Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
In tema di divieto di contestazioni a catena, affinché possa operare la retrodatazione, ai fini della unitaria decorrenza dei termini di custodia cautelare, delle ordinanze emesse successivamente alla prima per lo stesso fatto (o per fatti diversi per i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma terzo, c.p.p.), è necessario non solo che i fatti posti a base dei provvedimenti successivi al primo siano noti al giudice prima della data del rinvio a giudizio nel primo procedimento, ma anche che, prima di tale data, i fatti stessi siano apprezzabili in tutta la loro valenza probatoria in modo da integrare quei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare; ne consegue che l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia negato la retrodatazione senza soffermarsi in motivazione su tali punti deve essere annullata con rinvio perché il giudice del rinvio si pronunci in proposito. (Nella specie, risultava dagli atti del giudizio di legittimità che l'esistenza di dichiarazioni di due collaboranti era nota al giudice anteriormente alla data di rinvio a giudizio nel primo procedimento, ma gli esiti sui riscontri estrinseci erano pervenuti al magistrato dopo tale data e che il contenuto delle intercettazioni telefoniche era noto anteriormente alla data del rinvio a giudizio, pur non essendosi il provvedimento impugnato pronunciato sulla loro valenza indiziaria).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2000, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 09/05/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " RAFFAELE LEONASI Consigliere N. 2135
3. " LUCIANO DERIU Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " TITO GARRIBBA Consigliere N. 6276/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE RA, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 8.10.1999, confermativa di quella 6.9.99 del GIP di detto Tribunale che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere cui esso DE era sottoposto
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Sansone Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. A.G. ABBATE
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con le conseguenze di legge.
Udito il difensore Avv. Alfredo Gaito del Foro di Roma FATTO E DIRITTO
Con i motivi addotti a sostegno del ricorso il ricorrente difensore, premesso che con ordinanza 18.7.98 il GIP di Lecce aveva emesso nel proc. n. 1497/97 PM a carico del DE ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 416 cp., per aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri che, acquistati nella zone di Brindisi e Lecce, venivano poi trasportati verso località dell'Italia settentrionale per essere smerciati ad opera di altri associati (nella provincia di Lecce ed altri luoghi, accertato fino al novembre 97 - capo M) , nonché per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 2 L. n. 50/94, 292 e 295 lett. d.) D.P.R. n. 43/73 per avere, in concorso con altri, in esecuzione del programma di associazione per delinquere di cui faceva parte, sottratto al pagamento dei diritti di confine Kg. 2700 di t.l.d. - (in provincia di Lecce ed altri luoghi, il 16.11.97 - capo N);
che con successiva ordinanza adottata il 22.6.99 dal medesimo GIP altro procedimento (n. 679/98 P.M.) era stata applicata al DE nuovamente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui artt. 81 e 110 cp, lett. A) DPR n. 43/73, 2 L. n.50/94 e 7 d.l. n. 152/91 per avere, in concorso con altri associati per commettere delitti di contrabbando, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cp ed al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata Sacra Corona Unita, introdotto nel territorio dello - Stato enormi quantitativo di t.l.e. sbarcati sulle coste delle province di Brindisi e Lecce (In Brindisi e provincia, sino al luglio 98 - così modificata la data con la richiesta di rinvio a giudizio del 31.7.99 - capo B);
che, ritenendo che si vertesse nel caso di contestazione a catena, in quanto le due ordinanze avevano ad oggetto gli stessi fatti o comunque fatti connessi legati dal vincolo della continuazione ed inoltre la seconda ordinanza era fondata su elementi indiziari già a disposizione dell'autorità inquirente all'epoca della emissione ovvero dell'esecuzione della prima, ai sensi dell'art. 297/3^ co. cpp., era stato chiesto retrodatarsi la decorrenza del termine di durata della seconda misura cautelare, con conseguente perdita di efficacia per essere decorso il termine di fase;
che il GIP aveva rigettato la istanza, come era stato rigettato il relativo appello proposto al Tribunale di Lecce il quale, pur ritenendo che tra i reati di cui ai citati provvedimenti di custodia cautelare sussisteva un palese vincolo derivante dalla continuazione, ha sostenuto non applicabile nel caso la retrodatazione di cui all'art. 297/30 co. cpp., giacché gli indizi posti a base del secondo provvedimento restrittivo (interrogatorio Presta del 27.10.98, 12.11.98 e 22.4.99 e informative su riscontri estrinseci del 26.3.99, 14.5.99 e 19.5.99, nonché le intercettazioni telefoniche - del tutto diverse da quelle poste a base della prima ordinanza - oggetto dell'informativa 29.12.98) non erano a conoscenza dell'autorità procedente al momento dell'emissione del primo provvedimento;
che tale assunto era da ritenersi frutto di errore, dato che i primi giudici avevano erroneamente individuato "quale barriera temporale" posta dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 297 cpp., con riferimento alla desumibilità degli atti degli indizi supportanti la seconda ordinanza coercitiva, quella della data di emissione della prima ordinanza custodiale (luglio 98), anziché come doveva essere in base al disposto normativo quella della richiesta di rinvio a giudizio (marzo 99) riguardante il procedimento relativo alla prima ordinanza;
ciò premesso, instava per l'annullamento della impugnata ordinanza, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il Tribunale del riesame, infatti, ha dato atto che tra i fatti di cui ai due provvedimenti di custodia cautelare in questione sussisteva "un "nesso rilevante", "potendosi ipotizzare che tali illeciti vennero tutti consumati dal DE in esecuzione di un medesimo disegno criminoso", per cui è indiscutibile - essendo pacifico in causa - che tra gli stessi sussisteva la connessione qualificata ex art. 12/1^ co. lett. b) cpp. Detto giudice, però, ha ritenuto non applicabile al caso la retrodatazione di cui all'art. 297/3^ co. stesso codice, in quanto, a suo avviso, i fatti di cui alla seconda ordinanza di custodia cautelare non erano idonei a far scattare la citata retrodatazione, in quanto non a disposizione e comunque non conosciuti dal P.M. alla data dell'emissione nei confronti del DE della prima ordinanza di custodia cautelare. La limitazione di ordine temporale, come sopra stabilita in relazione alla conoscenza dei fatti ex art. 297/3^ co. è tuttavia frutto di una errata interpretazione della citata norma che, invece, come emerge dalla sua chiarissima ed inequivoca dizione, trova applicazione - ricorrendo i presupposti specificati nella prima parte del suindicato comma (stesso fatto o fatti connessi) - solo se i fatti (per i quali è disposta la nuova ordinanza) siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per l'altro fatto (o per gli altri fatti) con il quale opera la connessione, rinvio a giudizio che nella specie, come emergente dalla prodotta documentazione, risulta essere stato disposto con decreto del 17.3.99 per cui è evidente che il divieto della c.d. contestazione a catena opera in relazione a quei fatti desumibili dagli atti entro il citato termine. Va però chiarito, in proposito, che il divieto discende dalla disponibilità di tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini della sua operatività, la mera notizia di fatti che, per mancanza di accertamenti sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca della posta a loro fondamento, non integrino ancora quei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale. Ora, nella specie risulta dalla stessa ordinanza impugnata che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gianfranco Presta, sulla base delle quali, come di una serie di intercettazioni telefoniche, sono stati ravvisati gravi indizi per l'emissione del provvedimento restrittivo di cui al procedimento n. 697/98 P.M., erano state raccolte a verbale nel corso degli interrogatori del 27.10.98, del 12.11.98 e del 22.4.99, di cui al proc. 1497/97 e che a seguito delle stesse furono fatte ricerche di riscontri estrinseci i cui esiti furono riferiti con informativa del 26.3.99, del 14.5.99 e del 19.5.99, mentre i risultati delle intercettazioni furono portati a conoscenza del P.M. con informativa del 29.12.98.
Quindi, all'epoca della emissione del provvedimento di rinvio a giudizio 17.3.99 buona parte di detti elementi erano già nella disponibilità del p.m., il che, ove determinanti ai fini dei gravi indizi relativi ai reati di cui al secondo procedimento, avrebbe comportato l'applicazione del principio di cui allo art. 297/3^ co. c.p.p., con le conseguenze del caso. Ma nella specie, tuttavia, nulla si sa circa il reale contenuto delle dichiarazioni accusatorie sopra indicate, ne' sulla sufficienza delle stesse a determinare la formazione della prova indipendentemente dalla sussistenza di riscontri estrinseci, ne' sul contenuto dello interrogatorio del 22.4.99, successivo cioè al decreto di rinvio a giudizio, e neppure sull'incidenza reale delle intercettazioni telefoniche il cui contenuto, a quanto è dato desumere dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, era pure a conoscenza del p.m. fin dal 29.12.98 e quindi prima del rinvio a giudizio chiesto per il proc. n. 1497/97. Sul punto, pertanto, si impone un'indagine di fatto, che esula dai poteri di questa Corte, dovendosi stabilire, ai fini del divieto delle contestazioni a catena, se gli elementi emersi a carico del DE nel corso degli interrogatori resi il 27.10.98 ed il 12 11 98 nonché il contenuto delle intercettazioni telefoniche effettuate nel procedimento, fossero tali da integrare di per sè, indipendentemente da ulteriori indagini o riscontri, gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alle ipotesi di reato poi ravvisate nel proc. n. 679/98, si da consentire l'adozione, nei limiti temporali sopra specificati, di un'unica ordinanza di custodia cautelare.
Stante, quindi, l'assoluto difetto di motivazione in proposito, l'impugnata ordinanza va annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. cpp., annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il3 luglio 2000