Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 2
Anche nel caso in cui non vi sia stata apertura del dibattimento ed il processo sia stato rinviato "ad udienza fissa", non è necessaria nuova citazione per l'imputato dichiarato contumace, il quale, essendo tra coloro che devono considerarsi presenti, è rappresentato dal difensore, cui è sufficiente sia data comunicazione orale della fissazione della nuova udienza.
Poiché il delitto di oltraggio è stato abolito dall'art 18 della legge 25.6.1999 n. 205 e poiché esso tutelava alternativamente il prestigio o l'onore del pubblico ufficiale, la sua abrogazione non rende applicabile l'ipotesi criminosa ex art 594 cod.pen. (ingiuria), la quale viceversa tutela l'onore e il decoro della persona offesa. Invero, le due fattispecie criminose non sono legate dal mero principio di specialità, dovendosi piuttosto parlare di assorbimento del reato di ingiuria in quello di oltraggio (dal momento che il reato assorbente, pur regolando fatti altrimenti previsti da una fattispecie astratta affine più generica, prevede però, anche fatti non punibili in base alla seconda norma); nel caso di specie, pertanto, la "abrogatio criminis" non dà luogo ad una ipotesi di successione di leggi nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1999, n. 13349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13349 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 14.10.1999
Dott. Francesco Provvidenti Consigliere SENTENZA
Dott. Alfonso Amato Consigliere N.1.766
Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N.41.883/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZI LU, n. a Milano l'1.7.'70, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 12.6.'98. Visti gli atti, udite in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Sandro Occhionero e sentito il sostituto procuratore generale, Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di oltraggio e il rigetto del ricorso per il resto, la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento processuale
1. Infatti, all'origine del procedimento, risalgono al 1^ maggio 1991 e accaddero durante la manifestazione indetta per la Festa del Lavoro in Piazza del Duomo a Milano, alla quale partecipavano anche numerosi aderenti al centro sociale "Leoncavallo". Questi ultimi giunsero in piazza in coda al corteo dei lavoratori e si diressero verso il palco, disposti frontalmente per due file, seguite dal resto del gruppo con uno striscione e da un camioncino, che trasportava dei bastoni e dei caschi. I manifestanti della seconda fila indossavano caschi da motociclista, cappucci e sciarpe pugnavano orizzontalmente al corpo dei bastoni. Altri manifestanti nel gruppo che seguiva erano egualmente travisati. Giunti dinnanzi alle transenne, poste a protezione del palco occupato da alcuni rappresentanti sindacali, iniziarono a scandire slogan, inneggiando a "potere operaio", ad urlare "venduti, venduti" e "scemi, scemi" e a lanciare monetine, bulloni e altri oggetti. Tentarono, quindi, di sfondare le transenne e si scontrarono con il servizio d'ordine del sindacato. A quel punto degli agenti di polizia, presenti alla manifestazione in assetto d'ordine pubblico, caricarono gli aggressori e li dispersero nella piazza. Alcuni "leoncavallini" (denominazione gergale dei frequentatori del centro sociale) si radunarono in un gruppo più ristretto tra il sagrato del Duomo e la fermata della metropolitana. Qui, temendo che il commissario per di OD e alcuni agenti della Digos che si stavano avvicinando potessero riconoscerli, si scagliarono contro di loro, colpendoli con bastoni, pugni e calci.
2. In conseguenza di questi eventi furono incriminati MA CU con ventuno coimputati, tutti aderenti o vicini al centro sociale "Leoncavallo", per rispondere delle lesioni procurate a sindacalisti e agenti e funzionari di polizia (tra i quali il OD) e di altri reati connessi. Vennero, quindi, processati e condannati in primo grado per gran parte dei delitti a loro ascritti con sentenza del Pretore di Milano del 19.5.'97.
Nel successivo giudizio d'appello, il procedimento
contro
LU ZI è stato stralciato da quello
contro
MA CU e gli altri, per nullità della notificazione del decreto di citazione dinnanzi alla Corte d'Appello di Milano.
Il ZI è rimasto in seguito contumace e all'udienza del 12.6.'98 la corte ha pronunciato sentenza, con la quale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. Esclusa l'aggravante dell'arma impropria, ha dichiarato improcedibile per mancanza di querela l'azione penale, promossa nei suoi confronti per il reato di lesioni lievissime in danno dell'assistente di polizia Esposito. Ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per gli altri episodi di lesioni e oltraggio. Ha ridotto la pena a lui inflitta ad un anno, cinque mesi e quindici giorni di reclusione.
3. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
Con il 1^ motivo, proposto per violazione ed erronea interpretazione degli artt. 585, 185 n. 3 c.p.p., eccepisce nuovamente le nullità già dedotte con l'appello e impugna contestualmente l'ordinanza di rigetto del 12. 6.'98, osservando:
- che la sentenza del pretore era stata impugnata dal solo difensore;
- che la corte aveva dichiarato la nullità della notificazione del primo decreto di citazione in appello, avendo accertato che era stata effettuata presso il difensore non domiciliatario;
- che, pertanto era nulla anche la notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado, a lui diretti, perché affetta dal medesimo vizio;
- che di conseguenza erano nulli anche tutti gli atti successivi ed egli era tuttora in termini per proporre personalmente appello. Con il 2^ motivo, ZI, deduce formalmente i vizi di erronea interpretazione dell'art. 487 n. 2 c.p.p., e di violazione dell'art.161 n. 2 c.p.p. e dell'art. 604 c.p.p. e ripropone - impugnando contestualmente l'ordinanza di rigetto della corte - l'eccezione di nullità assoluta della controcitazione nei suoi confronti a comparire in un'aula diversa da quella originariamente fissata per l'udienza del 5.2.'96, e conseguentemente del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi.
Egli ritiene che - anche se il procedimento era stato rinviato in udienza a data fissa al 5.2.'96 dopo la dichiarazione di contumacia - il difensore non era tuttavia legittimato a rappresentarlo, perché non era stato ancora aperto il dibattimento. A suo avviso, in quella fase, non era ammissibile un rinvio dell'udienza in senso tecnico dandone comunicazione al difensore, ma era necessaria una controcitazione dell'imputato nelle forme previste per la citazione in udienza.
Sostiene con il 3^ motivo, proposto per vizi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 361 c.p.p., 110 e 40 c.p., che la corte era incorsa in vizi di motivazione e nella violazione dei citati articoli:
a) avendo attribuito un'irragionevole rilevanza probatoria alla documentazione visiva, inidonea all'esatta ricostruzione dei fatti (inizio degli scontri, occasionalità o preordinazione dell'azione, concorso degli imputatì nei singoli episodi) per l'incompletezza e l'arbitrarietà della scelta delle immagini fotografate, filmate o riprese col mezzo televisivo dogli operatori;
b) avendo ritenuto illogicamente valida la sua identificazione (anche fotografica), nonostante che i tesi avessero dichiarato che indossava il casco e aveva il viso coperto da una sciarpa;
c) avendo esorbitato dall'ambito della norma processuale nell'attribuire valore di prova ai riconoscimenti fotografici;
d) avendo omesso di motivare sul punto specifico della sua partecipazione come concorrente ai singoli episodi di aggressione contestatigli.
Con il 4^, 5^ e 6^ motivo ZI prospetta altri vizi di motivazione e violazione degli artt. 40, 43 e 431 c.p. ed erronea interpretazione degli artt. 4 L. 110/1975 e 585 c.p.p., nonché dell'art. 62 bis c.p. In particolare contesta: a) la scarsa attendibilità del LU (ispettore di polizia da lui colpito con un calcio al collo;
b) la sua partecipazione all'oltraggio in danno del commissario OD;
c) la sua consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale, rivestita dal OD e dal LU;
d) la mancanza di motivazione in ordine all'aggravante dell'uso di armi improprie (bastoni); e) l'irragionevole diniego delle generiche.
Motivi della decisione
4. Osserva preliminarmente la Corte che il reato di oltraggio è depenalizzato ai sensi dell'art. 18 co. 1 della L. 25.6.'99 n. 205. Va, però, ai fini della pronuncia risolta in primo luogo la questione degli effetti della norma in oggetto, diversi a seconda che si ritenga che sia stato abrogato il reato o che vi sia stata una successione di leggi penali nel tempo. La risposta va ricercata nell'esatta determinazione della relazione tra le fattispecie affini dei reati di oltraggio, art. 341 c.p., e di ingiuria aggravata perché commessa contro un pubblico ufficiale, artt. 594 e 61 n. 10 c.p.. La giurisprudenza e la dottrina hanno sempre escluso il concorso formale di reati tra le due figure e ritenuto invece che ricorra nel caso di specie il concorso apparente di norme. La questione si è posta in particolare in ordine al rapporto tra la figura dell'oltraggio e dell'ingiuria militare di cui all'art. 226 cod. pen. mil. di pace, risolta nel senso indicato della esclusiva definizione giuridica del fatto ai sensi del 341 c.p. (e della giurisdizione del giudice ordinario) in caso di offesa arrecata da un militare all'onore e al prestigio di altro militare a causa o nell'esercizio delle funzioni attribuitegli per la qualità concorrente di pubblico ufficiale (interpretazione risalente alla sentenza n. 26 del 26.6.'54 della Sez. Unite, rv. 097427 e ribadita anche di recente da Sez. I sent. n. 13. 567 del 25.7.95, rv. 202341). La prevalente giurisprudenza e la dottrina più tradizionale ritengono che il concorso o il conflitto apparente di norme - regolato nella disposizione contenuta nell'art. 15 c.p. - sia identificabile esclusivamente, utilizzando il criterio della specialità. È quindi decisiva l'interpretazione dell'ambito di operatività della citata disposizione e della correlazione della stessa con il secondo e terzo comma dell'art. 2 c.p.. È noto che i presupposti del conflitto apparente sono due:
l'unicità del fatto regolato e la pluralità di norme che ad una prima valutazione "regolano la stessa materia". Ai sensi dell'art. 15 esso si risolve con l'applicazione" (del)la legge o (del)la disposizione di legge speciale (che) deroga alla legge o alla disposizione di legge speciale, salvo che sia altrimenti stabilito". Per materia regolata si intende in genere il fatto, anche se alcune sentenze hanno affermato che l'identità della materia implica la comunanza di bene giuridico protetto. È un'interpretazione questa che non può essere recepita, non avendo alcun conforto nella normativa vigente. Si è ritenuto pure che l'identità vada intesa come medesimo fatto concreto riconducibile a due fattispecie diverse regolate dalla disposizione speciale e da quella generale, sulla quale prevale la prima ma anche questa impostazione contrasta con la norma, non potendo questo rapporto astratto tra norme - legislativamente disciplinato - avere un carattere meramente eventuale e dipendere da un caso concreto. Infatti, come è stato lucidamente osservato, il rapporto di specialità tra due norme è un rapporto tipizzato tra fattispecie astratte ed esiste o non, senza che possa riscontrarsi una terza ipotesi.
È inevitabile concludere che il codice disciplina in modo esplicito il conflitto apparente solo in riferimento alla ipotesi di concorso di una disposizione generale con una disposizione speciale, nel quale quest'ultima regola una fattispecie astratta di reato, che contiene tutti gli elementi costitutivi della prima ed altri propri specializzanti. Così come è inevitabile concludere che in questi casi l'abrogazione della fattispecie speciale di reato determina l'applicazione della fattispecie generale per effetto di una successione di lezzi nel tempo ex art. 2 co. 3 c.p.. Peraltro il criterio di specialità nella concretezza della materia penale e della prassi giudiziaria non assorbe tutte le situazioni di concorso apparente e questa è la ragione del ricorso al concetto di identità della materia come identità del fatto concreto.
Perciò al Collegio appare esatta e corrispondente a numerose decisioni (anche in ordine alla correlazione tra oltraggio e ingiuria) l'opinione dottrinaria dell'esistenza nel sistema di situazioni di conflitto apparente di norme, regolato dai criteri generali non espressamente codificati ma conformi ad un'interpretazione sistematica, della sussidiarietà e della consunzione o, con espressione più usuale nella prassi, dell'assorbimento.
Quest'ultimo criterio ricorre quando la fattispecie astratta assorbente, pur regolando nella maggioranza dei casi - per la presenza di elementi specializzanti - fatti altrimenti disciplinati da una fattispecie astratta affine più generica, prevede però come reato anche fatti non punibili con la seconda norma, qualificata erroneamente nella prassi come generale. Alle fattispecie regolate dal criterio dell'assorbimento non è applicabile quindi il terzo comma dell'art. 2, che presuppone a propria volta una identità del fatto (quanto meno negli elementi essenziali) astrattamente regolato da leggi diverse, cosicché l'abrogazione della disposizione di legge assorbente determina ai sensi del secondo comma una abolitio criminis e non una successione di leggi penali.
Questo criterio si applica al rapporto tra oltraggio e ingiuria. Infatti l'offesa del prestigio del pubblico ufficiale è un elemento essenziale della fattispecie, alternativo all'offesa dell'onore personale del pubblico ufficiale. Esso e sufficiente da solo ad integrare l'elemento materiale dell'oltraggio. L'offesa al prestigio è cosa ben diversa da quella diretta all'onore (inteso in senso lato come comprensivo dell'onore e del decoro). Basti pensare all'uso gergale di un linguaggio volgare o di modi abitualmente scortesi, ritenuti in giurisprudenza sufficienti per commettere oltraggio e non altrettanto per commettere ingiuria nei confronti di un privato, in considerazione della natura plurioffensiva del primo e dell'interesse pubblico ad una correttezza di modi e in genere al rispetto dei consociati nei confronti di coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni.
Ritiene, pertanto, il collegio che l'art. 18 co. 1 della L. 25.6.'99 n. 205 abbia abolito la fattispecie di reato in esame e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine al reato di oltraggio, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, e va eliminata, di conseguenza, la relativa pena, nella misura di mesi quattro e giorni quindici di reclusione.
5. Per il resto il ricorso è infondato.
La corte d'appello, ammessa (implicitamente) la "irritualità della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado" ha motivato con ordinanza del 12.6.'98 il rigetto dell'eccezione, riproposta dal ricorrente con il primo motivo affermando "che l'imputato... (aveva) esercitato il... diritto di impugnazione conferendo specifico mandato al difensore in data 9.7.'97 (... dep. il 16.7.'97)" e concludendo che, per effetto della presentazione dell'appello da parte del difensore, "...(aveva) esaurito il suo diritto all'impugnazione".
La decisione ricalca uno specifico precedente (Sez. II, sent. 5.03 5 del 19.1.'97, rv. 209.422), con il quale la Cassazione ha riaffermato il principio dell'unicità dell'impugnazione, in forza del quale la rituale proposizione di essa da parte del difensore del contumace, che gli abbia rilasciato tempestivamente ex art. 571.3 c.p.p. lo specifico mandato, consuma anche il diritto dell'imputato all'impugnazione, indipendentemente dalla validità o nullità della notificazione dell'estratto contumaciale. Si tratta di un orientamento espresso in altre pronunce, ad esempio dalla Sesta Sez. (sent.
2.490 del 21.8.'95, rv. 202.774), che in riferimento all'appello dell'ordinanza di proroga della custodia cautelare ha riaffermato come principio generale che "non è ammissibile l'impugnazione proposta personalmente dalla parte con un proprio autonomo atto... dopo che il difensore abbia esercitato esaurendolo il diritto di impugnazione".
D'altronde l'eccezione è infondata, anche a sostenere che il codice consenta la proposizione concorrente dell'impugnazione sia da parte dell'imputato che da parte del difensore. Infatti, più semplicemente si può rilevare che, a prescindere da ogni altra questione, il rilascio dopo la pronuncia e il deposito della motivazione della sentenza contumaciale (come nel caso di specie) del mandato speciale al difensore per impugnare aveva sanato qualsiasi nullità di notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza e al limite gli effetti invalidanti dell'omissione stessa dell'avviso ai sensi dell'art. 183 lett. b) c.p.p., essendosi "la parte... avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato".
Anche in relazione all'eccezione, riproposta con il 2^ motivo di ricorso la corte d'appello ha correttamente deciso sul punto. E, infatti ai sensi dell'art. 486 co. 4 c.p.p. il rinvio a udienza fissa è sempre e comunque un rinvio in senso tecnico e non comporta una nuova citazione per coloro che devono considerarsi presenti, anche se non sono stati ancora esauriti gli atti introduttivi, e tra costoro è ricompreso l'imputato dichiarato contumace che è rappresentato ex lege dal difensore in applicazione dell'art. 487 co. 2 c.p.p.. D'altronde, in assenza di una disposizione che differisca ad un momento successivo gli effetti della dichiarazione di contumacia, la statuizione, ex art. 487 co. 2, in forza della quale "l'imputato... è rappresentato dal difensore nel dibattimento" è troppo generica per ritenere che il potere di rappresentanza del difensore non abbia esclusiva origine dalla constatazione della contumacia e dalla concreta assunzione della difesa, ma sia subordinato alla successiva dichiarazione di apertura del dibattimento. Ritiene perciò il Collegio di condividere l'orientamento già espresso in tal senso dalla Corte, secondo il quale, pur non esauriti gli atti introduttivi, ma dichiarata la contumacia, non è necessaria una nuova citazione dell'imputato e basta che sia data comunicazione orale del rinvio a data fissa al difensore che lo rappresenta (Cass., Sz. III, sent.
3.980 del 5.4.'94). Nè vi era necessità di una nuova citazione dell'imputato a causa del mutamento dell'aula di udienza, perché questa variazione del luogo è stata comunicata ad integrazione di un avviso di rinvio già ritualmente dato al soggetto che lo rappresentava. Gli altri motivi possono essere esaminati congiuntamente. Il terzo si risolve in una critica alla motivazione ed è infondata, perché la corte d'appello ha valutato sia analiticamente che globalmente le prove e i dati, emersi dalle fotografie, dai filmati e dalle riprese, e gli accertamenti hanno trovato riscontro in precise deposizioni testimoniali.
Il motivo è invece generico in ordine alla dedotta violazione dell'art. 361 c.p.p.. Infatti, per orientamento pacifico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante, e, quindi, anche da ricognizioni non formali, riconoscimenti fotografici (Cass. Sz. I, sent. 1.680 dell'8.6.'93, rv. 194.416), filmati e riprese televisive.
Quanto al quarto, quinto e sesto motivo - preclusa ogni valutazione sui punti dell'impugnazione relativi all'oltraggio - ogni altra questione prospettata è infondata, sia in ordine all'inattendibilità del LU, che ha visto il proprio aggressore (e si tratta di un accertamento di fatto congruamente motivato), sia in relazione alla censura (anch'essa in punto di fatto) del preteso dubbio sulla percezione da parte dell'imputato di esse, si scontrato con funzionari di polizia. Ed è infondata anche la prospettazione di carenza di motivazione sul diniego delle generiche, ampiamente giustificato dalla valutazione della personalità del reo e della gravità dei fatti.
Da ultimo va osservato che è errata in diritto la deduzione di carenza di motivazione per ogni singolo episodio dell'uso dell'arma impropria.
È accertato che il ZI ha concorso all'aggressione ai sindacalisti ed è in relazione a questo scontro che gli è stata contestata per i singoli episodi di lesioni volontarie l'uso dell'arma impropria. Documentazione visiva e deposizioni testimoniali hanno consentito ai giudici di accertare che gli aggressori agirono avvalendosi dell'uso di bastoni. Quindi, come hanno concluso i giudici di merito, l'azione di coloro che hanno fatto uso delle armi improprie si è attuata con la consapevole partecipazione di tutti i componenti del gruppo, che devono risponderne ai sensi dell'art. 118 c.p.. Per le ragioni indicate il ricorso - annullata senza rinvio la sentenza limitatamente all'oltraggio ed eliminata la relativa pena - deve essere rigettato per il resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di oltraggio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, elimina la pena nella misura di mesi quattro e giorni quindici di reclusione e rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 1999