Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2000, n. 2135
CASS
Sentenza 9 maggio 2000

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Massime1

In tema di divieto di contestazioni a catena, affinché possa operare la retrodatazione, ai fini della unitaria decorrenza dei termini di custodia cautelare, delle ordinanze emesse successivamente alla prima per lo stesso fatto (o per fatti diversi per i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma terzo, c.p.p.), è necessario non solo che i fatti posti a base dei provvedimenti successivi al primo siano noti al giudice prima della data del rinvio a giudizio nel primo procedimento, ma anche che, prima di tale data, i fatti stessi siano apprezzabili in tutta la loro valenza probatoria in modo da integrare quei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare; ne consegue che l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia negato la retrodatazione senza soffermarsi in motivazione su tali punti deve essere annullata con rinvio perché il giudice del rinvio si pronunci in proposito. (Nella specie, risultava dagli atti del giudizio di legittimità che l'esistenza di dichiarazioni di due collaboranti era nota al giudice anteriormente alla data di rinvio a giudizio nel primo procedimento, ma gli esiti sui riscontri estrinseci erano pervenuti al magistrato dopo tale data e che il contenuto delle intercettazioni telefoniche era noto anteriormente alla data del rinvio a giudizio, pur non essendosi il provvedimento impugnato pronunciato sulla loro valenza indiziaria).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2000, n. 2135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2135
Data del deposito : 9 maggio 2000

Testo completo