Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 3
Il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività), può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto.
I contratti collettivi postcorporativi aventi efficacia "erga omnes" per effetto dei decreti presidenziali che ne hanno esteso la portata nei confronti di tutti gli appartenenti ad una determinata categoria professionale forniscono la disciplina del rapporto di lavoro, non derogabile dal contratto individuale, le cui clausole difformi, salvo che non siano più favorevoli al lavoratore, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, indipendentemente dalla iscrizione delle parti alle associazioni stipulanti.
Il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne solo l'entità, e non anche l'insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost. Spetta, tuttavia, al lavoratore l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i criteri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8097 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FI MA, elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo Orbitelli, n. 31 presso l'Avv. Zeno Zencovich, rappresentato e difeso dall'avv. Baldo Bacca con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BE TR;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verona n. 807 in data 18 maggio 1999 (R.G. 197/1998);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.3.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Verona ha respinto l'appello di MA LF, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva accolto la domanda - proposta dall'LF, nei confronti di TR LL per il pagamento di L. 12.042.631 - limitatamente a L.
3.132.599 per trattamento di fine rapporto di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile al rapporto di lavoro dedotto in causa il c.c.n.l. invocato dall'LF, perché non vi era prova che il datore di lavoro fosse iscritto alle associazioni stipulanti;
che l'indennità di preavviso non fosse dovuta per effetto del recesso ad nutum del datore di lavoro, recesso che, per definizione, non può essere definito immotivato e illegittimo;
che le differenze retributive rivendicate non potevano essere fondate sui contratti collettivi resi efficaci erga omnes, perché causa pretendi dedotta solo in grado di appello, ne' sull'art. 36 Cost. per difetto di prova circa l'insufficienza della retribuzione ricevuta da un lavoratore dipendente di panificio, addetto alla sola consegna del pane e con orario ridotto, sicché legittimamente le parti avevano concordato la somma di L.
1.024.000 mensili come comprensiva di tutte le spettanze, quali mensilità aggiuntive, ferie e permessi.
La cassazione delle sentenza è domandata da MA LF con ricorso per tre motivi. TR LL non si è costituito nel processo di cassazione
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in ordine all'applicazione del contratto collettivo di categoria, almeno in relazione agli istituti delle mensilità aggiuntive e delle ferie, festività e permessi.
1.1. Si assume che l'applicabilità del contratto collettivo doveva ritenersi non contestata dal datore di lavoro, il quale, mediante la tesi difensiva di aver pagato tutto quanto dovuto, commisurato al ridotto orario di lavoro e alle mansioni con la corresponsione della cifra globale di L. 1.024.000 (esattamente corrispondente, del resto, alla tariffa sindacale del fattorino portapane in vigore prima dell'assunzione), aveva sostanzialmente riconosciuto i titoli della richiesta, senza nel contempo provare l'esistenza di un patto di conglobamento;
in ogni caso, per le ferie, le festività e la 13^ mensilità, la fonte del diritto era costituita dalle norme di legge e dai contratti collettivi efficaci erga omnes.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c. in tema di indennità di preavviso, per quanto concerne la motivazione della necessità di prova della illegittimità del licenziamento.
2.2. Si sostiene che il Tribunale, non avendo certamente accertato la sussistenza di una fattispecie di licenziamento per giusta causa, non avrebbe potuto negare il diritto all'indennità di preavviso, non essendovi contestazioni sull'avvenuto licenziamento senza preavviso.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. in tema di equa retribuzione per quanto concerne la motivazione della sua inapplicabilità al rapporto di lavoro per mancanza di prova sulla sperequazione e per inammissibilità del richiamo alla normativa erga omnes non invocata in prime cure.
3.1. Si afferma che il richiamo in appello della contrattazione collettiva resa efficace erga omnes non costituiva mutamento della causa petendi;
che, in ogni caso e anche ai fini della 13^ mensilità, andava fatta applicazione dell'art. 36 in relazione a quelle che erano state le concrete modalità del rapporto, quali emerse dalle prove testimoniali che il Tribunale aveva del tutto trascurato di prendere in considerazione.
4. La Corte, esaminati unitariamente i tre motivi per la connessione tra le argomentazioni, li giudica fondati nei limiti appresso precisati.
6. È corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui non poteva farsi applicazione al rapporto di lavoro dell'invocato contratto collettivo di categoria di diritto comune per difetto di iscrizione del datore di lavoro alle associazioni stipulanti.
6.1. Non è fondata, infatti, la deduzione secondo cui l'applicabilità del contratto non era stata specificamente contestata dal datore di lavoro. Dall'intero complesso della motivazione emerge che il datore di lavoro aveva invocato i connotati atipici del rapporto di lavoro (in particolare, impegno per qualche ora al giorno) e sostenuto che, mediante la corresponsione della somma mensile di L. 1.024.000, era da ritenersi adempiuto qualsiasi obbligo di derivazione contrattuale o legale. È conforme, quindi, a logica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non potesse considerarsi esonerato l'attore dal fornire la prova dell'applicabilità del contratto, dovendosi escludere la mancanza di contestazioni sul punto da parte del convenuto.
7. La sentenza impugnata merita, invece, le censure del ricorrente, in primo luogo, in ordine alla mancata verifica della rispondenza della retribuzione ricevuta dall'LF al precetto dell'art. 36 Cost. La soluzione data dal Tribunale alla questione è affetta da violazione di legge e vizi della motivazione.
7.1. Il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne solo l'entità - e ciò è stato indiscutibilmente fatto dall'LF - e non anche l'insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost. (cfr. tra le più recenti, Cass. 10 aprile 2000, n. 4523).
7.2. Ai fini, poi, della verifica della adeguatezza o no della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. e con riguardo al criterio della proporzionalità del compenso alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, è naturalmente il lavoratore che ha l'onere di dimostrare l'oggetto su cui deve avvenire la valutazione del giudice, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate, fermo restando il dovere dello stesso giudice di enunciare i criteri seguiti, allo scopo di rendere possibile il controllo della congruità della motivazione (Cass. 15 maggio 1990, n. 4147; 19 dicembre 1992, n. 13456).
7.3. Il Tribunale si limita ad affermare che l'onere della prova sull'insufficienza retributiva non era stata data dal lavoratore e che dalla prova testimoniale era risultata l'adibizione del lavoratore alla sola consegna del pane "con orario necessariamente ridotto rispetto a quanto da lui affermato".
7.4. Il corretto procedimento logico giuridico imponeva di esaminare le risultanze processuali al fine di precisare - anche, ovviamente, facendo applicazione della regola sul riparto dell'onere della prova - quali fossero state le concrete modalità di svolgimento del rapporto (mansioni e qualifica, orario di lavoro), per poi verificare l'adeguatezza della retribuzione indicando il criterio seguito. È sufficiente osservare che neppure l'orario di lavoro viene precisato dalla sentenza impugnata, sia pure nei limiti di quanto dedotto dal convenuto, ove non fosse stato comprovato un orario maggiore, per constatare l'evidente insufficienza della motivazione.
8. In secondo luogo, la sentenza impugnata collega alle caratteristiche particolari del rapporto (quanto al ridotto impegno orario) la "plausibilità" che tra le parti fossero intervenuti accordi sui generis e "comprensivi delle varie spettanze retributive".
8.1. Così decidendo, non si è uniformata al principio di diritto secondo il quale non è valido il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogarsi mensilmente, senza che sia enunciato l'importo da erogare per ciascuna voce retributiva, in quanto il patto di conglobamento nella retribuzione ordinaria dei corrispettivi ulteriormente dovuti al prestatore di lavoro subordinato per legge o per contratto (quali, la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie, il compenso per le festività), può essere ammesso solo se dal patto stesso risultino gli specifici titoli cui è riferibile il compenso complessivo, perché solo in tal caso si può superare la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (Cass. 21 agosto 1996, n. 7696; 20 ottobre 1998, n. 10395).
8.2. Ed infatti non solo manca una reale indagine diretta ad accertare se tale patto fosse effettivamente intervenuto tra le parti (non essendo sufficiente l'indizio ricavato dalle caratteristiche del rapporto, tra l'altro neppure come si è detto, compiutamente identificate), ma soprattutto manca ogni analisi del contenuto del patto, onde verificarne la validità.
9. In terzo luogo, costituisce error in procedendo la ritenuta novità della causa petendi per avere per la prima volta in appello invocato il lavoratore, a fondamento di alcune pretese retributive, la contrattazione collettiva resa efficace erga omnes.
9.1. Senza necessità di prendere posizione sulla discussa questione della collocazione nel sistema delle fonti del diritto dei contratti collettivi postecorporativi aventi efficacia erga omnes per effetto dei decreti presidenziali che ne hanno esteso la portata nei confronti di tutti gli appartenenti a una determinata categoria professionale, è certo che detti contratti forniscono per il tramite dell'art. 2077 c.c. la disciplina del rapporto di lavoro, non derogabile dal contratto individuale, le cui clausole difformi (e meno favorevoli al prestatore d'opera) sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, indipendentemente dall'iscrizione delle parti alle associazioni stipulanti (cfr. Cass. 3 novembre 1989, n. 4585; 19 marzo 1994, n. 2615; 26 marzo 1997, n. 2685).
9.2. Ne discende che il giudice, al fine di decidere in ordine alla fondatezza di determinate pretese avanzate dal lavoratore, deve ricercare anche di ufficio le regole inderogabilmente applicabili al contratto di lavoro dedotto in causa, così da escludere qualsiasi onere di allegazione di prova dell'attore.
10. Infine, merita senz'altro di essere cassata la statuizione di rigetto della pretesa all'indennità di preavviso in quanto erroneamente motivata sulla sussistenza nella specie del potere di recesso ad nutum, recesso che non deve essere motivato e non può, quindi, mai definirsi illegittimo in senso tecnico. 10.1. L'art. 2118 c.c. attribuisce al datore di lavoro, come al lavoratore, il potere (certamente libero) di porre fine al rapporto, ma li obbliga entrambi ad esercitarlo dopo un congruo termine di preavviso, contemplando specificamente, al secondo comma la corresponsione di un'indennità per il caso di mancato preavviso. 10.2. Ne discende che il Tribunale, avendo accertato in fatto che il rapporto era cessato per licenziamento, poteva negare l'indennità di preavviso solo in presenza di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., ovvero dell'ottemperanza del datore di lavoro all'obbligo di dare un congruo preavviso.
11. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso nei limiti precisati, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché nel nuovo giudizio le pretese creditorie dell'LF siano esaminate facendo applicazione dei principi giuridici enunciati e procedendo ai relativi accertamenti di fatto. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni dell'accoglimento e rinvia, anche per il regolamento delle spese del processo di cassazione, alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002