Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
La confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché essa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice che, nel definire con il "patteggiamento" un procedimento per il reato di coltivazione illegale di piante di "cannabis" indica, aveva ordinato la confisca delle "attrezzature presenti sul fondo ed utilizzate per la coltivazione").
Commentario • 1
- 1. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2007, n. 11982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11982 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/02/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 253
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 5636/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dai difensori di:
IN IN, nato a [...], l'[...];
L'UI LV, nato a [...], il 1^ luglio 1961^;
DE OI MO, nato a [...], il [...];
NT AR LV, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 13 dicembre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di MARSALA;
sentita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni presentate dal pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di MARSALA applicava a IN IN, LV L'UI, OI MO DE e AR LV NT (nonché ad altre persone) le pene dagli stessi concordate con il pubblico ministero per concorso nel delitto di illegale coltivazione di 1250 piante adulte di cannabis indica, ordinando la confisca delle "attrezzature... presenti sul fondo (ed) utilizzate per la coltivazione".
2. Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento limitatamente alla disposta confisca. Rilevano i ricorrenti che la confisca presuppone l'esistenza di un nesso causale tra cosa e reato tale da rivelare l'effettiva possibilità del ripetersi di un'attività punibile. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. Anche con la sentenza di applicazione concordata della pena il giudice può, a norma dell'art. 240 c.p., comma 1, ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.
È vero che la confisca facoltativa tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole. Essa, pertanto, può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato la detenutone della cosa sequestrata e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa (cfr. Cass. VI 2 marzo l989, Rivoli, Ev 181947).
Se il Giudice dell'udienza preliminare ha fatto corretta applicazione di questi principi, atteso che ha disposto la confisca di scaffali e stufe preordinate alla creazione dell'ambiente idoneo alla coltivazione.
Nè i ricorrenti spiegano perché mai non avrebbe dovuto farlo, limitandosi ad una generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata.
La norma dell'art. 414 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in procedimento e, ciascuno, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle S.U. a titolo di sanzione pecuniaria, della somma che si stima equo fissare in Euro 1500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007