Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8097
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività), può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto.

I contratti collettivi postcorporativi aventi efficacia "erga omnes" per effetto dei decreti presidenziali che ne hanno esteso la portata nei confronti di tutti gli appartenenti ad una determinata categoria professionale forniscono la disciplina del rapporto di lavoro, non derogabile dal contratto individuale, le cui clausole difformi, salvo che non siano più favorevoli al lavoratore, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, indipendentemente dalla iscrizione delle parti alle associazioni stipulanti.

Il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne solo l'entità, e non anche l'insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost. Spetta, tuttavia, al lavoratore l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i criteri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8097
Data del deposito : 4 giugno 2002

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