CASS
Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2023, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NS UI nato A IA il 25/05/1950 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: - avvocato DOMENICA CONDORELLI del foro di CATANIA in difesa di: AR SE, NS NG ST, NS NA IT e NS RI, che ha concluso chiedendo confermarsi la sentenza impugnata e il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese. - avvocati FRANCESCO ANTILLE del foro di CATANIA e ANDREA GIANNINÒ del foro di CATANIA, entrambi in difesa di NS UI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1829 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di Catania, investita dell'appello dell'imputato, delle parti civili e del Procuratore generale, ha parzialmente riformato la pronuncia, in data 5 luglio 2018, con cui la Corte di assise aveva riconosciuto IG OL colpevole dei reati di omicidio ai danni del fratello IU (capo a) e di tentato omicidio ai danni della cognata GI AR (capo h) nonché di quello strumentale in materia di armi (capo c). Ha, in particolare, escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e ha concesso le attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 577, ultimo comma, cod. pen., per l'effetto rideterminando la pena, in anni 24 e mesi 6 di reclusione. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito IG OL - da anni in forte contrasto con il fratello per ragioni di concorrenza legate all'attività lavorativa di vendita ambulante di gelati, che entrambi, a seguito di accordi intervenuti dopo la morte del padre, avrebbero dovuto svolgere in diverse zone del comune di Misterbianco - dopo un ennesimo litigo avvenuto nel tardo pomeriggio del 12 marzo 2014, aveva raggiunto IU, intento a vedere gelati a bordo della moto ape parcheggiata nella zona del campetto di calcio di contrada Milicia, ed aveva esploso più colpi di pistola nella sua direzione nonché nei confronti della cognata, da poco tempo portatasi sul posto, insieme con la figlia NA, perché preoccupata della possibile degenerazione della tensione tra il marito ed il cognato, già molto elevata a causa di un ennesimo litigio avvenuto qualche ora prima. Nell'esaminare i motivi di appello, vertenti tutti su profili diversi della riferibilità all'imputato della condotta omicidiaria, la Corte territoriale ha ritenuto infondate le censure relative alla causa di giustificazione della legittima difesa, alla circostanza attenuante della provocazione per accumulo, alla desistenza volontaria, con conseguente derubricazione del reato di tentato omicidio in quello meno grave di lesioni personali, e alla legittimità del porto della pistola. Ha invece accolto la richiesta del Pubblico ministero appellante di escludere la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma n. 6), cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre IG OL, per il tramite dei difensore di fiducia, articolando sette motivi. 2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 52 cod. pen. e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nonché vizio dì motivazione. 2 Lamenta che giudici del merito abbiano posto a fondamento della decisione un apparato argomentativo illogico e contraddittorio senza tener conto di elementi, oggettivamente rilevanti, a lui favorevoli. La valutazione delle deposizioni testimoniali rese dalla moglie e della figlia della vittima, NA OL, entrambe costituite parti civili, presenta plurime criticità. Nessuna rilevanza in punto di credibilità è stata attribuita alle evidenti discrasie tra le dichiarazioni rese da NA OL. Eppure le contraddizioni riguardano circostanze decisive ai fini del riconoscimento della legittima difesa. La testimone, infatti, nel corso delle indagini preliminari ha riferito che il padre, prima di essere attinto dai colpi, aveva cercato di bloccare l'omicida e che l'imputato aveva esploso i primi colpi in direzione di OL IU e poi della madre, salvo negare entrambe le circostanze in sede di esame dibattimentale. E' innegabile, pertanto, che le dichiarazioni di NA OL abbiano subito una sospetta evoluzione per conformarsi al racconto della madre, più utile per soddisfare gli interessi civilistici. La ricostruzione della dinamica dell'episodio omicidiario preferita dalla Corte non è supportata adeguatamente dalle risultanze tecniche. La Corte distrettuale ha aderito alle conclusioni delle consulenze, medico legali e balistiche, redatte su incarico del pubblico ministero senza adeguatamente confrontarsi con quelle, di segno contrario, cui è pervenuto il consulente della difesa, il quale ha categoricamente escluso che uno dei colpi sia stato esploso, così come riferito da NA OL nell'ultima versione, verso la vittima inginocchiata con la mano protesa in avanti in un gesto estremo di difesa. D'altra parte, depongono in favore della ricostruzione dell'imputato, il quale ha sostenuto di avere sparato in direzione del fratello - che, brandendo un coltello e proferendo minacce di morte, si apprestava ad aggredirlo -non solo la condotta della vittima, che non si era dato alla fuga, ma anche il rinvenimento di una mannaia accanto al cadavere. La Corte distrettuale non si è premurata di confutare l'alternativa ricostruzione , Ce+ è, +re, sTo difensiva pur riscontrata da dati oggettivi, sottovalutando, in stridente (1321:931211 con i principi giurisprudenziali richiamati in tema di riconoscimento della legittima difesa putativa, l'incidenza della situazione di concreto pericolo in cui versava l'imputato izzirriata P l'ingiustizia dell'offesa patita. Avrebbe dovuto, correttamente valutando le allegazioni difensive, ritenere accertato, in base ad un giudizio ex ante, che IG OL aveva creduto, eventualmente errando in merito al grado dell'offesa minacciata, di trovarsi in una situazione di imminente pericolo di vita e che, di conseguenza, aveva agito per difendersi da un pericolo, attuale e concreto, utilizzando l'unico modo ritenuto, in quella fase concitata, risolutivo ed idoneo ad 3 interrompere l'aggressione. Né, in senso contrario, milita la tesi che OL, dopo il precedente litigio con il fratello, sia tornato a casa per prelevare la pistola premeditando una spedizione punitiva. Nessuna circostanza certa consente di ritenere fondata siffatta ricostruzione;
anzi, è altrettanto plausibile che OL abbia prelevato l'arma utilizzata per consumare i reati, già custodita all'interno dell'automobile, al solo fine di difendersi dalla possibile iniziativa aggressiva del fratello. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. h) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nonché Vi7i0 di motivazione. Lamenta che l'eccesso colposo nella legittima difesa, anche putativa, sia stato escluso, trascurando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Qualora la sentenza impugnata avesse adeguatamente tenuto conto della pregressa aggressività manifestata dalla vittima e della sua maggiore attitudine all'utilizzo di armi micidiali, sarebbe necessariamente pervenuta alla conclusione che l'uso della pistola da parte dell'imputato era stato eccessivo per le modalità, ma certamente non ingiustificato perché strettamente funzionale alla difesa. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 56, 575 e 577 cod. pen. e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Il percorso motivazione seguito per ritenere configurabile il tentato omicidio ai danni di GI AR è carente ed illogico. La Corte ha ingiustificatamente attribuito maggiore credibilità alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste oculare NA OL - che, allineatasi alla ricostruzione iniziale della madre, ha indicato l'esplosione di spari all'indirizzo della genitrice come atto volontario - rispetto a quelle rese dalla stessa testimone nell'immediatezza, allorquando, in piena sintonia con la versione dell'imputato, aveva descritto il ferimento come accidentale. Depongono, d'altra parte, per l'assenza dell'animus necandi sia la circostanza che l'imputato non ha utilizzato tutte le munizioni a sua disposizione per completare l'azione omicidiaria ,sia la circostanza che GI AR, come si evince dagli accertamenti balistici e medico legali, è stata attinta mentre cercava di frapporsi tra i due fratelli, Non è stata valutata l'ipotesi del dolo eventuale, incompatibile con il tentativo, che pur si attaglia alle modalità concrete in cui si è sviluppata l'azione e della preponderante volontà di OL di eliminare fisicamente il fratello, anche accettando il rischio di sopprimere la cognata. 2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen., nonché vizio di motivazione. 4 La sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi dell'attenuante della provoca7ione, disattendendo i parametri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha trascurato che la sistematica viola7ione da parte della vittima degli accordi sulla spartizione territoriale aveva determinato nell'odierno ricorrente una concli7ione di profonda frustrazione, generando la seria preoccupa7ione che i comportamenti scorretti del fratello, protrattisi per più di un decennio, potessero definitivamente compromettere la capacità di ricavare dall'attività lavorativa un reddito sufficiente a garantire la sopravvivenza del suo nucleo familiare. A tale condi7ione di esaspera7ione, provocata da una condotta non accidentale ma volontaria definibile come fatto ingiusto, è seguito un fattore scatenante la rea7ione, costituito dall'ulteriore minaccia posta in essere dalla vittima armata di coltello in occasione dell'episodio oggetto di causa. Tra fatto ingiusto e stato di ira non sussiste, tenuto conto del contesto ambientale, una sproporzione rilevante, specie se si esclude che OL abbia organi77ato una spedi7ione punitiva 2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen, viala7ione dell'ad_ 4 della legge n. 110 del 1975 nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corre territoriale abbia trascurato che OL era munito di regolare licenza di porto d'ami per uso sportivo e che l'utilizzo dell'arma per finalità diverse immediatamente prima dell'arrivo al poligono per l'attività sportiva autorizzata, è stata contingente ed occasionale. 2.6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 62 n. 6 cod, pen., nonché vizio di motivazione. L'interpreta7ione della corte territoriale su entrambe le ipotesi previste dall'art. 62 n. 6 cod. pen., ravvedimento attivo e risarcimento del danno, finisce per escludere qualsiasi rilevanza attenuante alla condotta riparativa posta in essere da colui che è chiamato a rispondere del reato di omicidio. L'assen7a dell'offerta reale è del tutto irrilevante perché ciò che conta è l'effettiva intenzione dell'imputato di eleminare le conseguenze dannose del reato OL ha comunque rispettato le norme del codice civile;
ha provveduto, dopo il rifiuto delle parti civili, a formulare una offerta per intimazione che è l'unica possibile laddove, come nel caso in esame, si tratta di mettere a dispnsi7inne diritti di proprietà su beni immobili e cessione di crediti. Non rileva il rifiuto delle parti civili ai fini della valuta7ione della congruità che è rimessa all'apprezzamento del giudice. 2.7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. h) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 69 e 133 cod. nen., nonché vi7i0 di motivazione. 5 Lamenta che, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il trattamento san7ionatorio, a causa del giudizio di equivalenza tra queste ultime e l'aggravante dell'ultimo comma dell'art. 577 cod. pen. è rimasto sproporzionato e per nulla rapportato all'effettiva gravità del reato e alla limitata capacità a delinquere dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone motivi in parte inammissibili o non consentiti ed in parte infondati sicché nel complesso deve essere rigettato. 1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni trattate, sono privi di pregio laddove pongono questioni giuridiche sulla configurabilità della legittima difesa e dell'eccesso colposo;
non sono, invece, consentiti laddove censurano la valutazione delle prove dichiarative, segnatamente quella della testimone NA OL, e gli accertamenti tecnici, sia medico legale che balistici, perché, lungi dal denunziare criticità motivazionali ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., si risolvono nella sollecita7ione di apprezzamenti diversi da quelli, non manifestamente illogici, dei giudici del merito. A proposito della valutazione delle dichiarazioni di NA OL, la senten7a impugnata (pagg. 27 e seg.) ha esaustivamente spiegato le ragioni in base alle quali, nonostante le ripetute contestazioni in sede di esame dibattimentale da cui erano emerse le discrasie correttamente ricordate dal ricorrente, non aveva ritenuto inficiata la attendibilità soggettiva ed oggettiva della testimone, individuandole nella completezza e plausibilità delle giustificazioni fornite. Ha aggiunto che la versione riferita dalla OL in dibattimento, a differenza di quella iniziale, aveva trovato adeguate conferme. La ricostruzione in base alla quale l'odierno imputato, non appena giunto sul posto, si era diretto, arma in pugno, verso le vittime alle quali aveva subito sparato, ferendo per prima la cognata che gli era andata incontro, e immediatamente dopo il fratello, che si era dato alla fuga cercando inutilmente di trovare riparo dietro la moto ape, non solo è sovrapponibile a quella riferita dalla madre sin dall'immediatezza ) ma è l'unica compatibile con le valutazioni del medico legale, dott. Ragazzi, sulla cronologia dei colpi, scientificamente indiscutibili perché fondate sui tramiti speculati delle lesioni. Secondo il consulente i primi i colpi avevano attinto posteriormente IU OL, quelli successivi avevano perforato il colletto della giacca, l'ultimo, quello mortale, aveva raggiunto il viso seguendo, alla stregua di un "colpo di grazia" una traiettoria verticale dall'alto verso il basso, nel corso della quale aveva anche provocato una ustione alla mano destra perché la vittima aveva evidentemente alzato il braccio per difendersi. Non risultavano, al contrario, convincenti le osservazioni del consulente ella difesa secondo cui tutti i colpi erano stati esplosi dall'aggressore confusamente in posizione frontale rispetto ad entrambe IP vittime, perché non tengono conto del dato pacifico che quello frontale era stato l'ultimo colpo con effetto immediatamente mortale. In considerazione di tali peculiari modalità esecutive (OL aveva esploso più colpi a distanza, spostandosi velocemente attorno al rivale, mirando in diverse zone del corpo sede di organi vitali e non fermandosi nemmeno quando la vittima si era piegata in avanti in posizione di difesa) P CIPHP "fumose P contraddittorie versioni" fornite dall'imputato sulle ragioni per cui deteneva la pistola all'interno dell'autovettura nonostante fosse privo di porto d'arma (OL ha parlato sia di una mera dimenticanza in occasione di una visita al poligono mai effettuata sia di scelta legata all'esigenza di "evitare qualche rapina"), la Corte etnea, con ragionamento inappuntabile, ha ritenuto logicamente accertato che IG OL, dopo un ennesimo diverbio con il fratello, il quale, come altre volte in passato nell'ambito di un rapporto da anni fortemente conflittuale, era arrivato a minacciarlo puntandogli un coltello, si era armato ed aveva sparato in esecuzione di una vera e propria azione punitiva. Non vi è dunque spazio per l'applicazione della legittima difesa che scrirnina le azioni determinate da scopi esclusivamente difensivi (da ultimo cfr. SP7- 1 n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 - 01) Per completezza, la sentenza in verifica ha, altrettanto correttamente, evidenziato l'impossibilità di configurare la legittima difesa anche nell'ipotesi in cui la dinamica dell'episodio delittuoso fosse stata quella sostenuta dall'imputato. Osserva la Corte di assise di appello che IG OL ha riferito di avere prelevato la pistola che teneva in auto e di averla portata con sé al solo fine di spaventare il fratello, che sapeva essere armato, e di avere sparato non appena aveva visto il coltello nelle mani del rivale. Non poteva, quindi, essere sc.riminato dall'invocata causa di giustificazione, difettando non solo il requisito della proporzionalità della azione difensiva, ma, più in radice, il carattere necessitato della reazione;
visto che OL aveva senz'altro contributo a determinare la situazione di pericolo: aveva, infatti, preso l'iniziativa dì incontrare il fratello ben sapendo che quest'ultimo era armato di coltello e che aveva intenti fortemente aggressivi contro di lui tanto da averlo, appena qualche ora prima, pesantemente minacciato di morte. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia 7 innescato n Accettato un duello o una sfida dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convin7ione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (da ultimo la già citata gP7, 1, n. 37289 del 21/06/201 8). I 'assen7a dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione propor7ionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo P della Adeguatezza dei me77i usati (Se7. 5, n. 26172 del 11/05/2010. Rv. 247898 - 01; 9437. 5, n. 19065 del 12/17/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279144 - 07; qP7. 1, n. 18976 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017 - 01). 2. Il terzo motivo, relativo alla configurabilità del tentato omicidio Ai danni di GI AR, è versato in fatto laddove sollecita una diversa lettura delle prove, riproponendo le medesime censure sulla valutazione delle dichiarazioni di NA OL già vagliate nella disamina primo motivo cui si rinvia;
ed è nel resto manifestamente infondato. I a tesi che la donna sia stata accidentalmente colpita non (1.. stata sostenuta negli interrogatori neanche dall'imputato, il quale si è limitato a riferire di avere sparato all'impa77ata quando aveva visto il coltello tanto da non ricordarsi di avere colpito la cognata. Il dolo omicidiario diretto alternativo - compatibile con il tentativo, che non postula in capo all'agente la specifica finalità di uccidere ma la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certe77a o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, indifferentemente due eventi alternativi quali la lesione dell'integrità fisica o la morte - in applica7ione del consolidato principio per cui in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situa7ione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Se7. 1,n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Compili, Rv. 275012 - 01), è stato ineccepibilmente desunto dai giudici del merito dalla micidialità ed efficienza della pistola ritili77ata, dalla reiterata esplosione di colpi ad alte77a d'uomo e dalla loro direzione verso organi vitali della vittima, dalle zone del corpo di quest'ultima in concreto attinte (il capo ed il torace). L'imputato, d'altra parte, lungi dal limitare le potenzialità lesive dell'azione lesiva aveva scaricato quasi per intero il caricatore esplodendo sei colpi, oltre a quello impedito dall'inceppamento dell'arma. 8 4. 11 quarto motivo, relativo all'attenuante della provocazione, non è consentito laddove, escludendo il carattere punitivo e ritorsivo dell'a7ione ordita ed eseguita dall'imputato, propone una ricostruzione fattuale alternativa a quella, per quanto già chiarito, recita dalle senten7e di merito, ed è infondato laddove ritiene qualificabile come fatto ingiusto lo sconfinamento territoriale nell'esercizio dell'attività commerciale di veditore ambulante di gelati. Come ritenuto dalla Corte territoriale, trattasi di condotta -peraltro nemmeno oggetto di accertamento pacifico come sarebbe stato necessario non rilevando la provocazione putativa (Sez. 1, n. 45322 del 19/06/2019, Piacente, Rv. 277329; Sez. 5, n: 37950 del 20/06/2017, TT;
R.v, 270789; Sez. 1, n: 5342 del 02/03/1993, Sergio, Rv. 194211; Sez. 1, n. 5369 del 02/05/1989, dep. 1990, Semeraro, R.v, 184017; Sez. 1, n, 11574 del 74/09/1987, SS;
R.v, 177005 secondo le quali la provocazione, siccome circostanza attenuante, non può essere riconosciuta nella forma putativa stante il disposto di cui all'art. 59, comma 3, cod. perì.) - non contraria a regole giuridiche, morali P sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico ma di condotta posta in essere in violazione di accordi che, per essere stati conclusi tra i due fratelli OL molti anni prima ed al fine di spartirsi l'attività economica del padre deredutn, sono, secondo il rorniinP sentire, suscettibili di PggPrP modificati n posti nel nulla, anche unilateralmente, con il passare del tempo ed il mutamento delle condizioni economiche P familiari che li avevano determinati nella situazione contingente. VA ricordato, ai riguardo, che fatto ingiusto non è ciiiainnqiip condotta volontaria idonea a determinare la situa7ione di esaspera7ione ma solo il fatto che riveste carattere di ingiustizia obiettiva ed A prescindere dalle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (cfr. Se7. 5 n. 73031 del 03/03/7071, Tripoli, R.v. 281377 - 01; Sez. 5, n. 55741 del 75/09p01 7, R., R.v. 772044; Sez. 5, n. 49569 del 18/06/2014, Morifiih, Rv. 261816), 5. Il quinto motivo, relativo al reato di porto illegale della pistola contestato al capo c), non supera il preliminare vaglio di ammissibilità pr l'estrema genericità della dediuirqii TI ricorrente trascura che la Corte di assise di appello, con accertamento non rivisitahile in c•PdP di legittimità, ha escluso, ennie già accennato, che OL custodiva l'arma, legittimamente detenuta per uso sportivo, all'interno dell'automobile per recarsi al poligono di tiro P non si confronta con la circostanza pacifica che, a prescindere dall'autori77a7ione alla deten7ione, durante il percorso in automobile necessario al raggiungimento del poligono, egli aveva comunque prelevato la pistola dall'atomobile e l'aveva tenuta con sé durante il tragitto 9 necessario per raggiungere il fratello sulla pubblica via e fino alla consumazione dei reati omicidiari di cui ai capi a) e b). 6, il sesto motivo, relativo alle circostanze attenuenel ravvedimento attivo e del risarcimento del danno previste dall'art. 62 n. 6) cod. pen., è manifestamente infondato La sentenza impugnata ha denegato le invocate attenuanti in puntuale applicazione dei pacifici principi giurisprudenziali espressi in materia da questa Corte. Ha correttamente ritenuto inapplicabile la circostanza attenuante del ravvedimento attivo con riferimento all'omicidio, data l'irreversibile distruzione del bene giuridico protetto prodotta da tale delitto e la sua conseguente incompatibilità con condotte riparatorie che concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 1, n, 45542 del 15/09/2015, Russo, Rv, 265372 - 01). Quanto alla riparazione del danno, la Corte territoriale nel considerare irrilevante la proposta avanzata alle parti civili e da queste ultime non accettata perché non riferita ad una somma di denaro determinata integrale e comunque non seguita dalla prescritta offerta reale, ma solo da una procura irrevocabile a vendere un bene immobile oggetto di esproprio, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e quote di beni spettanti in virtù di divisone ereditaria, per di più in assenza di registrazione della sentenza e della dichiarazione di successione, ha tenuto conto delle caratteristiche che, ai fini dell'integrazione dell'attenuante in esame, deve avere l'offerta alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: non solo volontaria ed integrale ma anche effettiva, nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente P senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 71517 del 08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021 - 01 Del Pizzo;
Sez. 1, n, 2837 del 13/12/1995, 1996, Musarra, Rv. 204094 - 01; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Minzolini , dep. 2016, Rv. 265831 - 01). 6. Il settimo ed ultimo motivo, relativo al trattamento saruinnatorin, non consentito perché sollecita apprezzamenti di merito in ordine alla dosimetria della pena rimessa al giudice di merito, che nel caso in esame vi ha provveduto (pag. 50), dando conto dei parametri adottati, tutt'altro che irragionevoli o arbitrari per 10 essere fondati sulla persistente gravità dei fatto sviscerata in tutti gli aspetti nell'intera motiva7ione, sia con riferimento al giudi7io di equivalen7a tra le circostanze attenuati generiche e le aggravanti sia con riferimento alle singole componenti della pena, peraltro indicate in misura non distante ma prossima ai minimi edittali. 6. Segue, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentan7a e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili. In applica7ione dei criteri fissati dagli artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal cl.m. m 37 del 7018 P tenuto conto dell'Attività svolta, delle questioni trattate nonché del numero di parti unitariamente rappresentate dal patrono il regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle parti civili va operato nei termini che seguono. Le GpPSP sostenute da PAppalardo Gii ispppa, consoli EL AN P rnrignli NA TA, vanno poste a carico dell'imputato e in pari tempo destinate in favore dello Stato nei sensi di cui Al seguente dispositivo, avendo le suddette parti civili dato atto di essere state ammesse al patrocinio a spese dello Stato medesimo. Si segnala, in particolare, che, secondo il principio enìicie;-itn dalle Sezioni unite (Sez. li, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01) condiviso dal Collegio, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassa7ione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pPrl. P lin del d.PA: 30 maggio 2002, n. 11 pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la senten7a passata in giudicato, la liquida7ione delle stesse mediante l'emissione dal decreto di pagarriPritn ai sensi degli Artt 22 e 23 deI citato d.PA. Pertanto, pronunciata condanna generica, sarà la Corte di assise di appello di Salerno all'assunzione dell'atto consequenziale. Le spese di rappresentan7a e difesa sostenute da OL RI, liquidate nella misura di complessivi euro 3:600,00„ oltre accessori di legge vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'a7ione civile proposta nei suoi confronti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AR li GI, OL EL AN e OL NA TA, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudi7io dalla parte civile OL RI, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma 27 settembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: - avvocato DOMENICA CONDORELLI del foro di CATANIA in difesa di: AR SE, NS NG ST, NS NA IT e NS RI, che ha concluso chiedendo confermarsi la sentenza impugnata e il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese. - avvocati FRANCESCO ANTILLE del foro di CATANIA e ANDREA GIANNINÒ del foro di CATANIA, entrambi in difesa di NS UI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1829 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di Catania, investita dell'appello dell'imputato, delle parti civili e del Procuratore generale, ha parzialmente riformato la pronuncia, in data 5 luglio 2018, con cui la Corte di assise aveva riconosciuto IG OL colpevole dei reati di omicidio ai danni del fratello IU (capo a) e di tentato omicidio ai danni della cognata GI AR (capo h) nonché di quello strumentale in materia di armi (capo c). Ha, in particolare, escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e ha concesso le attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 577, ultimo comma, cod. pen., per l'effetto rideterminando la pena, in anni 24 e mesi 6 di reclusione. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito IG OL - da anni in forte contrasto con il fratello per ragioni di concorrenza legate all'attività lavorativa di vendita ambulante di gelati, che entrambi, a seguito di accordi intervenuti dopo la morte del padre, avrebbero dovuto svolgere in diverse zone del comune di Misterbianco - dopo un ennesimo litigo avvenuto nel tardo pomeriggio del 12 marzo 2014, aveva raggiunto IU, intento a vedere gelati a bordo della moto ape parcheggiata nella zona del campetto di calcio di contrada Milicia, ed aveva esploso più colpi di pistola nella sua direzione nonché nei confronti della cognata, da poco tempo portatasi sul posto, insieme con la figlia NA, perché preoccupata della possibile degenerazione della tensione tra il marito ed il cognato, già molto elevata a causa di un ennesimo litigio avvenuto qualche ora prima. Nell'esaminare i motivi di appello, vertenti tutti su profili diversi della riferibilità all'imputato della condotta omicidiaria, la Corte territoriale ha ritenuto infondate le censure relative alla causa di giustificazione della legittima difesa, alla circostanza attenuante della provocazione per accumulo, alla desistenza volontaria, con conseguente derubricazione del reato di tentato omicidio in quello meno grave di lesioni personali, e alla legittimità del porto della pistola. Ha invece accolto la richiesta del Pubblico ministero appellante di escludere la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma n. 6), cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre IG OL, per il tramite dei difensore di fiducia, articolando sette motivi. 2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 52 cod. pen. e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nonché vizio dì motivazione. 2 Lamenta che giudici del merito abbiano posto a fondamento della decisione un apparato argomentativo illogico e contraddittorio senza tener conto di elementi, oggettivamente rilevanti, a lui favorevoli. La valutazione delle deposizioni testimoniali rese dalla moglie e della figlia della vittima, NA OL, entrambe costituite parti civili, presenta plurime criticità. Nessuna rilevanza in punto di credibilità è stata attribuita alle evidenti discrasie tra le dichiarazioni rese da NA OL. Eppure le contraddizioni riguardano circostanze decisive ai fini del riconoscimento della legittima difesa. La testimone, infatti, nel corso delle indagini preliminari ha riferito che il padre, prima di essere attinto dai colpi, aveva cercato di bloccare l'omicida e che l'imputato aveva esploso i primi colpi in direzione di OL IU e poi della madre, salvo negare entrambe le circostanze in sede di esame dibattimentale. E' innegabile, pertanto, che le dichiarazioni di NA OL abbiano subito una sospetta evoluzione per conformarsi al racconto della madre, più utile per soddisfare gli interessi civilistici. La ricostruzione della dinamica dell'episodio omicidiario preferita dalla Corte non è supportata adeguatamente dalle risultanze tecniche. La Corte distrettuale ha aderito alle conclusioni delle consulenze, medico legali e balistiche, redatte su incarico del pubblico ministero senza adeguatamente confrontarsi con quelle, di segno contrario, cui è pervenuto il consulente della difesa, il quale ha categoricamente escluso che uno dei colpi sia stato esploso, così come riferito da NA OL nell'ultima versione, verso la vittima inginocchiata con la mano protesa in avanti in un gesto estremo di difesa. D'altra parte, depongono in favore della ricostruzione dell'imputato, il quale ha sostenuto di avere sparato in direzione del fratello - che, brandendo un coltello e proferendo minacce di morte, si apprestava ad aggredirlo -non solo la condotta della vittima, che non si era dato alla fuga, ma anche il rinvenimento di una mannaia accanto al cadavere. La Corte distrettuale non si è premurata di confutare l'alternativa ricostruzione , Ce+ è, +re, sTo difensiva pur riscontrata da dati oggettivi, sottovalutando, in stridente (1321:931211 con i principi giurisprudenziali richiamati in tema di riconoscimento della legittima difesa putativa, l'incidenza della situazione di concreto pericolo in cui versava l'imputato izzirriata P l'ingiustizia dell'offesa patita. Avrebbe dovuto, correttamente valutando le allegazioni difensive, ritenere accertato, in base ad un giudizio ex ante, che IG OL aveva creduto, eventualmente errando in merito al grado dell'offesa minacciata, di trovarsi in una situazione di imminente pericolo di vita e che, di conseguenza, aveva agito per difendersi da un pericolo, attuale e concreto, utilizzando l'unico modo ritenuto, in quella fase concitata, risolutivo ed idoneo ad 3 interrompere l'aggressione. Né, in senso contrario, milita la tesi che OL, dopo il precedente litigio con il fratello, sia tornato a casa per prelevare la pistola premeditando una spedizione punitiva. Nessuna circostanza certa consente di ritenere fondata siffatta ricostruzione;
anzi, è altrettanto plausibile che OL abbia prelevato l'arma utilizzata per consumare i reati, già custodita all'interno dell'automobile, al solo fine di difendersi dalla possibile iniziativa aggressiva del fratello. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. h) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nonché Vi7i0 di motivazione. Lamenta che l'eccesso colposo nella legittima difesa, anche putativa, sia stato escluso, trascurando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Qualora la sentenza impugnata avesse adeguatamente tenuto conto della pregressa aggressività manifestata dalla vittima e della sua maggiore attitudine all'utilizzo di armi micidiali, sarebbe necessariamente pervenuta alla conclusione che l'uso della pistola da parte dell'imputato era stato eccessivo per le modalità, ma certamente non ingiustificato perché strettamente funzionale alla difesa. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 56, 575 e 577 cod. pen. e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Il percorso motivazione seguito per ritenere configurabile il tentato omicidio ai danni di GI AR è carente ed illogico. La Corte ha ingiustificatamente attribuito maggiore credibilità alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste oculare NA OL - che, allineatasi alla ricostruzione iniziale della madre, ha indicato l'esplosione di spari all'indirizzo della genitrice come atto volontario - rispetto a quelle rese dalla stessa testimone nell'immediatezza, allorquando, in piena sintonia con la versione dell'imputato, aveva descritto il ferimento come accidentale. Depongono, d'altra parte, per l'assenza dell'animus necandi sia la circostanza che l'imputato non ha utilizzato tutte le munizioni a sua disposizione per completare l'azione omicidiaria ,sia la circostanza che GI AR, come si evince dagli accertamenti balistici e medico legali, è stata attinta mentre cercava di frapporsi tra i due fratelli, Non è stata valutata l'ipotesi del dolo eventuale, incompatibile con il tentativo, che pur si attaglia alle modalità concrete in cui si è sviluppata l'azione e della preponderante volontà di OL di eliminare fisicamente il fratello, anche accettando il rischio di sopprimere la cognata. 2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen., nonché vizio di motivazione. 4 La sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi dell'attenuante della provoca7ione, disattendendo i parametri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha trascurato che la sistematica viola7ione da parte della vittima degli accordi sulla spartizione territoriale aveva determinato nell'odierno ricorrente una concli7ione di profonda frustrazione, generando la seria preoccupa7ione che i comportamenti scorretti del fratello, protrattisi per più di un decennio, potessero definitivamente compromettere la capacità di ricavare dall'attività lavorativa un reddito sufficiente a garantire la sopravvivenza del suo nucleo familiare. A tale condi7ione di esaspera7ione, provocata da una condotta non accidentale ma volontaria definibile come fatto ingiusto, è seguito un fattore scatenante la rea7ione, costituito dall'ulteriore minaccia posta in essere dalla vittima armata di coltello in occasione dell'episodio oggetto di causa. Tra fatto ingiusto e stato di ira non sussiste, tenuto conto del contesto ambientale, una sproporzione rilevante, specie se si esclude che OL abbia organi77ato una spedi7ione punitiva 2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen, viala7ione dell'ad_ 4 della legge n. 110 del 1975 nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corre territoriale abbia trascurato che OL era munito di regolare licenza di porto d'ami per uso sportivo e che l'utilizzo dell'arma per finalità diverse immediatamente prima dell'arrivo al poligono per l'attività sportiva autorizzata, è stata contingente ed occasionale. 2.6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 62 n. 6 cod, pen., nonché vizio di motivazione. L'interpreta7ione della corte territoriale su entrambe le ipotesi previste dall'art. 62 n. 6 cod. pen., ravvedimento attivo e risarcimento del danno, finisce per escludere qualsiasi rilevanza attenuante alla condotta riparativa posta in essere da colui che è chiamato a rispondere del reato di omicidio. L'assen7a dell'offerta reale è del tutto irrilevante perché ciò che conta è l'effettiva intenzione dell'imputato di eleminare le conseguenze dannose del reato OL ha comunque rispettato le norme del codice civile;
ha provveduto, dopo il rifiuto delle parti civili, a formulare una offerta per intimazione che è l'unica possibile laddove, come nel caso in esame, si tratta di mettere a dispnsi7inne diritti di proprietà su beni immobili e cessione di crediti. Non rileva il rifiuto delle parti civili ai fini della valuta7ione della congruità che è rimessa all'apprezzamento del giudice. 2.7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. h) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 69 e 133 cod. nen., nonché vi7i0 di motivazione. 5 Lamenta che, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il trattamento san7ionatorio, a causa del giudizio di equivalenza tra queste ultime e l'aggravante dell'ultimo comma dell'art. 577 cod. pen. è rimasto sproporzionato e per nulla rapportato all'effettiva gravità del reato e alla limitata capacità a delinquere dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone motivi in parte inammissibili o non consentiti ed in parte infondati sicché nel complesso deve essere rigettato. 1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni trattate, sono privi di pregio laddove pongono questioni giuridiche sulla configurabilità della legittima difesa e dell'eccesso colposo;
non sono, invece, consentiti laddove censurano la valutazione delle prove dichiarative, segnatamente quella della testimone NA OL, e gli accertamenti tecnici, sia medico legale che balistici, perché, lungi dal denunziare criticità motivazionali ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., si risolvono nella sollecita7ione di apprezzamenti diversi da quelli, non manifestamente illogici, dei giudici del merito. A proposito della valutazione delle dichiarazioni di NA OL, la senten7a impugnata (pagg. 27 e seg.) ha esaustivamente spiegato le ragioni in base alle quali, nonostante le ripetute contestazioni in sede di esame dibattimentale da cui erano emerse le discrasie correttamente ricordate dal ricorrente, non aveva ritenuto inficiata la attendibilità soggettiva ed oggettiva della testimone, individuandole nella completezza e plausibilità delle giustificazioni fornite. Ha aggiunto che la versione riferita dalla OL in dibattimento, a differenza di quella iniziale, aveva trovato adeguate conferme. La ricostruzione in base alla quale l'odierno imputato, non appena giunto sul posto, si era diretto, arma in pugno, verso le vittime alle quali aveva subito sparato, ferendo per prima la cognata che gli era andata incontro, e immediatamente dopo il fratello, che si era dato alla fuga cercando inutilmente di trovare riparo dietro la moto ape, non solo è sovrapponibile a quella riferita dalla madre sin dall'immediatezza ) ma è l'unica compatibile con le valutazioni del medico legale, dott. Ragazzi, sulla cronologia dei colpi, scientificamente indiscutibili perché fondate sui tramiti speculati delle lesioni. Secondo il consulente i primi i colpi avevano attinto posteriormente IU OL, quelli successivi avevano perforato il colletto della giacca, l'ultimo, quello mortale, aveva raggiunto il viso seguendo, alla stregua di un "colpo di grazia" una traiettoria verticale dall'alto verso il basso, nel corso della quale aveva anche provocato una ustione alla mano destra perché la vittima aveva evidentemente alzato il braccio per difendersi. Non risultavano, al contrario, convincenti le osservazioni del consulente ella difesa secondo cui tutti i colpi erano stati esplosi dall'aggressore confusamente in posizione frontale rispetto ad entrambe IP vittime, perché non tengono conto del dato pacifico che quello frontale era stato l'ultimo colpo con effetto immediatamente mortale. In considerazione di tali peculiari modalità esecutive (OL aveva esploso più colpi a distanza, spostandosi velocemente attorno al rivale, mirando in diverse zone del corpo sede di organi vitali e non fermandosi nemmeno quando la vittima si era piegata in avanti in posizione di difesa) P CIPHP "fumose P contraddittorie versioni" fornite dall'imputato sulle ragioni per cui deteneva la pistola all'interno dell'autovettura nonostante fosse privo di porto d'arma (OL ha parlato sia di una mera dimenticanza in occasione di una visita al poligono mai effettuata sia di scelta legata all'esigenza di "evitare qualche rapina"), la Corte etnea, con ragionamento inappuntabile, ha ritenuto logicamente accertato che IG OL, dopo un ennesimo diverbio con il fratello, il quale, come altre volte in passato nell'ambito di un rapporto da anni fortemente conflittuale, era arrivato a minacciarlo puntandogli un coltello, si era armato ed aveva sparato in esecuzione di una vera e propria azione punitiva. Non vi è dunque spazio per l'applicazione della legittima difesa che scrirnina le azioni determinate da scopi esclusivamente difensivi (da ultimo cfr. SP7- 1 n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 - 01) Per completezza, la sentenza in verifica ha, altrettanto correttamente, evidenziato l'impossibilità di configurare la legittima difesa anche nell'ipotesi in cui la dinamica dell'episodio delittuoso fosse stata quella sostenuta dall'imputato. Osserva la Corte di assise di appello che IG OL ha riferito di avere prelevato la pistola che teneva in auto e di averla portata con sé al solo fine di spaventare il fratello, che sapeva essere armato, e di avere sparato non appena aveva visto il coltello nelle mani del rivale. Non poteva, quindi, essere sc.riminato dall'invocata causa di giustificazione, difettando non solo il requisito della proporzionalità della azione difensiva, ma, più in radice, il carattere necessitato della reazione;
visto che OL aveva senz'altro contributo a determinare la situazione di pericolo: aveva, infatti, preso l'iniziativa dì incontrare il fratello ben sapendo che quest'ultimo era armato di coltello e che aveva intenti fortemente aggressivi contro di lui tanto da averlo, appena qualche ora prima, pesantemente minacciato di morte. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia 7 innescato n Accettato un duello o una sfida dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convin7ione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (da ultimo la già citata gP7, 1, n. 37289 del 21/06/201 8). I 'assen7a dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione propor7ionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo P della Adeguatezza dei me77i usati (Se7. 5, n. 26172 del 11/05/2010. Rv. 247898 - 01; 9437. 5, n. 19065 del 12/17/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279144 - 07; qP7. 1, n. 18976 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017 - 01). 2. Il terzo motivo, relativo alla configurabilità del tentato omicidio Ai danni di GI AR, è versato in fatto laddove sollecita una diversa lettura delle prove, riproponendo le medesime censure sulla valutazione delle dichiarazioni di NA OL già vagliate nella disamina primo motivo cui si rinvia;
ed è nel resto manifestamente infondato. I a tesi che la donna sia stata accidentalmente colpita non (1.. stata sostenuta negli interrogatori neanche dall'imputato, il quale si è limitato a riferire di avere sparato all'impa77ata quando aveva visto il coltello tanto da non ricordarsi di avere colpito la cognata. Il dolo omicidiario diretto alternativo - compatibile con il tentativo, che non postula in capo all'agente la specifica finalità di uccidere ma la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certe77a o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, indifferentemente due eventi alternativi quali la lesione dell'integrità fisica o la morte - in applica7ione del consolidato principio per cui in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situa7ione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Se7. 1,n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Compili, Rv. 275012 - 01), è stato ineccepibilmente desunto dai giudici del merito dalla micidialità ed efficienza della pistola ritili77ata, dalla reiterata esplosione di colpi ad alte77a d'uomo e dalla loro direzione verso organi vitali della vittima, dalle zone del corpo di quest'ultima in concreto attinte (il capo ed il torace). L'imputato, d'altra parte, lungi dal limitare le potenzialità lesive dell'azione lesiva aveva scaricato quasi per intero il caricatore esplodendo sei colpi, oltre a quello impedito dall'inceppamento dell'arma. 8 4. 11 quarto motivo, relativo all'attenuante della provocazione, non è consentito laddove, escludendo il carattere punitivo e ritorsivo dell'a7ione ordita ed eseguita dall'imputato, propone una ricostruzione fattuale alternativa a quella, per quanto già chiarito, recita dalle senten7e di merito, ed è infondato laddove ritiene qualificabile come fatto ingiusto lo sconfinamento territoriale nell'esercizio dell'attività commerciale di veditore ambulante di gelati. Come ritenuto dalla Corte territoriale, trattasi di condotta -peraltro nemmeno oggetto di accertamento pacifico come sarebbe stato necessario non rilevando la provocazione putativa (Sez. 1, n. 45322 del 19/06/2019, Piacente, Rv. 277329; Sez. 5, n: 37950 del 20/06/2017, TT;
R.v, 270789; Sez. 1, n: 5342 del 02/03/1993, Sergio, Rv. 194211; Sez. 1, n. 5369 del 02/05/1989, dep. 1990, Semeraro, R.v, 184017; Sez. 1, n, 11574 del 74/09/1987, SS;
R.v, 177005 secondo le quali la provocazione, siccome circostanza attenuante, non può essere riconosciuta nella forma putativa stante il disposto di cui all'art. 59, comma 3, cod. perì.) - non contraria a regole giuridiche, morali P sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico ma di condotta posta in essere in violazione di accordi che, per essere stati conclusi tra i due fratelli OL molti anni prima ed al fine di spartirsi l'attività economica del padre deredutn, sono, secondo il rorniinP sentire, suscettibili di PggPrP modificati n posti nel nulla, anche unilateralmente, con il passare del tempo ed il mutamento delle condizioni economiche P familiari che li avevano determinati nella situazione contingente. VA ricordato, ai riguardo, che fatto ingiusto non è ciiiainnqiip condotta volontaria idonea a determinare la situa7ione di esaspera7ione ma solo il fatto che riveste carattere di ingiustizia obiettiva ed A prescindere dalle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (cfr. Se7. 5 n. 73031 del 03/03/7071, Tripoli, R.v. 281377 - 01; Sez. 5, n. 55741 del 75/09p01 7, R., R.v. 772044; Sez. 5, n. 49569 del 18/06/2014, Morifiih, Rv. 261816), 5. Il quinto motivo, relativo al reato di porto illegale della pistola contestato al capo c), non supera il preliminare vaglio di ammissibilità pr l'estrema genericità della dediuirqii TI ricorrente trascura che la Corte di assise di appello, con accertamento non rivisitahile in c•PdP di legittimità, ha escluso, ennie già accennato, che OL custodiva l'arma, legittimamente detenuta per uso sportivo, all'interno dell'automobile per recarsi al poligono di tiro P non si confronta con la circostanza pacifica che, a prescindere dall'autori77a7ione alla deten7ione, durante il percorso in automobile necessario al raggiungimento del poligono, egli aveva comunque prelevato la pistola dall'atomobile e l'aveva tenuta con sé durante il tragitto 9 necessario per raggiungere il fratello sulla pubblica via e fino alla consumazione dei reati omicidiari di cui ai capi a) e b). 6, il sesto motivo, relativo alle circostanze attenuenel ravvedimento attivo e del risarcimento del danno previste dall'art. 62 n. 6) cod. pen., è manifestamente infondato La sentenza impugnata ha denegato le invocate attenuanti in puntuale applicazione dei pacifici principi giurisprudenziali espressi in materia da questa Corte. Ha correttamente ritenuto inapplicabile la circostanza attenuante del ravvedimento attivo con riferimento all'omicidio, data l'irreversibile distruzione del bene giuridico protetto prodotta da tale delitto e la sua conseguente incompatibilità con condotte riparatorie che concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 1, n, 45542 del 15/09/2015, Russo, Rv, 265372 - 01). Quanto alla riparazione del danno, la Corte territoriale nel considerare irrilevante la proposta avanzata alle parti civili e da queste ultime non accettata perché non riferita ad una somma di denaro determinata integrale e comunque non seguita dalla prescritta offerta reale, ma solo da una procura irrevocabile a vendere un bene immobile oggetto di esproprio, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e quote di beni spettanti in virtù di divisone ereditaria, per di più in assenza di registrazione della sentenza e della dichiarazione di successione, ha tenuto conto delle caratteristiche che, ai fini dell'integrazione dell'attenuante in esame, deve avere l'offerta alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: non solo volontaria ed integrale ma anche effettiva, nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente P senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 71517 del 08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021 - 01 Del Pizzo;
Sez. 1, n, 2837 del 13/12/1995, 1996, Musarra, Rv. 204094 - 01; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Minzolini , dep. 2016, Rv. 265831 - 01). 6. Il settimo ed ultimo motivo, relativo al trattamento saruinnatorin, non consentito perché sollecita apprezzamenti di merito in ordine alla dosimetria della pena rimessa al giudice di merito, che nel caso in esame vi ha provveduto (pag. 50), dando conto dei parametri adottati, tutt'altro che irragionevoli o arbitrari per 10 essere fondati sulla persistente gravità dei fatto sviscerata in tutti gli aspetti nell'intera motiva7ione, sia con riferimento al giudi7io di equivalen7a tra le circostanze attenuati generiche e le aggravanti sia con riferimento alle singole componenti della pena, peraltro indicate in misura non distante ma prossima ai minimi edittali. 6. Segue, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentan7a e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili. In applica7ione dei criteri fissati dagli artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal cl.m. m 37 del 7018 P tenuto conto dell'Attività svolta, delle questioni trattate nonché del numero di parti unitariamente rappresentate dal patrono il regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle parti civili va operato nei termini che seguono. Le GpPSP sostenute da PAppalardo Gii ispppa, consoli EL AN P rnrignli NA TA, vanno poste a carico dell'imputato e in pari tempo destinate in favore dello Stato nei sensi di cui Al seguente dispositivo, avendo le suddette parti civili dato atto di essere state ammesse al patrocinio a spese dello Stato medesimo. Si segnala, in particolare, che, secondo il principio enìicie;-itn dalle Sezioni unite (Sez. li, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01) condiviso dal Collegio, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassa7ione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pPrl. P lin del d.PA: 30 maggio 2002, n. 11 pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la senten7a passata in giudicato, la liquida7ione delle stesse mediante l'emissione dal decreto di pagarriPritn ai sensi degli Artt 22 e 23 deI citato d.PA. Pertanto, pronunciata condanna generica, sarà la Corte di assise di appello di Salerno all'assunzione dell'atto consequenziale. Le spese di rappresentan7a e difesa sostenute da OL RI, liquidate nella misura di complessivi euro 3:600,00„ oltre accessori di legge vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'a7ione civile proposta nei suoi confronti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AR li GI, OL EL AN e OL NA TA, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudi7io dalla parte civile OL RI, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma 27 settembre 2022.