Sentenza 6 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' OLO TALIANO0 1 5 97 /02 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PENSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Dl REVERSIBILITA' TRA aposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONIUGI R.G.N. 849/00 bt. Rosario DE MUSIS Presidente Pt. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere - Consigliere Cron. 4055 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Ud. 26/09/2001Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL MASCHERINO 12, presso l'avvocato LUIGI MONTAGNARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALUSSOGLIA, giusta procura in calce alGIORGIO ricorso;
ricorrente
contro
TE AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al 2001 controricorso;
1967 controricorrente
contro
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO- E.N.P.A.L.S.; - intimato avverso la sentenza n. 1434/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Vincenzo udienza del 26/09/2001 dal PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Montagnaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ricci, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, rigetto del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 28 aprile 1997 la signora DA VO chiese al Tribunale di Torino, nei con- fronti della signora RI NE, l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità afferente al- la pensione già goduta dall'ex coniuge, VI Stor- chi, che aveva sposato nel luglio 1946 e dal quale era poi divorziata il 12 novembre 1979, restando beneficia- 2 assegno divorzile di lire 495.000 mensili. ria di un Aggiunse che successivamente lo OR aveva contrat- matrimonio con la NE (14 febbraio to un nuovo 1980) e, dopo 16 anni dalle seconde nozze era deceduto (il 27 novembre 1996). La NE si costituì in giudizio e, contrastata la domanda, eccepi, fra l'altro, che nel calcolo della durata dei due rapporti matrimoniali si sarebbe dovuto tenere conto del periodo di convivenza prematrimoniale tra la NE e lo OR. Con sentenza 27 aprile 1998, depositata il 26 giu- gno 1998 il Tribunale assegnò alla VO la quota del 66,66% della pensione di reversibilità dello OR, disponendo che l'Enpals versasse la somma corrisponden- te alla NE a decorrere dal mese successivo alla notificazione della sentenza. Avverso questa decisione la NE propose impu- gnazione, insistendo fra l'altro sulla necessità che si tenesse conto, ai fini del decidere, della convivenza prematrimonale senza soluzione di continuità con il successivo periodo di vita coniugale. La VO, costituitasi, resistette alla domanda e, in via incidentale, chiese che l'assegnazione della quota della pensione di reversibilità decorresse dal mese successivo a quello della morte dello OR, con Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.849 2000) 3 la corresponsione degli interessi legali dalle singole scadenze dei ratei di pensione sino al momento del sal- do. La NE eccepì la novità della domanda relativa agli interessi. Con sentenza depositata il 20 ottobre 1999 la Corte d'appello di Torino rigettò l'impugnazione principale e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dispose che la quota della pensione di reversibilità assegnata alla VO decorreva dalla liquidazione della pensione afferente allo OR, e condannò la NE a restituire l'importo corrispondente dal mese di dicembre 1996 sino all'effettivo pagamento della quota assegnata alla VO, con gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di pensione. La Corte, sull'appello principale, osservò che era applicabile il criterio matematico-temporale stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.159 del 1998. Sull'appello incidentale, rilevò che il momento della decorrenza dell'attribuzione della quota doveva essere individuato in quello della liquidazione della pensione di reversibilità, e, quanto al decorso degli interessi legali sulle somme da restituire, che l'eccezione di inammissibilità risultava infondata, in quanto nella memoria depositata il 9 gennaio 1996 dall'avvocato Rolle (costituitosi in sostituzione del Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.849 2000) 4 precedente difensore) si faceva espressamente cenno a tale domanda e la NE nulla aveva eccepito al ri- guardo. Avverso questa pronuncia, notificata l'otto novem- bre 1999, la sig.ra RI NE ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. Ha resistito con controricorso la sig.ra DA VO. La ricorrente ha depositato memorie. Motivi della decisione 1. Col primo motivo del ricorso la ricorrente denun- cia la violazione dell'art.9 della legge 898/70 e vizi di motivazione. Rilevato che il matrimonio tra la Vot- tero e lo OR era durato 33 anni, e che quello tra la NE e lo OR 17 anni;
che la convivenza di quest'ultimo con la VO era cessata il 12 giugno 1972 e che dallo stesso momento era iniziata la convi- venza della NE con lo OR, la ricorrente, per un verso, deduce, anche con riferimento alla sentenza costituzionale 419/99 intervenuta sulla questione de qua nelle more del giudizio, che l'espressione "durata del rapporto" era comprensiva del periodo di convivenza more uxorio;
e che, comunque, si dovevano considerare tutti gli elementi utili per stabilire la più equa ri- partizione della quota e non fermarsi al mero calcolo aritmetico della durata legale del matrimonio, non po- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.849 2000) 5 tendo quello temporale essere l'unico elemento di valu- tazione del giudice. Per altro verso e correlativamen- te, deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto consi- derare tutti gli aspetti fattuali della vicenda. La censura è fondata alla stregua e nei limiti di cui alle seguenti considerazioni. La Corte d'appello ha affermato che nella riparti- zione della quota da attribuire alle aventi diritto di doveva applicare rigorosamente il criterio matematico- temporale, senza tenere conto di altri criteri di valu- tazione. I principi applicati alla fattispecie sono conformi ai criteri interpretativi enunciati da questa Corte con la sentenza del 12 gennaio 1998, n.159 a Sezioni unite. Secondo questi criteri, nella ripartizione del tratta- mento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato non può essere utilizzato un parame tro diverso da quello della "durata del rapporto", OS- sia del semplice dato numerico rappresentato dalla pro- porzione tra le estensioni temporali dei rapporti ma- trimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge. Le Sezioni unite hanno fondato l'affermazione del princi- pio sul dato letterale dell'art. 9, comma 3, della leg- introdotto ° dicembre 1970, n.898, nel testo ge 1 dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n.74, e sul man- Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.849 2000) cato richiamo, nel contesto di quel comma, degli ele- menti di cui al sesto comma dell'art.5%; dato letterale ribadito, secondo la Corte, dall'esegesi sistematica e coerente con l'interpretazione del quadro normativo;
la durata del matrimonio - intesa come durata legale del matrimonio risultando l'unico criterio coerente con le caratteristiche ontologiche della nuova disciplina. Come è noto, sul problema è intervenuta, in sede di verifica della legittimità costituzionale della norma, il giudice delle leggi, che, con sentenza 4 novembre 1999, n. 419, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dell'art.9, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costi- tuzione. Secondo la Corte costituzionale, la norma in esame, pur imponendo al giudice di tenere presente l'elemento temporale di durata dei rispettivi matrimoni, non po- stula che la ripartizione del trattamento di reversibi- lità tra gli aventi diritto debba essere effettuata sulla base del criterio matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni, e in rigorosa proporzione coi relativi periodi, escludendo l'adozione di altri elementi di valutazione, anche in funzione di mera emenda o di correzione del risultato conseguito. Ha rilevato, infatti, che il legislatore ha inteso Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.849 2000) 7 assicurare all'ex coniuge, cui sia stato attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno eco- nomico correlato al permanere di un effetto della soli- darietà familiare, mediante la reversibilità della pen- sione che trae origine da un rapporto previdenziale an- teriore al divorzio, o di una quota di tale pensione, qualora esista un coniuge superstite che abbia diritto alla reversibilità. Ha pure osservato che, nella valu- tazione complessiva del fenomeno, non si può prescinde- re dal considerare la funzione solidaristica svolta dalla pensione di reversibilità: nei confronti del CO- niuge superstite, come una sorta di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento già assicurato dal reddito del coniuge 1 deceduto;
nonché nei confronti dell'ex coniuge, cui è riconosciuta la continuità nel sostegno e la conserva- zione del diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Il Collegio ritiene che ragioni di coerenza siste- matica dell'ordinamento impongono di riconsiderare, al- la luce dei suesposti rilievi, la soluzione del pro- blema, e di verificare se dal quadro normativo sia pos- sibile ricavare una interpretazione, diversa da quella accolta dalla sentenza già richiamata di questa Corte, Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.849 2000) 8 conforme ai precetti costituzionali di eguaglianza so- stanziale e di solidarietà sociale. Proprio muovendo dal carattere solidaristico della pensione di reversi- bilità, più volte sottolineato dalla Corte costituzio- nale (sentenze n.926 del 1988, n.495 del 1993, n.18 del 1998 e n. 70 del 1999) e dal significato che essa assume anche nell'ambito dell'art. 9, comma 3 come una for- ma di proiezione, oltre la morte, della funzione di so- stentamento assolta in vita dal de cuius, che persegue lo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge si ritiene di poter pervenire ad un risultato interpretativo in cui si compongono le diverse esigenze espresse dalla legge n. 898 del 1970. L'art. 9, comma 3, della legge n.898, nel testo vi- gente, stabilisce: "qualora esista un coniuge supersti- te avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento о di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.849 2000) 9 provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni (...) " . La norma prevede, quindi, che nella ripartizione della pensione di reversibilità Occorre tener conto della durata del matrimonio. Espressione che, già in base al suo valore semantico secondo l'uso linguistico generale, non appare esaustiva, ma prescrive al giudice di considerare nella valutazione del rapporto matrimo- niale del coniuge superstite e dell'ex coniuge, l'elemento temporale%;B nel senso che non sarebbe possi- bile prescinderne, e che ad esso potrà essere attribui- to, secondo le circostanze, valore preponderale ed an- che decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matemati- co;
conclusione, questa, rafforzata dal rilievo che l'espressione tenendo conto risulta utilizzata nel si- in particolare, nell'art. 5, stema della legge 898, er comma sesto, proprio con riferimento a circostanze da elementi di valutazione, sottoporre, come all'apprezzamento del giudice del merito;
e che, quando il legislatore è intervenuto per determinare in modo rigido ed automatico i criteri da seguire per le pre- stazioni patrimoniali a favore dell'ex coniuge, ha uti- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.849 2000) 10 lizzato un'espressione diversa, come nell'art. 12-bis, che, per la ripartizione dell'indennità di fine rappor- to tra il coniuge e l'ex coniuge, ha indicato il “quaranta per cento della indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro coinciso con il matrimonio". Nel suo apprezzamento il giudice potrà, dunque, ponderare ulteriori elementi, correlati alla finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utiliz- zarsi, eventualmente, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale. Se, poi, si considera che lo stesso art. 9 (comma 3) di cui G già contiene un richiamo all'assegno all'articolo 5, esigenze di coordinamento sistematico portano ad individuare nell'ambito dello stesso art.5 (comma sesto) tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale. Se, infatti, la funzione dell'assegno divorzile è eminentemente assi- stenziale (nel senso precisato da questa Corte già con la sentenza 29 novembre 1990, n.11490, a Sezioni unite, e ribadito dalla giurisprudenza successiva), anche que- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.849 2000) 11 sto profilo come ha sottolineato la più recente giu- risprudenza (Cass.14 marzo 2000, n.2920; Cass. 14 giugno 2000, n.8113; Cass.10 gennaio 2001, n.282 e Cass.2 mar- zo 2001, n.3037) deve essere suscettibile di valuta- zione in funzione correttiva del criterio, non eludibi- le, dell'elemento temporale. In quest'ottica, ed al So- lo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudi- ce del merito quale elemento da apprezzare, nel caso concreto, per una più compiuta valutazione delle situa- zioni (cfr.sent. 282/2001, cit.).
2. Resta assorbito il secondo motivo con cui la ri- corrente lamenta che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere ritualmente proposta la domanda di inte- ressi formulata dalla VO, non avendo la NE accettato il contraddittorio in merito, a nulla valendo il mancato rilievo della circostanza da parte della stessa, in quanto la domanda era stata tardivamente in una memoria non autorizzata e comunque formulata a quella in cui erano state precisate le successiva Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.849 2000) 12 conclusioni delle parti.
3. L'accoglimento, nei limiti considerati, delle censure proposte col primo motivo comporta la cassazio- ne della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice, che procederà ad un nuovo accertamento, attenendosi ai suenunciati criteri interpretativi. Il sulle spese del giudice del rinvio vorrà provvedere giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- chiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugna- ta e rinvia la causa, anche per le spese di questo giu- dizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Tori- no. Così deciso il 26 settembre 2001 in Roma, nella ca- l A mera di consiglio della prima Sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Vincenzo Proto DEPOSITATA IN CANCELLERIA * BER 2002 Oggi, IL CANCELLIERT CELLIERD Marie D обытия AR Di Nuzzu IL C Ma Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.849 2000) 13