Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del D.L. 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n 88, in relazione agli artt. 13 e 16 Cost., nella parte in cui dispone che il divieto e le prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, possono essere applicati nei confronti di colui che effettua la vendita non autorizzata dei titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva, rientrando il rigoroso controllo delle modalità di vendita dei titoli suddetti nella attività di prevenzione contro la violenza in occasione delle competizioni sportive, che, nell'intento del legislatore, si estende a tutti i profili organizzativi di tali eventi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 13098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13098 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
13 09 8 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da • Seal 3 b36 - Presidente - Vito Di Nicola Sent. n. sez Aldo Aceto UP 17/1/2017- Enrico Mengoni R.G.N. 16086/2016 Relatore Ubalda Macrì Alessandro M. Andronio DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente 17 MAR 2017 SENTENZA CANCELO IL CANCELLIERE Luana Mariani sui ricorsi proposti da TI AN, nato a [...] il [...] DA AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 9/6/2015 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/6/2015, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 1°/2/2010 dal locale Tribunale, con la quale AL DA, NA IA ed AN TI erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui all'art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401, e condannati - ciascuno - alla pena di otto mesi di reclusione ed 8.000,00 euro di multa;
agli stessi era contestato di aver violato i provvedimenti emessi a loro carico da distinti Questori, tutti aventi а ad oggetto il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
2. Propongono ricorso per cassazione il TI, personalmente, ed il DA, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c); eccezione di incostituzionalità. La Corte di appello - quanto all'eccepita incostituzionalità della norma che ha previsto la possibilità di disporre il D.A.SPO. anche a danno dei cd. "bagarini" - avrebbe motivato con argomento errato, atteso che, con tale disciplina, sono state equiparate figure (e situazioni) profondamente diverse, quali quella del tifoso violento e pericoloso con quella del "mero" venditore abusivo di titoli di ingresso;
- violazione di legge e vizio motivazionale (TI). Con riguardo alla censura in punto di illegittimità dell'ordinanza che aveva convalidato l'arresto in flagranza, la sentenza avrebbe emesso una motivazione apparente, equiparando (ancora) i "bagarini” ai tifosi violenti e non rispondendo alla questione così come proposta. Ancora, totalmente priva di motivazione risulterebbe la pronuncia quanti ai motivi aggiunti proposti in appello, con i quali si chiedeva di verificare la legittimità del provvedimento emesso dal Questore di Milano il 9/9/2009; violazione di legge e vizio motivazionale (DA). La Corte di merito avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente con argomento del tutto lacunoso, ossia omettendo di valutare che, al momento dell'arresto, il ricorrente si trovava a bordo di una vettura, in transito a circa 600 metri dallo stadio San Paolo, sì da non potersi ritenere integrata la violazione di cui alla rubrica;
violazione degli artt. 99, 163 cod. pen.; vizio motivazionale (DA). La sentenza risulterebbe illogica quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, nonché della recidiva, affermato con unico argomento comune per i tre imputati, sebbene connotati da differente contestazione ex art. 99 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I gravami risultano infondati. Con riguardo innanzitutto alla eccezione di incostituzionalità sollevata da entrambi i ricorrenti, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 1, d.l. 17 agosto - 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 ottobre 2005, n. 210, che ha così introdotto l'art.
1-sexies, comma 1, nel d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla 1. 24 aprile 2003, n. 88 - "Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito о al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 Q 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401". Tale norma costituisce una delle "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", come indicato nella rubrica del decreto legge interpolato, e unitamente alle altre arricchisce il novero delle prescrizioni già in essere - - attraverso le quali il legislatore mira a prevenire (e, nel caso, sanzionare) altre situazioni potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico, diverse ed ulteriori rispetto a quelle "tradizionali" di cui all'art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401, istitutiva del "D.A.SPO."; ecco, dunque, che sono state introdotte nuove prescrizioni in tema, tra l'altro, a) di arresto facoltativo, tali da ampliarne lo spettro di operatività (art. 1); b) di poteri, in capo al prefetto, quale quello di differire lo svolgimento di manifestazioni sportive, ovvero vietarle tout court, per urgenti e gravi necessità pubbliche alle stesse connesse (art.
1-ter); c) di numerazione dei titoli di accesso negli stadi, di tipologie dei varchi di ingresso, di barriere idonee a separare i tifosi delle squadre avversarie, di impianti di registrazione all'interno delle stesse strutture (1-quater); d) di accesso e permanenza delle persone e delle cose negli impianti medesimi, con violazione delle relative prescrizioni (1-septies).
4. Un complesso normativo, dunque, attraverso il quale l'ordinamento ha inteso ulteriormente tutelare il pacifico e corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, questa volta intervenendo non più sulla sola figura del tifoso (o, comunque, del soggetto che, in tali occasioni, tenga una delle condotte analiticamente indicate nell'art. 6, 1. n. 401 del 1989, tutte all'evidenza pericolose per l'ordine pubblico), ma su profili lato sensu organizzativi dei medesimi eventi, nei termini suddetti, tali comunque e nello stesso modo - da incidere sulla regolare e sicura tenuta della manifestazione stessa;
in questo senso, allora, ben risponde alla comune ratio anche una corretta "gestione" dei titolo di accesso agli impianti, che ad esempio, ai sensi dell'art.
1-quater - debbono essere numerati nelle strutture di capienza superiore a 7.500 unità, in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio. Ancora in tal senso, poi, e con riguardo alla questione in esame, risponde alla stessa logica il divieto di vendita dei biglietti da parte di soggetti non autorizzati dalle società sportive;
ed invero, è proprio la lettura complessiva del d.l. n. 28 del 2003 che consente di comprendere in quale significativa misura le regolari modalità di vendita dei titoli rilevino sulla prevenzione di episodi violenti 3 R o, comunque, potenzialmente turbativi dell'ordine pubblico e della sicurezza;
ciò, ad esempio, a) con riguardo alla necessità di tenere nettamente separati i tifosi delle due squadre avversarie (il "bagarino" - vendendo i biglietti a chiunque si presenti, senza distinzione di "colori" di appartenenza vanifica del tutto la prescrizione di cui all'art.
1-quater, comma 4, a mente del quale "Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo". Disposizione, quest'ultima, che inoltre partecipa della medesima ratio di quella di cui al comma 7-bis della stessa norma, in forza della quale "E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa"); oppure, ancora, b) quanto all'esigenza di evitare che un unico soggetto possa disporre di un numero elevato di biglietti (il medesimo "bagarino" vende "al miglior offerente", non curandosi certo della prescrizione di cui all'art.
1-quater, comma 7-bis secondo cui "E', altresì, - fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro"). Le modalità di vendita dei titoli medesimi, quindi, ed un rigoroso controllo sulle stesse, come importante tassello di prevenzione contro la violenza in occasione delle competizioni sportive. -5. In tale contesto, allora, non stride affatto con gli artt. 13 e 16 Cost. nei termini di cui alla doglianza la previsione secondo cui chiunque viola la - disposizione di cui all'art.
1-sexies, d.l. n. 28 del 2003 può esser sottoposto al divieto ed alle prescrizioni di cui all'art. 6, I. n. 401 del 1989 (divieto di accesso ed obbligo di presentazione); anche in questo caso, infatti, risultano realizzate condotte che ben possono costituire un pericolo per l'ordine pubblico, diretto od indiretto, nei termini anzidetti, tali comunque da meritare senza alcun - automatismo, e soltanto in forza di un provvedimento motivato che può esser sottoposto al vaglio del Giudice l'imposizione di un provvedimento amministrativo e di una misura di prevenzione atipica che garantiscano che il soggetto non si troverà nelle zone adiacenti all'impianto sportivo, in occasione degli incontri. L'eccezione di incostituzionalità, pertanto, risulta manifestamente infondata, come implicitamente affermato anche nella sentenza qui in esame.
6. Di seguito, con riguardo all'ordinanza di convalida dell'arresto ed alla sua dedotta illegittimità, osserva la Corte che il Collegio di appello - rispondendo alla medesima doglianza ha sottolineato che oggetto della convalida del- provvedimento del Questore è unicamente l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla P.S., sicché il Giudice non è tenuto a motivare con riguardo al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni. Tale risposta, invero, non appare adeguata, atteso che la censura aveva ad oggetto non la convalida di cui all'art. 6, I. n. 401 del 1989, bensì quella dell'arresto in flagranza al quale i ricorrenti erano stati sottoposti;
la medesima questione, tuttavia, risulta comunque infondata. Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, in sede di ricorso contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza O meno della flagranza e all'osservanza dei termini, mentre i vizi inerenti alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante l'impugnazione dell'eventuale ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere (tra le altre, Sez. 6, n. 21771 del 18/5/2016, Saluci, Rv. 267071; Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519); quel che non risulta avvenuto nel caso di specie, né dedotto dai ricorrenti.
7. Quanto, poi, all'ultima doglianza proposta dal TI, relativa ai motivi aggiunti che sarebbero stati pretermessi dalla motivazione, osserva la Corte che tale omissione invero presente non riveste alcun carattere decisivo e non ha alcuna incidenza sulla tenuta argomentativa della sentenza;
ed invero, la legittimità del provvedimento emesso dal Questore di Milano il 9/9/2009 e la sussistenza dei relativi presupposti (lo stesso D.A.SPO. poi violato nella vicenda qui in esame) non possono costituire oggetto del presente giudizio che concerne la sola sentenza di appello -, avendo il TI già disposto a suo tempo di adeguati strumenti di contestazione sul punto, a prescindere dal loro concreto utilizzo.
8. Con riferimento, di seguito, alle censure sollevate dal DA (ulteriori rispetto alle precedenti, comuni), osserva il Collegio che lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova e diversa valutazione dei medesimi elementi istruttori già esaminati dai Giudici di merito per pervenire alla declaratoria di responsabilità (in particolare, l'esame della posizione del ricorrente, al momento della denuncia); quel che, però, non è consentito. Ed invero, occorre ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il 5 costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi;
ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). richiamando per E senza tacere, peraltro, che la Corte di merito relationem la prima pronuncia, alla quale si lega in un continuum motivazionale, attesa la cd. doppia conforme ha chiaramente evidenziato gli elementi in fatto - a carico del DA, quale l'esser stato questi sorpreso a circa 300-400 metri dallo stadio San Paolo di Napoli, in zona interessata abitualmente dal "bagarinaggio", in violazione delle disposizioni di cui al provvedimento questorile del 7/6/2007. Elementi in fatto mai contestati.
8. Da ultimo, la recidiva e la sospensione condizionale della pena. Orbene, anche sul punto ritiene la Corte che la motivazione in esame risulti congrua e priva di qualsivoglia illogicità manifesta, dunque non censurabile. In particolare, la sentenza, pronunciandosi congiuntamente in ordine ai tre imputati, ha evidenziato che le condizioni personali degli stessi ben noti nell'ambiente del "bagarinaggio" locale e nazionale, nonché colpiti da D.A.SPO. e gravati da precedenti penali, anche specifici non consentivano di ravvisare le condizioni per procedere all'esclusione della recidiva od al riconoscimento dell'art. 163 cod. pen., anche alla luce delle gravità del fatto commesso;
e senza che rilevi, peraltro, che al DA fosse contestata una recidiva semplice (a differenza degli altri imputati), attesa comunque la rilevanza attribuita alla stessa nell'ottica sia della mancata esclusione di tale aggravante, sia del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
9. I ricorsi debbono esser dunque rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente RE TO Cievere Ent Mengoni Vito Di Nicola IL CA Fian Lugin 6