Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di prostituzione minorile, rientra nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire. (Fattispecie di prestazione chiesta ed ottenuta via telefono).
Commentario • 1
- 1. Costretta alla masturbazione via chat: è violenza sessuale a distanza (Cass. 37076/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 settembre 2020
L'attività di prostituzione che si caratterizzi per atti sessuali che la persona retribuita a tal fine compia su se stessa o su terzi ben può essere svolta "a distanza", ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per via telefonica Il reato di violenza sessuale, consistente nel compimento, da parte della persona offesa, di atti sessuali su se stessa, essere commesso anche a distanza, ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica. Il fatto che la condotta di violenza costitutiva del reato di violenza sessuale sia realizzata "a distanza" …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 7368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7368 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 132
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 22158/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) L.S. nato il (omesso) ;
2) C.V. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 14.12.2010 della Corte di Appello di Torino;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amoresano Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
sentito il difensore di parte civile, avv. Dante Enrico in sost. avv. Bossi Claudio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore degli imputati, avv. Metafune Daniele anche in sost. avv. Giacovelli Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 20.1.2010 il GUP del Tribunale di Verbania condannava L.G. e C.V. , applicata la diminuente per la scelta del rito e riconosciute al solo L. le circostanze attenuanti generiche, il primo alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa ed il secondo alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 600 bis c.p., loro rispettivamente ascritto, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consistite nell'offrire in più occasioni, tramite SMS, nel corso di conversazioni telefoniche ed incontri, a S..M. , F..F. , V.S. e G.V. , tutte di età
inferiore agli anni diciotto, somme di denaro a fronte di prestazioni sessuali, nonché nel compiere con le stesse atti sessuali in cambio di denaro e ricariche telefoniche, le induceva alla prostituzione. La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del GUP, riqualificati a titolo di tentativo i fatti commessi in danno di F.F. , ascritti al L. e quelli in danno di V.S.
ascritti al C. , rideterminava la pena in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed Euro 7.800,00 di multa per L. ed in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 11.400,00 di multa per C. , confermando nel resto l'impugnata sentenza, ivi comprese le statuizioni civili. Dopo aver richiamato la ricostruzione della vicenda effettuata dai primi giudici, riteneva la Corte territoriale infondati i motivi di appello.
Rilevava, innanzitutto, che erano fuorvianti tematiche attinenti ad ipotesi di favoreggiamento o sfruttamento, risultando contestato solo il reato di induzione alla prostituzione minorile che, come affermato dalla S.C., può essere integrato anche attraverso un'opera di persuasione sottile e subdola al compimento, da parte del minore, di atti sessuali. Tale condotta risultava ampiamente provata dalle risultanze processuali ed in particolare dalle dichiarazioni delle minori e dagli atti di indagine. Quanto al trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche erano state già generosamente concesse al L. per la sola incensuratezza, mentre non potevano essere concesse al C. per i precedenti penali e per la gravità dei fatti.
2) Ricorre per cassazione C.V. , denunciando, con il primo motivo, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, l'erronea applicazione dell'art. 600 bis c.p., comma 1, e la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'attività induttiva. La stessa Corte territoriale ha riconosciuto che in favore di G.V. non vi è stata alcuna promessa o dazione di denaro per ottenere prestazioni sessuali;
le altre tre ragazze hanno escluso di avere avuto rapporti sessuali;
ne' può parlarsi di tentativo mancando l'attività di induzione. Nè tanto meno può ritenersi integrato il reato contestato per il solo fatto di aver elargito ricariche telefoniche per ricevere telefonate erotiche, durante le quali il ricorrente si sarebbe masturbato (la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale riguarda ipotesi di collegamento telematico in cui il soggetto attivo ed il soggetto passivo erano in grado di interagire).
La motivazione, poi, è assolutamente carente in ordine all'attività di induzione. Secondo la giurisprudenza della S.C., richiamata dalla stessa sentenza impugnata, è necessaria un'attività di persuasione sottile o subdola. Ma tale non può certamente considerarsi la richiesta di avere rapporti sessuali non completi in cambio di consegna di denaro o ricariche telefoniche. Tutt'al più è configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 600 bis c.p., comma 2. Con il secondo motivo denuncia la mancanza e/o la illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo i precedenti penali o remoti o di scarsa rilevanza ed essendo inconferente il richiamo al titolo del reato.
2.1) Ricorre, a sua volta, per cassazione L.G. , a mezzo del difensore. Dopo un riepilogo della vicenda processuale, denuncia la inosservanza dell'art. 600 bis c.p., commi 1 e 2, art. 521 c.p.p., nonché la illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale, richiamata la giurisprudenza della S.C., ritiene che dalle risultanze processuali emerga la condotta persuasiva, sottile e subdola, idonea ad integrare il reato contestato. Non tiene conto la Corte di merito che, per essere sottile e subdola, la condotta del soggetto attivo deve incidere in modo invasivo sulla sfera volitiva al punto da privare il soggetto passivo di una autonoma capacità decisionale e che si ponga come antecedente logico dell'atto sessuale. L'imputato si è limitato a richiedere prestazioni sessuali in cambio di denaro, senza alcuna induzione, per cui la Corte territoriale ha erroneamente applicato l'art. 600 c.p., comma 1 bis, difettando la condotta induttiva. Chiede, pertanto, che il fatto venga ricondotto nell'ipotesi di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2 e che la pena venga ridotta nei limiti per poter beneficiare della sospensione.
3) I ricorsi sono manifestamente infondati.
3.1) Il C. ripropone in questa sede di legittimità la tesi, già sviluppata con i motivi di appello, secondo cui era da escludere il compimento di atti sessuali con le minori. Tali censure non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 16.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati. Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così condivisibilmente Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007-Vignaroli). 3.1.1) La Corte territoriale, con un esame approfondito delle risultanze processuali, derubricata la condotta in danno di V.S. in tentativo, ha evidenziato che, nel caso della G. , l'imputato ottenne un atto sessuale consistente nella masturbazione (pag.17 e 19 sent.) e che nei confronti della F. e della M. egli soddisfo i suoi istinti sessuali interagendo telefonicamente con le minori, richiedendo una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido (pag.20 sent.). Nella nozione di prostituzione deve farsi rientrare, invero, qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono trovarsi addirittura in luogo diverso. Unica condizione è la possibilità di interagire tra di loro.
È vero che la pronuncia richiamata dalla Corte territoriale riguarda l'ipotesi di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza ("Le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati, assumono il valore di atto di prostituzione e configurano il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet o ne abbiano tratto guadagno, atteso che è irrilevante il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi in quanto il collegamento in videoconferenza consente all'utente di interagire con chi si prostituisce in modo tale da poter richiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale a pagamento" (Cass. pen. Sez. 3 n. 25464 del 22.4.2004). La possibilità di interagire non è, pero, esclusa dal ricorso al solo collegamento telefonico;
e la Corte territoriale, da un lato, ha evidenziato come l'imputato otteneva di essere assecondato nella propria masturbazione "rispondendo ad interrogativi sconci e profferendo frasi erotiche al telefono" (le dichiarazioni di F.F. erano in tal senso assolutamente esplicite "Mi disse che si stava slacciando i pantaloni, che si stava prendendo il suo pene che aveva iniziato a masturbarsi, nel frattempo mi chiedeva di assecondarlo dicendogli che a mia volta mi stavo toccando anche nelle parti intime. Ad un certo punto mi disse che era venuto, aggiungendo che ero stata bravissima.."pag.l8 sent.), e dall'altro, che trattandosi di prostituzione minorile, a maggior ragione è configurabile l'atto di prostituzione ottenuto "con l'indotto superamento della naturale ritrosia a mercificare il proprio corpo.".
3.2) In ordine alla configurabilità dell'ipotesi contestata di cui all'art. 600 bis, comma 1, ad evitare inutili ripetizioni, si impone una trattazione congiunta dei motivi di ricorso del L. e del C. , dal momento che le doglianze riguardano la asserita mancanza di un'attività di induzione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1 non è necessario che il soggetto passivo sia avviato ad avere rapporti a pagamento con una pluralità indiscriminata di persone, essendo sufficiente che l'agente convinca il minore a fare mercimonio del suo corpo. Quindi il reato può sussistere anche nel caso in cui il minore compia atti sessuali a fronte di una controprestazione soltanto con chi l'abbia indotto a ciò".."...Ciò porta sul piano dell'interpretazione sistematica ad identificare nella condotta di induzione qualsiasi comportamento che valga a spingere o solo ad incoraggiare il minore a compiere atti sessuali a fronte di una controprestazione" (Cass.pen.sez.3 n. 4235 dell'11.1.2011). E "anche la semplice dazione di denaro può essere sufficiente a persuadere un minore a consentire ad atti sessuali e può quindi costituire induzione" (Cass. pen. sez. 3 n. 26216 del 19.5.2010; conf. Cass. Sez. 3 n. 18315 del 14.4.2010). La Corte territoriale ha evidenziato, attraverso l'esame delle dichiarazioni testimoniali delle minori, come gli imputati non si fossero limitati alla mera corresponsione di denaro in pagamento di prestazioni sessuali, ma avessero esercitato (il L. ) "una raffinata attività di convinzione e di prospettazione.." (pag. 7) per indurre le minori a superare "la ritrosia naturale ad avere rapporti sessuali con un uomo maturo" (pag.10) ed (il C. ) "una insidiosa opera di insistenza e di pressione psicologica...tesa a vincere la resistenza delle minori..." (pag.19).
3.3) Quanto alle circostanze attenuanti generiche invocate dal C. , va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, il giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
La Corte territoriale ha correttamente esercitato il suo potere discrezionale nella determinazione della pena, evidenziando che erano ostativi i numerosi ed anche gravi precedenti penati dell'imputato e che la pericolosità sociale del prevenuto, già dagli stessi emergente, trovava conferma nella particolarmente allarmante gravità dei fatti di cui alla contestazione.
3.4) I ricorsi debbono quindi essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell'art.616 c.p.p., nonché alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalle costituite parti civili, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA e accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido, delle spese alla parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012