Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 3
Il reato di cui all'art. 24, comma 1, c.p.p. (Danneggiamento seguito da incendio, a differenza dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma, non richiede il verificarsi dell'incendio, ma anticipa la soglia della punibilità per motivi di politica criminale rinvenibili nell'intento di evitare che venga usato a scopo di danneggiamento un mezzo altamente insidioso quale il fuoco.
Sono fattori idonei a configurare l'incendio di cui all'art. 424, comma 1, c.p., non solo le fiamme, ma anche tutti gli altri elementi che con le fiamme si pongono in rapporto di causa ad effetto, come il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate, in quanto, per effetto di tali conseguenze, si verifica ugualmente il pericolo per la pubblica incolumità - componente oggettiva della nozione giuridica di incendio -, senza soluzione di continuità e senza interruzione del nesso causale oggettivo e materiale e che, pertanto, debbono essere attribuite all'incendio come una qualsiasi azione od omissione è attribuita materialmente al soggetto che la compie.
La sussistenza, nel caso concreto, del pericolo d'incendio di cui all'art. 424, comma 1, c.p. (Danneggiamento seguito da incendio), costituisce giudizio di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se è espresso con una valutazione corretta e logica (Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza di tale pericolo sia dal fatto che il fuoco era stato appiccato su autovetture poste in un garage condominiale, ubicato in luogo interrato, con vie di uscita anguste e forzate che favorivano la diffusione del fuoco, sia dalla circostanza che il fuoco, al momento del suo spegnimento, aveva già danneggiato il soffitto in muratura, con pericolo per l'incolumità delle persone che abitavano nel fabbricato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1998, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.01.1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 45
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MABELLINI ANNA " N. 40790/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) PO MO n. il 28.07.1954
avverso sentenza del 08.07.1997 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Per il difensore nessuno è comparso;
Osserva in fatto e in diritto
1. Con sentenza dell'8 luglio 1997 la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del 29 gennaio 1997 del Pretore di Tirano, che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di PO LM per il reato di cui all'art. 635 c.p. - così derubricato l'originaria imputazione di cui agli artt. 81, 424, comma 1, c.p.-, affermava la responsabilità del PO per il reato di danneggiamento seguito dal pericolo di incendio e lo condannava, concesse le attenuanti generiche ed esclusa la continuazione, alla pena ritenuta di giustizia.
Osservava il tribunale che doveva ritenersi accertato che il PO, ex fidanzato di AN IA LE, attuale convivente di HI AB, aveva appiccato il fuoco, allo scopo di danneggiarle, a due autovetture di proprietà delle predette persone offese;
che dal danneggiamento era derivato sicuramente il pericolo di incendio, così come contestato, in considerazione che il fuoco era stato acceso in una autorimessa immediatamente sottostante ad un edifico con vie d'uscita anguste e forzate, che la natura dei luoghi e delle cose era particolarmente adatta a generare fumi e calore, di per sè già immediatamente dannosi, ma, altresì, a favorire una diffusione degenerativa delle fiamme, attesa la presenza di serbatoi di carburanti, di condutture scoperte e di impianti elettrici;
che all'atto del loro intervento i vigili del fuoco avevano trovato il corridoio di raccordo saturo di fumo, denso, nero acre, già ampiamente uscito all'esterno della rampa e le vetture della AN e del HI in preda alle fiamme;
che, sedate queste ultime, era stato accertato che anche il soffitto dell'autorimessa era stato intaccato nella struttura, essendo caduti frammenti di intonaco, mattoni e cemento.
La Corte escludeva la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, in quanto la persona offesa AN aveva rilasciato dichiarazioni talmente vaghe da non consentire la valutazione della integrità del risarcimento;
mentre mancava la prova che il danno cagionato al condominio fosse stato risarcito prima del giudizio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il PO LM, a mezzo del difensore avv. Fulvio Zappa, denunziando la erronea applicazione dell'art. 424 c.p. e dell'art. 62 n. 6 c.p.. Assume il ricorrente che doveva essere escluso il pericolo di incendio in quanto nei 15-16 minuti di durata del fuoco, questo aveva distrutto soltanto la golf del HI e parzialmente danneggiato la autovettura della AN, mentre la caduta di materiale dal soffitto e il fumo che si era sprigionato non potevano considerasi effetto del fuoco da lui appiccato, ma, nel primo caso, del calore che si era sprigionato dalle fiamme e, nel secondo caso, dall'"incendio" degli oggetti di plastica o di gomma, contenuti nella autovettura del HI;
che non vi era stato panico tra i presenti;
che non risultava se fosse stato o meno difficile spegnere il fuoco.
Con riferimento al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno, rileva che egli stesso avrebbe fatto esperire una consulenza tecnica, prodotta in atti, proprio al fine di accertare l'ammontare del danno cagionato alla AN per cui la Corte d'appello avrebbe errato nel non ritenerne possibile la valutazione.
Per il danno cagionato al condominio assume che deve escludersi che il danno alle strutture sia conseguenza dell'incendio in quanto sarebbe stato cagionato non dal fuoco, ma dal calore. in ogni caso il risarcimento sarebbe stato effettuato nel dicembre 1995, prima dell'apertura del giudizio di primo grado.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
Al PO è stato contestato il primo comma dell'art. 424 c.p., che, a differenza della ipotesi aggravata di cui al comma 2, non richiede il verificarsi dell'incendio, ma anticipa la soglia della punibilità, per motivi di politica criminale, rinvenibili nell'intento di evitare che venga usato per danneggiare un mezzo così insidioso come il fuoco, al pericolo dell'incendio, all'accertamento cioè che la condotta posta in essere sia inequivocabilmente idonea a produrre un incendio.
L'accertamento del pericolo di incendio comporta, di conseguenza, un giudizio squisitamente di fatto che sfugge al sindacato di legittimità quando è basato sulla valutazione logicamente corretta degli atti compiuti e delle circostanze particolari, dalle quali, nel caso concreto, possa dedursi la possibilità dello sviluppo di un fuoco distruttore di notevoli proporzione e violenza, che tenda a diffondersi e che non sia agevole estinguere.
A tali principi, si è correttamente attenuta la Corte d'appello, che, con accertamento insindacabile in punto di fatto, ha ritenuto la sussistenza di tali elementi in considerazione sia dell'oggetto del fuoco: le autovetture, ovviamente contenenti nei serbatoi carburante altamente infiammabile;
sia del luogo in cui il fuoco era stato appiccato: il garage interrato di un condominio con vie di uscita anguste e forzate che favorivano la diffusone degenerativa del fuoco;
sia, infine, dell'evidente pericolo per la pubblica incolumità in considerazione delle numerose persone che abitavano il fabbricato e della circostanza, in concreto rilevata, che il fuoco, solamente all'inizio, aveva già danneggiato il soffitto del fabbricato. Nè ha pregio l'assunto che il calore e il fumo, non sarebbero elementi idonei a configurare l'incendio, in quanto il pericolo per la pubblica incolumità (componente oggettiva della nozione giuridica di incendio) può essere costituito "non solo dalla fiamme, ma anche da quelle che sono le loro dirette conseguenze (il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate) che si pongono in rapporto di causa ed effetto, senza soluzione di continuità e senza interruzione del nesso causale oggettivo e materiale e che, pertanto, debbono essere attribuite all'incendio come una qualsiasi azione od omissione è attribuita materialmente al soggetto che la compie (cfr. Cass., sez. IV, 30 gennaio 1992, Pirolo). Parimenti, infondato è il secondo motivo di ricorso. Al riguardo va rilevato che, per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., è necessario che, prima del giudizio, sia stato integralmente risarcito il danno, che, nella specie, era costituito, contrariamente a quanto sostenuto, anche dalle spese necessarie al condominio per ripristinare il soffitto danneggiato dal calore, diretta conseguenza del fuoco acceso dal ricorrente. In ogni caso, anche a volere ritenere che, malgrado quanto sostenuto nel ricorso in punto di diritto, il PO abbia risarcito anche il danno prodotto al condominio, va rilevato che la Corte di merito ha escluso la esistenza della prova che il pagamento sia avvenuto prima del giudizio, per cui trattandosi di censura meramente di fatto, non può essere preso in considerazione l'assunto, peraltro del tutto generico, che il risarcimento sarebbe avvenuto nei tempi previsti dalla legge.
Di conseguenza, dovendosi in ogni caso escludere l'integrale risarcimento del danno, è del tutto ininfluente l'accertamento della congruità del risarcimento effettuato nei confronti della AN. 3 Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998