r Penale Sent. Sez. 5 Num. 16974 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 16 dicembre 2022 il tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica non convalidava l'arresto di NA PE, colto nella flagranza del delitto di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento e dalla violenza sulle cose, per allaccio diretto alla colonna portante di un condominio, con danno economico stimato di oltre 2600 euro, nel mentre era in corso, da parte sua, l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico di edilizia popolare. Il giudice evidenziava che l'arresto non avrebbe potuto ritenersi obbligatorio, in quanto la tenuità del pregiudizio economico arrecato all'ente erogatore dell'energia, calibrata sul lungo periodo di occupazione illegittima dell'immobile (circa 5 anni), avrebbe imposto di ravvisare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., anche in considerazione delle disponibilità patrimoniali dell'ente, né erano apprezzabili, ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen., gli indici della gravità del fatto - per le medesime ragioni - e della personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali in parte risalenti e, per quelli recenti, non tali da suscitare allarme sociale, e infine meritevole di positiva valutazione per il comportamento collaborativo tenuto al momento dell'arresto. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, sia perché l'organo giudicante, nel valutare la legittimità dell'arresto, non si sarebbe posto in un'ottica "ex ante", calata nella fase in cui la polizia giudiziaria aveva operato, sia perché il fatto avrebbe dovuto stimarsi grave, per la reiterazione nel tempo della sottrazione dell'energia elettrica;
sia, infine, perché il giudice avrebbe dovuto tener conto della personalità dell' indagato, soggetto pregiudicato, nel medesimo periodo destinatario di avviso orale del Questore, sintomatico in sé di pericolosità sociale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 3.Vanno in proposito richiamati i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, alla quale è attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei medesimi, in una prospettiva che - attenendo alla fase pre-cautelare - non deve estendersi alla valutazione del compendio di gravità indiziaria o del quadro delle esigenze cautelari, riservata all'autorità giudiziaria (Cass.Sez.6, n.25625 del 12/4/12). Il giudice della convalida, pertanto, non può sovrapporre un'autonoma interpretazione degli elementi illustrati nel verbale di arresto (Cass. sez.6, n. 5048 del 27/11/12; sez. 6, n. 21172 del 28/3/07) e, laddove ritenga che la polizia giudiziaria abbia ecceduto dai limiti della discrezionalità concessale, è tenuto a fornire una adeguata motivazione (per tutte, sez.6 n. 21172 del 28/3/07, cit.; Cass. sez.5, n. 21577 del 27/3/09, il P.M. in proc. Celona, Rv. 243885). Al fine di eseguire il controllo a cui è facoltizzato, il giudice della convalida deve collocarsi nella situazione degli operatori di polizia giudiziaria al momento dell'intervento per verificare, sulla scorta degli elementi noti e disponibili, se la scelta di procedere all'arresto rientri nei confini di quel margine di ragionevole discrezionalità, e non ha il potere di ampliare il contesto valutativo, contenuto entro detti limiti, alla sussistenza di tutti gli elementi necessari per affermare la responsabilità penale dell'arrestato(Cass. sez.5, n.49340 del 16/9/19, P., Rv. 278382; Cass. sez.3, n.37861 del 17/6/14, il P.M. nel proc. Pasceri, Rv. 260084)). Né la polizia giudiziaria è tenuta obbligatoriamente ad indicare, nel verbale, le ragioni che l'abbiano indotta a ravvisare la gravità del fatto o a censurare il profilo personologico dell'arrestato, ben potendo, tali elementi - pur sempre previsti, peraltro in via alternativa, dall'art. 381 comma 4 cod. proc. pen. in tema di arresto facoltativo - essere desumibili dal contenuto degli atti e del verbale d'arresto stesso, in modo tale da consentire al giudice della convalida di prenderne contezza. 4.Tanto premesso, reputa il collegio decidente che il giudice della convalida non si sia attenuto a tali principi, bastando in tal senso rilevare che: la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è configurabile - per consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - solo quando il pregiudizio economico sia lievissimo e tale non può ritenersi, in sé ed obbiettivamente, un danno patrimoniale di oltre 2600 euro, senza che rilevino, invece, la capacità economica del soggetto passivo e le sue potenzialità a porvi rimedio (Cass. sez.4, n. 6635 del 19/1/17, Sicu, Rv. 269241; Cass. sez. U n.35535 del 12/7/07, Ruggiero, Rv.236914; Cass. sez.2, n. 5049 del 22/12/20, Di Giorgio, Rv. 280615; Cass. sez.4, n. 8530 del 13/2/15, Chiefari, Rv.262450); il reato di furto di energia elettrica è a consumazione prolungata, di tal che le conseguenze dannose per l'ente erogatore si sarebbero progressivamente incrementate, ove la polizia giudiziaria non fosse intervenuta ad interrompere l'azione criminosa (per tutte, Cass. sez.5, n.1324 del 27/10/15, Di Caudo e altro, Rv. 265850); l'avviso orale è una misura di prevenzione, che ha per intimo e significativo presupposto un giudizio di pericolosità sociale del suo destinatario (es. Cass. sez.1, n. 4585 del 26/9/95, Tortora, Rv. 202509). 2 Il Presidente Si tratta di profili rilevanti, di cui si è tenuto conto all'atto dell'arresto, con i quali il giudice della convalida non si è correttamente confrontato. 5.L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, sul rilievo che l'impugnazione riguarda una fase esaurita del procedimento penale e che un eventuale annullamento con rinvio produrrebbe soltanto effetti formali, senza alcuna ricaduta sulla sua evoluzione (Cass. sez.5, n.21183 del 27/10/16, Vattimo, Rv. 270042; Cass. sez.5, n.5040 del 1/10/15, il P.M. in proc. Dunisha, Rv.266048).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 21/3/2023 Il consigliere estensore