Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1999, n. 13349
CASS
Sentenza 14 ottobre 1999

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Anche nel caso in cui non vi sia stata apertura del dibattimento ed il processo sia stato rinviato "ad udienza fissa", non è necessaria nuova citazione per l'imputato dichiarato contumace, il quale, essendo tra coloro che devono considerarsi presenti, è rappresentato dal difensore, cui è sufficiente sia data comunicazione orale della fissazione della nuova udienza.

Poiché il delitto di oltraggio è stato abolito dall'art 18 della legge 25.6.1999 n. 205 e poiché esso tutelava alternativamente il prestigio o l'onore del pubblico ufficiale, la sua abrogazione non rende applicabile l'ipotesi criminosa ex art 594 cod.pen. (ingiuria), la quale viceversa tutela l'onore e il decoro della persona offesa. Invero, le due fattispecie criminose non sono legate dal mero principio di specialità, dovendosi piuttosto parlare di assorbimento del reato di ingiuria in quello di oltraggio (dal momento che il reato assorbente, pur regolando fatti altrimenti previsti da una fattispecie astratta affine più generica, prevede però, anche fatti non punibili in base alla seconda norma); nel caso di specie, pertanto, la "abrogatio criminis" non dà luogo ad una ipotesi di successione di leggi nel tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1999, n. 13349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13349
    Data del deposito : 14 ottobre 1999

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