Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 7368
CASS
Sentenza 18 gennaio 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prostituzione minorile, rientra nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire. (Fattispecie di prestazione chiesta ed ottenuta via telefono).

Commentario1

  • 1Costretta alla masturbazione via chat: è violenza sessuale a distanza (Cass. 37076/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 settembre 2020

    L'attività di prostituzione che si caratterizzi per atti sessuali che la persona retribuita a tal fine compia su se stessa o su terzi ben può essere svolta "a distanza", ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per via telefonica Il reato di violenza sessuale, consistente nel compimento, da parte della persona offesa, di atti sessuali su se stessa, essere commesso anche a distanza, ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica. Il fatto che la condotta di violenza costitutiva del reato di violenza sessuale sia realizzata "a distanza" …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 7368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7368
Data del deposito : 18 gennaio 2012

Testo completo