CASS
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
Massime • 1
L'erronea dichiarazione di latitanza, non preceduta da ricerche complete dell'imputato, tale da travolgere le notifiche per l'udienza preliminare e per il giudizio effettuate nelle forme dell'art. 165 cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio incidente sull'intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sicché la relativa eccezione deve ritenersi tardiva se dedotta per la prima volta solo in sede di legittimità. (Fattispecie antecedente alla disciplina riformata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2023, n. 13458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13458 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN CA, nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 11/04/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Pubblico ministero;
udito il difensore, Avv. Marco Lucentini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/04/2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella del Tribunale di Roma in data 20/05/2021, ha rideterminato la pena irrogata a CA IN, ritenuto penalmente responsabile per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, d.P.R. 309 del 1990, contestati ai capi B) e C), relativi a due operazioni di importazione di cocaina da Santo Domingo. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13458 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 12/01/2023 2. Ha proposto ricorso IN tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia la nullità del decreto dichiarativo della latitanza e la nullità di tutti gli atti successivi. Segnala che l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare era stata tentata nelle date del 07/11/2017 e del 22/07/2017, allorché i familiari avevano riferito che il ricorrente e il fratello di lui si trovavano nella Repubblica dominicana in Santo Domingo: in data 06/12/2017 era stato emesso il decreto di• latitanza. Poi in data 22/02/2019 con nota della Direzione Centrale della Polizia Criminale, era stato comunicato che il latitante era reperibile nella Repubblica dominicana. Rileva che sussistevano elementi investigativi sufficienti al rintraccio dell'indagato all'estero, come confermato dalla successiva nota, anteriore all'emissione del decreto che dispone il giudizio, e dalla successiva estradizione del ricorrente. L'emissione del decreto di latitanza in assenza di effettive e complete ricerche e in assenza di prove circa la volontaria irreperibilità qualificata dalla consapevolezza che il titolo cautelare era stato emesso, aveva determinato la nullità dello stesso decreto e della nomina del difensore di ufficio e delle notifiche eseguite presso di lui, comprese quelle per la fissazione dell'udienza preliminare e per il giudizio. 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla violazione del diritto di difesa per mancato accesso alla consulenza tecnica acquisita. La Corte si era limitata genericamente a richiamare affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le argomentazioni a fondamento del motivo di appello e con la documentazione prodotta, in ordine alla violazione del diritto di difesa evidenziata nel giudizio di primo grado ed eccepita nell'atto di appello con supporto di documentazione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 360 e 364 cod. proc. pen.. Contesta l'assunto della ripetibilità degli accertamenti oggetto della consulenza tecnica, a fronte di quanto dedotto in merito al fatto che la consulenza aveva consentito di riacquisire dati e informazioni cancellati dalla memoria degli apparecchi in sequestro, a dimostrazione che l'accertamento aveva riguardato dati soggetti a modificazione. Vi era dunque l'obbligo di dare avviso all'indagato, posto che la polizia giudiziaria aveva acquisito dati investigativi a carico del ricorrente, che avevano 2 consentito di individuare il numero intestato ad EA IN, fratello del ricorrente, e la data dell'incontro avvenuto con RA il 30/03/2016. Il ricorrente era dunque identificabile e ciò avrebbe imposto la notifica al predetto dell'avviso dell'accertamento compiuto. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 238-bis e 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di elementi di riscontro rispetto all'acquisita sentenza irrevocabile. La Corte aveva richiamato le valutazioni del primo giudice senza confrontarsi con le deduzioni difensive, e aveva acriticamente utilizzato le sentenze emesse nei confronti di altri imputati. Si segnala l'illogicità della motivazione, incentrata sul generico riferimento alla scaltrezza dei protagonisti, formulata con riferimento alla doglianza relativa alla mancanza di contatti diretti tra il ricorrente, RA e gli altri presunti correi. 2.5. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C). La motivazione si era fondata su elementi congetturali, correlati alle modalità operative usate nelle due operazioni di importazione, ma in assenza della necessaria rappresentazione di elementi individualizzanti a carico del ricorrente. Inoltre, non erano stati applicati i principi relativi alla prova indiziaria, fondata sull'analisi dei singoli indizi e sul loro esame globale. 3. Il ricorrente tramite il suo difensore ha depositato una memoria con motivo aggiunto corredato da documentazione. Ripropone il tema della nullità oggetto del primo motivo di ricorso, segnalando che l'A.G. avrebbe potuto disporre mirate ricerche dell'imputato erroneamente dichiarato latitante, sulla scorta della nota del 22/02/2019, con cui era stata chiesta l'estensione delle ricerche in campo internazionale. A quanto già segnalato si aggiunge che presso la Questura di Latina era depositato un documento del 09/02/2018, relativo al permesso accordato dal ricorrente affinchè la figlia vivesse in Italia con la madre, dal quale era desumibile il preciso domicilio del ricorrente in Santo Domingo. Tale documento, che il ricorrente non aveva potuto tempestivamente recuperare in precedenza, era idoneo a provare che era disponibile la prova della residenza all'estero del ricorrente fin da epoca di gran lunga anteriore a quella in cui era stata comunicata all'A.G. la presenza del ricorrente in Santo Domingo sulla base di contatti con le relative forze di polizia. In mancanza delle opportune e consentite ricerche e stante l'elusione della necessità di dare continuità alle stesse, si era giunti alla celebrazione dell'udienza preliminare e all'emissione del decreto che dispone il giudizio senza garantire la 3 presenza e la difesa tecnica dell'imputato, circostanza tale da dare luogo alla nullità assoluta degli atti. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso con trasmissione degli atti al Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto. 2. E', in particolare, infondato il primo motivo, come integrato dal motivo aggiunto. 2.1. Deve al riguardo osservarsi che, nel caso di specie, le questioni dedotte, in ragione del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce della disciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti di cui è prospettata la nullità, non essendo comunque applicabile la disciplina introdotta in materia di latitanza e di dichiarazione di assenza dal d.lgs. 150 del 2022, come confermato dalla norma transitoria dettata dall'art. 89 d.lgs. 150 cit. Deve, peraltro, rimarcarsi che nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di processo celebrato in assenza dell'imputato, in quanto lo stesso, a seguito dell'espulsione dalla Repubblica dominicana, è stato tradotto in udienza in data 15 luglio 2020 e ha dunque potuto partecipare al resto del giudizio di primo grado, con l'assistenza di un difensore di fiducia. Il tema dedotto è invece quello della nullità che deriverebbe dall'erronea dichiarazione di latitanza, in quanto viziata dall'inadeguatezza delle ricerche effettuate, e che travolgerebbe le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.. 2.2. Deve immediatamente osservarsi che il ricorrente non ha mai sul punto eccepito alcunché nei precedenti gradi di giudizio, non avendo dedotto il tema neppure nell'atto di appello ed avendo invece sollevato la questione dell'idoneità della dichiarazione di latitanza solo con il presente ricorso. Orbene, posto che, come detto, non viene in rilievo un processo celebrato in assenza e che le notifiche per l'udienza preliminare e per il giudizio, effettuate ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. a mani del difensore di ufficio, non possono considerarsi radicalmente inesistenti, potendosi semmai prospettare una nullità a regime intermedio, incidente sull'intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve ritenersi che l'eccezione formulata in 4 questa sede sia tardiva ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. (sul punto Sez. 6, n. 10957 del 24/02/2015, Bennnimoun Hicham, Rv. 262634). 2.3. Deve peraltro ancor più radicalmente escludersi il presupposto dal quale muove l'eccezione difensiva. E' noto che, anche in conformità con i richiami della Corte di Strasburgo (si richiamano le note GY
contro
Italia del 18/05/2004 e SE
contro
Italia del 10/11/2004), volti ad assicurare condizioni di conoscenza del processo anche • in situazioni nelle quali sia stata dichiarata la latitanza, è stata avvertita l'esigenza che siffatta declaratoria sia fondata su presupposti idonei da un lato a garantire un'effettiva ricerca del soggetto nei cui confronti è stata disposta una misura cautelare e dall'altro a verificare la sua volontà di sottrarsi alla cattura e alle conseguenze della sua condotta. Proprio in tale prospettiva è stato rilevato che le necessarie ricerche devono essere esaustive «al duplice scopo di consentire al giudice di valutare, in sede di adozione del decreto di latitanza, da un lato, l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura custodiate per l'assenza di ulteriori elementi che consentano di pervenire al rintraccio dell'imputato, e, dall'altro, la volontarietà del ricercato di sottrarsi alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti. Con la conseguenza che, ove dalle indagini emergano concreti elementi che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata, la polizia giudiziaria sarà chiamata ad attivare gli strumenti di cooperazione internazionale, atti a consentire il rintraccio dell'imputato, in vista della eventuale instaurazione del procedimento di consegna attraverso i canali della collaborazione giudiziaria» (Sez. U, n 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792). Nel caso di specie il ricorrente mostra di dolersi della completezza delle ricerche effettuate al fine di rintracciarlo, a fronte delle conoscenze sul punto via via acquisite dagli inquirenti, fermo restando che solo assertivamente, essendo sempre mancata l'allegazione di specifici elementi, idonei ad inquadrare il tema in punto di fatto, è stata prospettata l'assenza di prova della volontà dell'imputato di sottrarsi all'esecuzione della misura. In particolare, è stato prospettato che fin dal momento in cui era stata tentata l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare i familiari del ricorrente avevano riferito che il predetto si trovava in Santo Domingo, circostanza poi confermata sulla base di informazioni acquisite tramite Interpol e poste alla base dell'inoltro di ricerche estese a livello internazionale. Da ultimo, con il motivo aggiunto, proposto in questa sede, è stato segnalato che fin dal gennaio 2018 con atto conoscibile dalla Questura di Latina e nel quale era indicato il suo recapito in Santo Domingo, il ricorrente aveva autorizzato la 5 compagna a tenere permanentemente presso di sé in Italia la figlia minore in Italia. Sta di fatto che tale atto non esisteva nel momento della dichiarazione di latitanza e che comunque le ricerche erano state effettuate nei luoghi conosciuti in Italia, esistendo al momento della tentata esecuzione della misura cautelare solo l'informazione generica che IN si trovava in Santo Domingo. L'ambito delle ricerche era stato dunque correttamente individuato, fermo restando che in situazione analoga si trovava in quel momento anche il fratello del ricorrente, EA IN, nei cui confronti era stata tentata l'applicazione di altra misura cautelare e che parimenti era risultato all'epoca dimorante in Santo Domingo. Senonché, al fine di giungere all'approfondimento delle ricerche e di assicurare l'obiettivo dell'effettiva cattura dell'imputato, sarebbe stato necessario che fossero disponibili idonei strumenti di collaborazione internazionale, funzionali alla reciproca assistenza giudiziaria e all'estradizione dell'imputato. Tuttavia, come è noto, trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria con la Repubblica dominicana sono stati siglati dall'Italia solo in data 13 febbraio 2019, mentre alla ratifica ed esecuzione di tali trattati si è giunti in base alla legge 18 maggio 2021, n. 78. Ciò significa che le forze di polizia interessate e gli organi inquirenti hanno effettuato le ricerche loro consentite, senza che possano in concreto addebitarsi lacune rilevanti, a fronte della mancanza all'epoca della tentata esecuzione della misura e nel periodo successivo di idonei strumenti utilizzabili al fine di attivare le corrispondenti Autorità dominicane e di giungere all'estradizione dell'imputato, salvo il ricorso ad accordi di fatto e a forme di collaborazione su base volontaria. 2.4. Se dunque non possono dedursi profili di inadeguatezza delle ricerche, deve nel contempo osservarsi che il motivo di ricorso non spiega in che modo ulteriori ricerche relative alla verifica della presenza in Santo Domingo avrebbero potuto consentire l'acquisizione di elementi ulteriori e neppure argomenta specificamente in ordine all'assenza della volontà del ricorrente di sottrarsi alla cattura, a fronte degli elementi in concreto disponibili, idonei a suffragare il presupposto richiesto per la declaratoria di latitanza. Va infatti ribadito che l'informazione relativa alla presenza in Santo Domingo riguardava anche il fratello del ricorrente, all'epoca soggiornante con lui, per alcuni mesi, nella Repubblica dominicana e poi peraltro non sfuggito al processo a suo carico per il delitto di favoreggiamento reale, per il quale è stato condannato con sentenza ormai irrevocabile. 79 'I 6 Il canale di comunicazione comune era di per sé tale da assicurare la concomitante conoscenza del presupposto costituito dalla pendenza della misura cautelare. Inoltre, va rimarcato come gli elementi di prova valorizzati a carico del ricorrente diano conto del fatto che la mattina dell'arresto del corriere RA Enricomaria, rinvenuto in data 1 maggio 2016 in possesso della cocaina proveniente da Santo Domingo, IN aveva ripetutamente cercato di mettersi in contatto con il predetto, inviando messaggi tra le 10,07 e le 13,10, senza ottenere risposta (sentenza del Tribunale a pag. 38), il che, in assenza di contatti successivi, resi impossibili dall'arresto, valeva a porre il ricorrente nella condizione di avvedersi del fallimento dell'operazione di importazione della cocaina e delle conseguenze alle quali avrebbe potuto andare incontro. D'altro canto, va rilevato che, come segnalato nella sentenza di primo grado, lo stesso ricorrente ha sottolineato nel corso del giudizio di aver avuto conoscenza nel 2017 del suo coinvolgimento nell'indagine. Deve aggiungersi che milita nella stessa direzione anche il documento allegato dalla difesa al motivo aggiunto, in quanto da esso risulta il trasferimento in Italia della compagna e della figlioletta e la deliberata accettazione di tale evenienza da parte del ricorrente, a fronte della diversa scelta da lui operata. Ed allora deve concludersi che la latitanza era stata correttamente dichiarata, nel presupposto che il ricorrente avesse scelto di rimanere a Santo Domingo, persistendo in una condizione tale da precludere concrete azioni a suo carico, per sottrarsi alla cattura, sulla base della cognizione indiretta di elementi rappresentativi del procedimento e delle accuse e della consapevolezza delle conseguenze che egli ben sapeva poterne discendere e che in concreto ne erano derivate sul piano cautelare (è, del resto, consolidata l'affermazione che «ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti»: Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174). 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si risolve in deduzioni generiche, volte a prospettare una violazione del diritto di difesa in relazione alla non ostensibilità degli atti con riguardo alla consulenza tecnica acquisita agli atti. Deve in realtà osservarsi che i Giudici di merito hanno dato conto dell'acquisizione della consulenza, avvenuta con il consenso della difesa, mentre a fondamento dell'eccezione difensiva sono state allegate delle richieste inviate via 7 pec, peraltro in assenza di puntuale dimostrazione che il destinatario delle richieste, asseritamente rimaste senza risposta, fosse in possesso di elementi ulteriori rispetto a quanto già prodotto, decisivi ai fini della valutazione dell'elaborato. 4. E' inammissibile, perché manifestamente infondato, anche il terzo motivo. E' stato già rilevato dai Giudici di merito e costituisce peraltro ius receptum che «l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti» (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072). Né rileva in senso contrario la circostanza che la consulenza abbia consentito anche il recupero di numeri e messaggi che erano stati cancellati, in quanto è stato sottolineato come l'incarico conferito al consulente di per sé implicasse il compimento di operazioni che non comportassero alterazioni dei reperti, fermo restando che l'estrazione corrisponde alla riproduzione del dato comunque archiviato e presente, anche se non immediatamente ostensibile. Deve inoltre osservarsi che il dato probatorio è stato largamente desunto anche da screenshot e da messaggistica consultabile senza il compimento di peculiari operazioni tecniche, potendosi aggiungere che «in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli snns conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319). In ogni caso i Giudici di merito hanno rilevato come proprio la consulenza e l'attenta analisi dei contenuti estrapolati avessero consentito, attraverso una ragionata verifica della messaggistica e del traffico telefonico, di giungere all'individuazione dell'odierno ricorrente come protagonista delle operazioni di importazione di cocaina, non sussistendo dunque in nessun caso i presupposti per la previa attivazione di garanzie difensive in favore del ricorrente. 8 A fronte di ciò, risultano aspecifici gli assunti difensivi incentrati sulla circostanza che prima della consulenza la polizia giudiziaria avesse già individuato nel telefono sequestrato a RA il numero intestato al fratello del ricorrente, cioè EA IN, e la data dell'incontro con RA del 30 marzo 2016, elementi che hanno assunto concreta rilevanza proprio alla luce dell'intera ricostruzione del traffico e della messaggistica, la quale ha consentito di correlare al ricorrente l'utilizzo di utenze cellulari in contatto con quelle di RA, nelle quali l'interlocutore era stato registrato come «Paolo nuovo» o come «Analuca». 5. Sono infine inammissibili, perché aspecifici e comunque manifestamente infondati, anche il quarto e il quinto motivo, valutabili congiuntamente, a fronte di una motivazione con la quale è stata richiamata e valorizzata quella contenuta nella sentenza di primo grado, ampiamente articolata su tutti i punti rilevanti. 5.1. Deve in primo luogo osservarsi che la Corte territoriale, così come il Tribunale, ha effettivamente inteso attribuire rilievo a sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti dei soggetti indicati come correi del ricorrente o comunque coinvolti nella vicenda, come il fratello del predetto: ha dunque correttamente invocato il disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen., disposizione che consente di utilizzare sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato. La norma peraltro contiene una limitazione rilevante sul piano epistemologico e ai fini del compiuto rispetto del contraddittorio, prevedendo che i fatti separatamente accertati devono essere valutati alla luce degli elementi, acquisiti nel processo ad quem, che valgono a riscontrare quell'accertamento. Sta di fatto che nel presente processo non è stato sic et simpliciter assunto come definitivamente accertato quanto desumibile dai separati processi, ma si è inteso puntualmente inverare il dato conoscitivo attraverso una puntuale disamina di tutto il materiale probatorio. In tal modo il Tribunale e la Corte hanno inteso compiere un doppio percorso, da un lato valutando le risultanze acquisite e sottoponendole ad autonoma valutazione e dall'altro muovendo dal presupposto del separato accertamento, per rinvenire nel compendio indiziario, analiticamente esaminato, gli elementi di conferma, in ogni caso pervenendo al riconoscimento dell'essenziale contributo del ricorrente nei due fatti di importazione in Italia di cocaina proveniente da Santo Domingo attraverso il corriere RA, contestati ai capi B) e C). E' quanto mai significativo che nella sentenza di primo grado, con riguardo al coinvolgimento del fratello del ricorrente e all'episodio, invero cruciale, dell'incontro avvenuto il 30 marzo 2016 tra EA IN e RA, sia stato dato rilievo alla condanna irrevocabile pronunciata nei confronti del fratello, ma al 9 tempo stesso siano stati rivisitati tutti gli elementi idonei, desunti dalle celle telefoniche impegnate, dai tempi e dalla conseguenzialità dei contatti, dal contenuto dei messaggi intercorsi prima e subito dopo l'incontro, per trarre da ciò conferma del contenuto del separato accertamento (pagg. 41 e segg.). D'altro canto, con motivazione tutt'altro che illogica, è stato sottolineato come non assuma rilievo la mancanza di conversazioni telefoniche dirette tra il ricorrente e gli altri personaggi coinvolti, al di là dell'acquisita messaggistica, risultando evidente dall'intera ricostruzione dei dati acquisiti l'utilizzo di modalità di collegamento studiate e sperimentate, implicanti l'utilizzo di cellulari diversi e modalità peculiari per comunicare dati rilevanti, come emerso da messaggi nei quali si anticipava la modalità con cui, attraverso l'utilizzo di una diversa utenza, sarebbero state fornite informazioni ai fini dello sviluppo del piano illecito venuto alla luce (pag. 25 sentenza di primo grado). 5.2. Quanto infine alla valutazione con cui i Giudici di merito sono pervenuti alla concreta identificazione del ricorrente, quale protagonista delle operazioni di importazione da Santo Domingo e dunque quale attivo organizzatore di quelle operazioni, va rimarcato come l'accertamento sia stato compiuto in conformità con i canoni che presiedono alla valutazione della prova indiziaria, essendo stati valutati tutti gli elementi disponibili ed essendosi poi posti in evidenza quelli che, non smentiti da altri, convergevano nella medesima direzione, in un coeso quadro probatorio, univocamente idoneo a connotare il ruolo assunto dal ricorrente. In tale prospettiva è stato tutt'altro che illogicamente segnalato come l'utilizzatore delle utenze, registrate nei cellulari di RA come «Paolo nuovo» e «Analuca», scambiasse messaggi che indicavano piena continuità e coerenza di contenuto, così da disvelare la loro riferibilità al medesimo soggetto (cfr. ad esempio pag. 25 della sentenza di primo grado), e come attraverso quei contatti fosse venuta in rilievo anche l'utenza del fratello di CA, registrata come «Andre frate di CA» e la richiesta rivolta a RA dall'utilizzatore di quelle utenze di contattare e incontrare il fratello, evento verificatosi il 30 marzo 2016, come già indicato (si rinvia a pagg. 30 e 31 della sentenza di primo grado), a dimostrazione del fatto che lo stesso soggetto che si celava dietro registrazioni di fantasia, fosse proprio il fratello di EA, cioè l'odierno ricorrente CA IN, come venuto in rilievo anche nella conversazione (pagg. 28 e 29 della sentenza di primo grado), in cui RA gli chiedeva se altro personaggio lo conosceva come «P» o come «L» e come confermato dai riferimenti all'imminente paternità (la figlia di CA sarebbe infatti nata il [...]). Deve dunque ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente dato conto della solidità del quadro probatorio valutato dal Tribunale e abbia dunque ritenuto raggiunta la piena prova della colpevolezza del ricorrente in ordine 10 » all'organizzazione di due operazioni di importazione di cocaina da Santo Domingo, avvenute tramite RA, in data 27/03/2016, allorché il corriere era sfuggito ai controlli all'arrivo e aveva poi consegnato la cocaina, ricevendo il prezzo, destinato a IN, e in data 1/05/2016, allorché invece il corriere era stato tratto in arresto. Per contro il ricorrente, con il quinto motivo, si è limitato a generiche contestazioni, in assenza di qualsivoglia specifico confronto con l'effettivo contenuto dei dati valorizzati e coerentemente ricostruiti, dovendosi in particolare escludere che i Giudici di merito abbiano dato rilievo solo alla ritenuta coincidenza del modus operandi, in assenza di un'attenta ponderazione del compendio indiziario. 6. In conclusione, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Pubblico ministero;
udito il difensore, Avv. Marco Lucentini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/04/2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella del Tribunale di Roma in data 20/05/2021, ha rideterminato la pena irrogata a CA IN, ritenuto penalmente responsabile per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, d.P.R. 309 del 1990, contestati ai capi B) e C), relativi a due operazioni di importazione di cocaina da Santo Domingo. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13458 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 12/01/2023 2. Ha proposto ricorso IN tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia la nullità del decreto dichiarativo della latitanza e la nullità di tutti gli atti successivi. Segnala che l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare era stata tentata nelle date del 07/11/2017 e del 22/07/2017, allorché i familiari avevano riferito che il ricorrente e il fratello di lui si trovavano nella Repubblica dominicana in Santo Domingo: in data 06/12/2017 era stato emesso il decreto di• latitanza. Poi in data 22/02/2019 con nota della Direzione Centrale della Polizia Criminale, era stato comunicato che il latitante era reperibile nella Repubblica dominicana. Rileva che sussistevano elementi investigativi sufficienti al rintraccio dell'indagato all'estero, come confermato dalla successiva nota, anteriore all'emissione del decreto che dispone il giudizio, e dalla successiva estradizione del ricorrente. L'emissione del decreto di latitanza in assenza di effettive e complete ricerche e in assenza di prove circa la volontaria irreperibilità qualificata dalla consapevolezza che il titolo cautelare era stato emesso, aveva determinato la nullità dello stesso decreto e della nomina del difensore di ufficio e delle notifiche eseguite presso di lui, comprese quelle per la fissazione dell'udienza preliminare e per il giudizio. 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla violazione del diritto di difesa per mancato accesso alla consulenza tecnica acquisita. La Corte si era limitata genericamente a richiamare affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le argomentazioni a fondamento del motivo di appello e con la documentazione prodotta, in ordine alla violazione del diritto di difesa evidenziata nel giudizio di primo grado ed eccepita nell'atto di appello con supporto di documentazione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 360 e 364 cod. proc. pen.. Contesta l'assunto della ripetibilità degli accertamenti oggetto della consulenza tecnica, a fronte di quanto dedotto in merito al fatto che la consulenza aveva consentito di riacquisire dati e informazioni cancellati dalla memoria degli apparecchi in sequestro, a dimostrazione che l'accertamento aveva riguardato dati soggetti a modificazione. Vi era dunque l'obbligo di dare avviso all'indagato, posto che la polizia giudiziaria aveva acquisito dati investigativi a carico del ricorrente, che avevano 2 consentito di individuare il numero intestato ad EA IN, fratello del ricorrente, e la data dell'incontro avvenuto con RA il 30/03/2016. Il ricorrente era dunque identificabile e ciò avrebbe imposto la notifica al predetto dell'avviso dell'accertamento compiuto. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 238-bis e 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di elementi di riscontro rispetto all'acquisita sentenza irrevocabile. La Corte aveva richiamato le valutazioni del primo giudice senza confrontarsi con le deduzioni difensive, e aveva acriticamente utilizzato le sentenze emesse nei confronti di altri imputati. Si segnala l'illogicità della motivazione, incentrata sul generico riferimento alla scaltrezza dei protagonisti, formulata con riferimento alla doglianza relativa alla mancanza di contatti diretti tra il ricorrente, RA e gli altri presunti correi. 2.5. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C). La motivazione si era fondata su elementi congetturali, correlati alle modalità operative usate nelle due operazioni di importazione, ma in assenza della necessaria rappresentazione di elementi individualizzanti a carico del ricorrente. Inoltre, non erano stati applicati i principi relativi alla prova indiziaria, fondata sull'analisi dei singoli indizi e sul loro esame globale. 3. Il ricorrente tramite il suo difensore ha depositato una memoria con motivo aggiunto corredato da documentazione. Ripropone il tema della nullità oggetto del primo motivo di ricorso, segnalando che l'A.G. avrebbe potuto disporre mirate ricerche dell'imputato erroneamente dichiarato latitante, sulla scorta della nota del 22/02/2019, con cui era stata chiesta l'estensione delle ricerche in campo internazionale. A quanto già segnalato si aggiunge che presso la Questura di Latina era depositato un documento del 09/02/2018, relativo al permesso accordato dal ricorrente affinchè la figlia vivesse in Italia con la madre, dal quale era desumibile il preciso domicilio del ricorrente in Santo Domingo. Tale documento, che il ricorrente non aveva potuto tempestivamente recuperare in precedenza, era idoneo a provare che era disponibile la prova della residenza all'estero del ricorrente fin da epoca di gran lunga anteriore a quella in cui era stata comunicata all'A.G. la presenza del ricorrente in Santo Domingo sulla base di contatti con le relative forze di polizia. In mancanza delle opportune e consentite ricerche e stante l'elusione della necessità di dare continuità alle stesse, si era giunti alla celebrazione dell'udienza preliminare e all'emissione del decreto che dispone il giudizio senza garantire la 3 presenza e la difesa tecnica dell'imputato, circostanza tale da dare luogo alla nullità assoluta degli atti. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso con trasmissione degli atti al Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto. 2. E', in particolare, infondato il primo motivo, come integrato dal motivo aggiunto. 2.1. Deve al riguardo osservarsi che, nel caso di specie, le questioni dedotte, in ragione del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce della disciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti di cui è prospettata la nullità, non essendo comunque applicabile la disciplina introdotta in materia di latitanza e di dichiarazione di assenza dal d.lgs. 150 del 2022, come confermato dalla norma transitoria dettata dall'art. 89 d.lgs. 150 cit. Deve, peraltro, rimarcarsi che nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di processo celebrato in assenza dell'imputato, in quanto lo stesso, a seguito dell'espulsione dalla Repubblica dominicana, è stato tradotto in udienza in data 15 luglio 2020 e ha dunque potuto partecipare al resto del giudizio di primo grado, con l'assistenza di un difensore di fiducia. Il tema dedotto è invece quello della nullità che deriverebbe dall'erronea dichiarazione di latitanza, in quanto viziata dall'inadeguatezza delle ricerche effettuate, e che travolgerebbe le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.. 2.2. Deve immediatamente osservarsi che il ricorrente non ha mai sul punto eccepito alcunché nei precedenti gradi di giudizio, non avendo dedotto il tema neppure nell'atto di appello ed avendo invece sollevato la questione dell'idoneità della dichiarazione di latitanza solo con il presente ricorso. Orbene, posto che, come detto, non viene in rilievo un processo celebrato in assenza e che le notifiche per l'udienza preliminare e per il giudizio, effettuate ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. a mani del difensore di ufficio, non possono considerarsi radicalmente inesistenti, potendosi semmai prospettare una nullità a regime intermedio, incidente sull'intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve ritenersi che l'eccezione formulata in 4 questa sede sia tardiva ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. (sul punto Sez. 6, n. 10957 del 24/02/2015, Bennnimoun Hicham, Rv. 262634). 2.3. Deve peraltro ancor più radicalmente escludersi il presupposto dal quale muove l'eccezione difensiva. E' noto che, anche in conformità con i richiami della Corte di Strasburgo (si richiamano le note GY
contro
Italia del 18/05/2004 e SE
contro
Italia del 10/11/2004), volti ad assicurare condizioni di conoscenza del processo anche • in situazioni nelle quali sia stata dichiarata la latitanza, è stata avvertita l'esigenza che siffatta declaratoria sia fondata su presupposti idonei da un lato a garantire un'effettiva ricerca del soggetto nei cui confronti è stata disposta una misura cautelare e dall'altro a verificare la sua volontà di sottrarsi alla cattura e alle conseguenze della sua condotta. Proprio in tale prospettiva è stato rilevato che le necessarie ricerche devono essere esaustive «al duplice scopo di consentire al giudice di valutare, in sede di adozione del decreto di latitanza, da un lato, l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura custodiate per l'assenza di ulteriori elementi che consentano di pervenire al rintraccio dell'imputato, e, dall'altro, la volontarietà del ricercato di sottrarsi alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti. Con la conseguenza che, ove dalle indagini emergano concreti elementi che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata, la polizia giudiziaria sarà chiamata ad attivare gli strumenti di cooperazione internazionale, atti a consentire il rintraccio dell'imputato, in vista della eventuale instaurazione del procedimento di consegna attraverso i canali della collaborazione giudiziaria» (Sez. U, n 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792). Nel caso di specie il ricorrente mostra di dolersi della completezza delle ricerche effettuate al fine di rintracciarlo, a fronte delle conoscenze sul punto via via acquisite dagli inquirenti, fermo restando che solo assertivamente, essendo sempre mancata l'allegazione di specifici elementi, idonei ad inquadrare il tema in punto di fatto, è stata prospettata l'assenza di prova della volontà dell'imputato di sottrarsi all'esecuzione della misura. In particolare, è stato prospettato che fin dal momento in cui era stata tentata l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare i familiari del ricorrente avevano riferito che il predetto si trovava in Santo Domingo, circostanza poi confermata sulla base di informazioni acquisite tramite Interpol e poste alla base dell'inoltro di ricerche estese a livello internazionale. Da ultimo, con il motivo aggiunto, proposto in questa sede, è stato segnalato che fin dal gennaio 2018 con atto conoscibile dalla Questura di Latina e nel quale era indicato il suo recapito in Santo Domingo, il ricorrente aveva autorizzato la 5 compagna a tenere permanentemente presso di sé in Italia la figlia minore in Italia. Sta di fatto che tale atto non esisteva nel momento della dichiarazione di latitanza e che comunque le ricerche erano state effettuate nei luoghi conosciuti in Italia, esistendo al momento della tentata esecuzione della misura cautelare solo l'informazione generica che IN si trovava in Santo Domingo. L'ambito delle ricerche era stato dunque correttamente individuato, fermo restando che in situazione analoga si trovava in quel momento anche il fratello del ricorrente, EA IN, nei cui confronti era stata tentata l'applicazione di altra misura cautelare e che parimenti era risultato all'epoca dimorante in Santo Domingo. Senonché, al fine di giungere all'approfondimento delle ricerche e di assicurare l'obiettivo dell'effettiva cattura dell'imputato, sarebbe stato necessario che fossero disponibili idonei strumenti di collaborazione internazionale, funzionali alla reciproca assistenza giudiziaria e all'estradizione dell'imputato. Tuttavia, come è noto, trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria con la Repubblica dominicana sono stati siglati dall'Italia solo in data 13 febbraio 2019, mentre alla ratifica ed esecuzione di tali trattati si è giunti in base alla legge 18 maggio 2021, n. 78. Ciò significa che le forze di polizia interessate e gli organi inquirenti hanno effettuato le ricerche loro consentite, senza che possano in concreto addebitarsi lacune rilevanti, a fronte della mancanza all'epoca della tentata esecuzione della misura e nel periodo successivo di idonei strumenti utilizzabili al fine di attivare le corrispondenti Autorità dominicane e di giungere all'estradizione dell'imputato, salvo il ricorso ad accordi di fatto e a forme di collaborazione su base volontaria. 2.4. Se dunque non possono dedursi profili di inadeguatezza delle ricerche, deve nel contempo osservarsi che il motivo di ricorso non spiega in che modo ulteriori ricerche relative alla verifica della presenza in Santo Domingo avrebbero potuto consentire l'acquisizione di elementi ulteriori e neppure argomenta specificamente in ordine all'assenza della volontà del ricorrente di sottrarsi alla cattura, a fronte degli elementi in concreto disponibili, idonei a suffragare il presupposto richiesto per la declaratoria di latitanza. Va infatti ribadito che l'informazione relativa alla presenza in Santo Domingo riguardava anche il fratello del ricorrente, all'epoca soggiornante con lui, per alcuni mesi, nella Repubblica dominicana e poi peraltro non sfuggito al processo a suo carico per il delitto di favoreggiamento reale, per il quale è stato condannato con sentenza ormai irrevocabile. 79 'I 6 Il canale di comunicazione comune era di per sé tale da assicurare la concomitante conoscenza del presupposto costituito dalla pendenza della misura cautelare. Inoltre, va rimarcato come gli elementi di prova valorizzati a carico del ricorrente diano conto del fatto che la mattina dell'arresto del corriere RA Enricomaria, rinvenuto in data 1 maggio 2016 in possesso della cocaina proveniente da Santo Domingo, IN aveva ripetutamente cercato di mettersi in contatto con il predetto, inviando messaggi tra le 10,07 e le 13,10, senza ottenere risposta (sentenza del Tribunale a pag. 38), il che, in assenza di contatti successivi, resi impossibili dall'arresto, valeva a porre il ricorrente nella condizione di avvedersi del fallimento dell'operazione di importazione della cocaina e delle conseguenze alle quali avrebbe potuto andare incontro. D'altro canto, va rilevato che, come segnalato nella sentenza di primo grado, lo stesso ricorrente ha sottolineato nel corso del giudizio di aver avuto conoscenza nel 2017 del suo coinvolgimento nell'indagine. Deve aggiungersi che milita nella stessa direzione anche il documento allegato dalla difesa al motivo aggiunto, in quanto da esso risulta il trasferimento in Italia della compagna e della figlioletta e la deliberata accettazione di tale evenienza da parte del ricorrente, a fronte della diversa scelta da lui operata. Ed allora deve concludersi che la latitanza era stata correttamente dichiarata, nel presupposto che il ricorrente avesse scelto di rimanere a Santo Domingo, persistendo in una condizione tale da precludere concrete azioni a suo carico, per sottrarsi alla cattura, sulla base della cognizione indiretta di elementi rappresentativi del procedimento e delle accuse e della consapevolezza delle conseguenze che egli ben sapeva poterne discendere e che in concreto ne erano derivate sul piano cautelare (è, del resto, consolidata l'affermazione che «ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti»: Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174). 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si risolve in deduzioni generiche, volte a prospettare una violazione del diritto di difesa in relazione alla non ostensibilità degli atti con riguardo alla consulenza tecnica acquisita agli atti. Deve in realtà osservarsi che i Giudici di merito hanno dato conto dell'acquisizione della consulenza, avvenuta con il consenso della difesa, mentre a fondamento dell'eccezione difensiva sono state allegate delle richieste inviate via 7 pec, peraltro in assenza di puntuale dimostrazione che il destinatario delle richieste, asseritamente rimaste senza risposta, fosse in possesso di elementi ulteriori rispetto a quanto già prodotto, decisivi ai fini della valutazione dell'elaborato. 4. E' inammissibile, perché manifestamente infondato, anche il terzo motivo. E' stato già rilevato dai Giudici di merito e costituisce peraltro ius receptum che «l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti» (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072). Né rileva in senso contrario la circostanza che la consulenza abbia consentito anche il recupero di numeri e messaggi che erano stati cancellati, in quanto è stato sottolineato come l'incarico conferito al consulente di per sé implicasse il compimento di operazioni che non comportassero alterazioni dei reperti, fermo restando che l'estrazione corrisponde alla riproduzione del dato comunque archiviato e presente, anche se non immediatamente ostensibile. Deve inoltre osservarsi che il dato probatorio è stato largamente desunto anche da screenshot e da messaggistica consultabile senza il compimento di peculiari operazioni tecniche, potendosi aggiungere che «in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli snns conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319). In ogni caso i Giudici di merito hanno rilevato come proprio la consulenza e l'attenta analisi dei contenuti estrapolati avessero consentito, attraverso una ragionata verifica della messaggistica e del traffico telefonico, di giungere all'individuazione dell'odierno ricorrente come protagonista delle operazioni di importazione di cocaina, non sussistendo dunque in nessun caso i presupposti per la previa attivazione di garanzie difensive in favore del ricorrente. 8 A fronte di ciò, risultano aspecifici gli assunti difensivi incentrati sulla circostanza che prima della consulenza la polizia giudiziaria avesse già individuato nel telefono sequestrato a RA il numero intestato al fratello del ricorrente, cioè EA IN, e la data dell'incontro con RA del 30 marzo 2016, elementi che hanno assunto concreta rilevanza proprio alla luce dell'intera ricostruzione del traffico e della messaggistica, la quale ha consentito di correlare al ricorrente l'utilizzo di utenze cellulari in contatto con quelle di RA, nelle quali l'interlocutore era stato registrato come «Paolo nuovo» o come «Analuca». 5. Sono infine inammissibili, perché aspecifici e comunque manifestamente infondati, anche il quarto e il quinto motivo, valutabili congiuntamente, a fronte di una motivazione con la quale è stata richiamata e valorizzata quella contenuta nella sentenza di primo grado, ampiamente articolata su tutti i punti rilevanti. 5.1. Deve in primo luogo osservarsi che la Corte territoriale, così come il Tribunale, ha effettivamente inteso attribuire rilievo a sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti dei soggetti indicati come correi del ricorrente o comunque coinvolti nella vicenda, come il fratello del predetto: ha dunque correttamente invocato il disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen., disposizione che consente di utilizzare sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato. La norma peraltro contiene una limitazione rilevante sul piano epistemologico e ai fini del compiuto rispetto del contraddittorio, prevedendo che i fatti separatamente accertati devono essere valutati alla luce degli elementi, acquisiti nel processo ad quem, che valgono a riscontrare quell'accertamento. Sta di fatto che nel presente processo non è stato sic et simpliciter assunto come definitivamente accertato quanto desumibile dai separati processi, ma si è inteso puntualmente inverare il dato conoscitivo attraverso una puntuale disamina di tutto il materiale probatorio. In tal modo il Tribunale e la Corte hanno inteso compiere un doppio percorso, da un lato valutando le risultanze acquisite e sottoponendole ad autonoma valutazione e dall'altro muovendo dal presupposto del separato accertamento, per rinvenire nel compendio indiziario, analiticamente esaminato, gli elementi di conferma, in ogni caso pervenendo al riconoscimento dell'essenziale contributo del ricorrente nei due fatti di importazione in Italia di cocaina proveniente da Santo Domingo attraverso il corriere RA, contestati ai capi B) e C). E' quanto mai significativo che nella sentenza di primo grado, con riguardo al coinvolgimento del fratello del ricorrente e all'episodio, invero cruciale, dell'incontro avvenuto il 30 marzo 2016 tra EA IN e RA, sia stato dato rilievo alla condanna irrevocabile pronunciata nei confronti del fratello, ma al 9 tempo stesso siano stati rivisitati tutti gli elementi idonei, desunti dalle celle telefoniche impegnate, dai tempi e dalla conseguenzialità dei contatti, dal contenuto dei messaggi intercorsi prima e subito dopo l'incontro, per trarre da ciò conferma del contenuto del separato accertamento (pagg. 41 e segg.). D'altro canto, con motivazione tutt'altro che illogica, è stato sottolineato come non assuma rilievo la mancanza di conversazioni telefoniche dirette tra il ricorrente e gli altri personaggi coinvolti, al di là dell'acquisita messaggistica, risultando evidente dall'intera ricostruzione dei dati acquisiti l'utilizzo di modalità di collegamento studiate e sperimentate, implicanti l'utilizzo di cellulari diversi e modalità peculiari per comunicare dati rilevanti, come emerso da messaggi nei quali si anticipava la modalità con cui, attraverso l'utilizzo di una diversa utenza, sarebbero state fornite informazioni ai fini dello sviluppo del piano illecito venuto alla luce (pag. 25 sentenza di primo grado). 5.2. Quanto infine alla valutazione con cui i Giudici di merito sono pervenuti alla concreta identificazione del ricorrente, quale protagonista delle operazioni di importazione da Santo Domingo e dunque quale attivo organizzatore di quelle operazioni, va rimarcato come l'accertamento sia stato compiuto in conformità con i canoni che presiedono alla valutazione della prova indiziaria, essendo stati valutati tutti gli elementi disponibili ed essendosi poi posti in evidenza quelli che, non smentiti da altri, convergevano nella medesima direzione, in un coeso quadro probatorio, univocamente idoneo a connotare il ruolo assunto dal ricorrente. In tale prospettiva è stato tutt'altro che illogicamente segnalato come l'utilizzatore delle utenze, registrate nei cellulari di RA come «Paolo nuovo» e «Analuca», scambiasse messaggi che indicavano piena continuità e coerenza di contenuto, così da disvelare la loro riferibilità al medesimo soggetto (cfr. ad esempio pag. 25 della sentenza di primo grado), e come attraverso quei contatti fosse venuta in rilievo anche l'utenza del fratello di CA, registrata come «Andre frate di CA» e la richiesta rivolta a RA dall'utilizzatore di quelle utenze di contattare e incontrare il fratello, evento verificatosi il 30 marzo 2016, come già indicato (si rinvia a pagg. 30 e 31 della sentenza di primo grado), a dimostrazione del fatto che lo stesso soggetto che si celava dietro registrazioni di fantasia, fosse proprio il fratello di EA, cioè l'odierno ricorrente CA IN, come venuto in rilievo anche nella conversazione (pagg. 28 e 29 della sentenza di primo grado), in cui RA gli chiedeva se altro personaggio lo conosceva come «P» o come «L» e come confermato dai riferimenti all'imminente paternità (la figlia di CA sarebbe infatti nata il [...]). Deve dunque ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente dato conto della solidità del quadro probatorio valutato dal Tribunale e abbia dunque ritenuto raggiunta la piena prova della colpevolezza del ricorrente in ordine 10 » all'organizzazione di due operazioni di importazione di cocaina da Santo Domingo, avvenute tramite RA, in data 27/03/2016, allorché il corriere era sfuggito ai controlli all'arrivo e aveva poi consegnato la cocaina, ricevendo il prezzo, destinato a IN, e in data 1/05/2016, allorché invece il corriere era stato tratto in arresto. Per contro il ricorrente, con il quinto motivo, si è limitato a generiche contestazioni, in assenza di qualsivoglia specifico confronto con l'effettivo contenuto dei dati valorizzati e coerentemente ricostruiti, dovendosi in particolare escludere che i Giudici di merito abbiano dato rilievo solo alla ritenuta coincidenza del modus operandi, in assenza di un'attenta ponderazione del compendio indiziario. 6. In conclusione, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/01/2023