CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 16460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16460 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA AR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 04/07/2025 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Paolo A. M. Fiore, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie depositate nell'interesse della ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 luglio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 25 marzo 2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui AR CA è stata condannata per due reati di cui all'art. 385 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16460 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CI EP AN AR Data Udienza: 08/04/2026 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto sussistente il reato di evasione di cui al capo A), pur se la ricorrente non si è sottratta al controllo dei Carabinieri, che hanno constatato di persona l'effettiva impossibilità di proseguire gli arresti domiciliari presso la casa della cognata e hanno monitorato ogni suo singolo movimento, finalizzato semplicemente a raggiungere la caserma dei Carabinieri per trovare un domicilio alternativo, come del resto è accaduto. Al momento del controllo, la ricorrente si trovava regolarmente all'interno dell'abitazione, ove era ristretta, ed è stata seguita dai verbalizzanti sino alla vicina caserma, senza essere tratta in arresto. 2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione per non esser stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. con riferimento all'episodio di cui al capo B). La Corte di appello ha trascurato che, al netto del presunto primo episodio di evasione di cui al capo A), insussistente per le ragioni anzidette, la ricorrente risponde unicamente dell'episodio risalente al 26 novembre 2022. A supporto dell'invocata tenuità del fatto, è stato evidenziato che la misura cautelare disposta nei confronti dell'odierna imputata, la cui violazione ha determinato la nascita del processo de quo, è stata revocata il 22 marzo 2023 dalla Corte di appello di Napoli, previa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
beneficio che, sussistendone tutti i presupposti di legge, ben poteva essere concesso sin dal primo grado, evitando alla ricorrente di affrontare il presente procedimento. Il riconoscimento della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice d'appello che ha definito il processo per droga, dal quale era scaturita la misura cautelare violata, con conseguente scarcerazione della ricorrente, seppur non scrimini il comportamento di quest'ultima, non può non incidere sull'offensività della condotta, facendola sensibilmente scemare, anche in considerazione della mancata contestazione dell'ulteriore presunto episodio di evasione, richiamato nelle sentenze di merito che risalirebbe al 17 settembre 2022 (episodio nemmeno oggetto di una distinta condanna). 2.3. Violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati in disamina e quelli di cui alla sentenza n. 3858/2023, irrevocabile e afferente alla violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. La Corte di appello avrebbe trascurato che i delitti del processo che ci occupa risalgono al 12 settembre 2022 e al 26 novembre 2022 e, quindi, risultano perpetrati in un ristretto arco temporale rispetto alla violazione del d.P.R. n. 309 del 90, avvenuta il 6 giugno 2022. La diversità dei reati commessi, tra l'altro, non comporterebbe alcun automatismo di diniego dell'invocata continuazione tra gli stessi. 2 2.4. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha ritenuto che, trattandosi di una nuova concessione del beneficio, fosse assente la non opposizione personale dell'imputata in relazione all'obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività e che fossero ostative la gravità delle vicende e la pervicacia criminale dell'imputata. Così argomentando, però, la menzionata Corte non ha tenuto conto che l'imputata aveva formulato richiesta di sospensione condizionale della pena. Il che implicherebbe il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma secondo del medesimo articolo, qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio. Inoltre, la pena inflitta è stata ritenuta congrua, in quanto corrispondente al minimo edittale, previsto dalla fattispecie contestata, e mitigata con il riconoscimento delle attenuanti generiche;
anche gli aumenti per la continuazione sono stati quantificati in misura assolutamente contenuta. Ciò stride con le ritenute gravità della vicenda ed elevata trasgressività, manifestata dall'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo, relativo all'affermazione della responsabilità della ricorrente per il reato di evasione di cui al capo A), è fondato. La ratio, che sorregge la norma di cui all'art. 385 cod. pen., consiste nell'obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché tale luogo è ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e, nel contempo, a consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell'autorità addetta. Commette, quindi, la condotta illecita tipica chi si allontana senza autorizzazione dal domicilio coatto e si sottrae agli anzidetti controlli. Tale condotta non si è realizzata nel caso in esame. Come emerge dalle sentenze di merito, al momento del controllo, infatti, la ricorrente si trovava sul pianerottolo dell'abitazione, ove era ristretta, ed è stata seguita dai Carabinieri sino alla vicina caserma, ove la stessa ha rappresentato la volontà di trovare una collocazione alternativa a quella in atto, a causa dei litigi con la cognata. 3 Considerando che l'imputata è stata trovata sul pianerottolo di casa e che i Carabinieri sono stati prontamente informati della sua intenzione di recarsi in caserma per chiedere una collocazione alternativa, si deve necessariamente concludere per l'assenza di offensività concreta (art. 49, comma secondo, cod. pen.), atteso che in nessun momento ella si è sottratta alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, essendo rimasta nelle immediate vicinanze del domicilio coatto ed essendosi recata in caserma con i Carabinieri. Tale epilogo decisorio è conforme a quanto già affermato da questa Corte, secondo cui non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451 - 01). Si tratta, infatti, di ipotesi diverse da quelle in cui si è affermato che integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 01). Nel caso in disamina, infatti, l'imputata non si è recata da sola in caserma, ma con i Carabinieri e, quindi, non si è mai sottratta alla possibilità di controllo da parte dell'autorità tenuta alla vigilanza, così che non risulta violata la ratio giustificativa del precetto. Ne consegue l'insussistenza del reato di cui al capo A) e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ad esso, perché il fatto non sussiste. 3. Anche il secondo motivo, con cui la ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di evasione di cui al capo B), è fondato. La Corte di appello ha escluso la configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, motivando tale decisione con il comportamento trasgressivo, manifestato dalla ricorrente nell'arco di tre mesi, e con la reiterata violazione delle prescrizioni relative al regime custodiale. La valutazione della Corte, incentrata sulla gravità e sulla ripetitività delle condotte poste in essere dalla ricorrente, è stata influenzata anche dalla ritenuta integrazione del reato di cui al capo A). 4 Di conseguenza, venuto meno tale reato, si rende necessaria una nuova disamina sia della condotta complessiva tenuta dalla ricorrente sia della sua personalità. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, per un esame rinnovato e approfondito delle circostanze concrete e della personalità della ricorrente, al fine di stabilire se, in relazione al reato di cui al capo B), possa sussistere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., che è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima. 4. Le altre censure sono assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A), perché il fatto non sussiste. Annulla nel resto la medesima sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso 1'8 aprile 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Paolo A. M. Fiore, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie depositate nell'interesse della ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 luglio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 25 marzo 2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui AR CA è stata condannata per due reati di cui all'art. 385 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16460 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CI EP AN AR Data Udienza: 08/04/2026 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto sussistente il reato di evasione di cui al capo A), pur se la ricorrente non si è sottratta al controllo dei Carabinieri, che hanno constatato di persona l'effettiva impossibilità di proseguire gli arresti domiciliari presso la casa della cognata e hanno monitorato ogni suo singolo movimento, finalizzato semplicemente a raggiungere la caserma dei Carabinieri per trovare un domicilio alternativo, come del resto è accaduto. Al momento del controllo, la ricorrente si trovava regolarmente all'interno dell'abitazione, ove era ristretta, ed è stata seguita dai verbalizzanti sino alla vicina caserma, senza essere tratta in arresto. 2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione per non esser stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. con riferimento all'episodio di cui al capo B). La Corte di appello ha trascurato che, al netto del presunto primo episodio di evasione di cui al capo A), insussistente per le ragioni anzidette, la ricorrente risponde unicamente dell'episodio risalente al 26 novembre 2022. A supporto dell'invocata tenuità del fatto, è stato evidenziato che la misura cautelare disposta nei confronti dell'odierna imputata, la cui violazione ha determinato la nascita del processo de quo, è stata revocata il 22 marzo 2023 dalla Corte di appello di Napoli, previa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
beneficio che, sussistendone tutti i presupposti di legge, ben poteva essere concesso sin dal primo grado, evitando alla ricorrente di affrontare il presente procedimento. Il riconoscimento della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice d'appello che ha definito il processo per droga, dal quale era scaturita la misura cautelare violata, con conseguente scarcerazione della ricorrente, seppur non scrimini il comportamento di quest'ultima, non può non incidere sull'offensività della condotta, facendola sensibilmente scemare, anche in considerazione della mancata contestazione dell'ulteriore presunto episodio di evasione, richiamato nelle sentenze di merito che risalirebbe al 17 settembre 2022 (episodio nemmeno oggetto di una distinta condanna). 2.3. Violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati in disamina e quelli di cui alla sentenza n. 3858/2023, irrevocabile e afferente alla violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. La Corte di appello avrebbe trascurato che i delitti del processo che ci occupa risalgono al 12 settembre 2022 e al 26 novembre 2022 e, quindi, risultano perpetrati in un ristretto arco temporale rispetto alla violazione del d.P.R. n. 309 del 90, avvenuta il 6 giugno 2022. La diversità dei reati commessi, tra l'altro, non comporterebbe alcun automatismo di diniego dell'invocata continuazione tra gli stessi. 2 2.4. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha ritenuto che, trattandosi di una nuova concessione del beneficio, fosse assente la non opposizione personale dell'imputata in relazione all'obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività e che fossero ostative la gravità delle vicende e la pervicacia criminale dell'imputata. Così argomentando, però, la menzionata Corte non ha tenuto conto che l'imputata aveva formulato richiesta di sospensione condizionale della pena. Il che implicherebbe il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma secondo del medesimo articolo, qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio. Inoltre, la pena inflitta è stata ritenuta congrua, in quanto corrispondente al minimo edittale, previsto dalla fattispecie contestata, e mitigata con il riconoscimento delle attenuanti generiche;
anche gli aumenti per la continuazione sono stati quantificati in misura assolutamente contenuta. Ciò stride con le ritenute gravità della vicenda ed elevata trasgressività, manifestata dall'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo, relativo all'affermazione della responsabilità della ricorrente per il reato di evasione di cui al capo A), è fondato. La ratio, che sorregge la norma di cui all'art. 385 cod. pen., consiste nell'obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché tale luogo è ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e, nel contempo, a consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell'autorità addetta. Commette, quindi, la condotta illecita tipica chi si allontana senza autorizzazione dal domicilio coatto e si sottrae agli anzidetti controlli. Tale condotta non si è realizzata nel caso in esame. Come emerge dalle sentenze di merito, al momento del controllo, infatti, la ricorrente si trovava sul pianerottolo dell'abitazione, ove era ristretta, ed è stata seguita dai Carabinieri sino alla vicina caserma, ove la stessa ha rappresentato la volontà di trovare una collocazione alternativa a quella in atto, a causa dei litigi con la cognata. 3 Considerando che l'imputata è stata trovata sul pianerottolo di casa e che i Carabinieri sono stati prontamente informati della sua intenzione di recarsi in caserma per chiedere una collocazione alternativa, si deve necessariamente concludere per l'assenza di offensività concreta (art. 49, comma secondo, cod. pen.), atteso che in nessun momento ella si è sottratta alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, essendo rimasta nelle immediate vicinanze del domicilio coatto ed essendosi recata in caserma con i Carabinieri. Tale epilogo decisorio è conforme a quanto già affermato da questa Corte, secondo cui non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451 - 01). Si tratta, infatti, di ipotesi diverse da quelle in cui si è affermato che integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 01). Nel caso in disamina, infatti, l'imputata non si è recata da sola in caserma, ma con i Carabinieri e, quindi, non si è mai sottratta alla possibilità di controllo da parte dell'autorità tenuta alla vigilanza, così che non risulta violata la ratio giustificativa del precetto. Ne consegue l'insussistenza del reato di cui al capo A) e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ad esso, perché il fatto non sussiste. 3. Anche il secondo motivo, con cui la ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di evasione di cui al capo B), è fondato. La Corte di appello ha escluso la configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, motivando tale decisione con il comportamento trasgressivo, manifestato dalla ricorrente nell'arco di tre mesi, e con la reiterata violazione delle prescrizioni relative al regime custodiale. La valutazione della Corte, incentrata sulla gravità e sulla ripetitività delle condotte poste in essere dalla ricorrente, è stata influenzata anche dalla ritenuta integrazione del reato di cui al capo A). 4 Di conseguenza, venuto meno tale reato, si rende necessaria una nuova disamina sia della condotta complessiva tenuta dalla ricorrente sia della sua personalità. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, per un esame rinnovato e approfondito delle circostanze concrete e della personalità della ricorrente, al fine di stabilire se, in relazione al reato di cui al capo B), possa sussistere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., che è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima. 4. Le altre censure sono assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A), perché il fatto non sussiste. Annulla nel resto la medesima sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso 1'8 aprile 2026.