Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
In sede di ricorso contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, mentre i vizi inerenti alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante l'impugnazione dell'eventuale ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2010, n. 38180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38180 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/10/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1521
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1631/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO TA, nata a *Sverdlovsk (Russia) il 30.11.1961*;
contro l'ordinanza del 1 ottobre 2009 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Livorno;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Rosario Giovanni Russo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Livorno ha convalidato l'arresto di LI RI per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, dando rituale comunicazione dell'avvenuta convalida all'imputata, che era già stata liberata ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p.. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto.
Con i primi due motivi ha dedotto l'illegittimità del sequestro preventivo del veicolo operato dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, che lo ha qualificato come sequestro probatorio.
Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione in relazione al D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4 per avere il G.i.p. omesso di prendere in considerazione la tesi della difesa, secondo cui l'imputata avrebbe reagito ad un atto arbitrario dei pubblici ufficiali che stavano procedendo all'illegittimo sequestro del veicolo condotto dalla stessa e di proprietà del coniuge. Il ricorso è inammissibile.
In sede di ricorso contro il provvedimento di convalida dell'arresto, possono farsi valere solo ragioni miranti a far accertare l'illegittimità dell'arresto medesimo, in quanto eventualmente operato fuori dei casi previsti dalla legge, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o all'inesistenza della flagranza, all'osservanza dei termini (Sez. 1, 11 marzo 1996, n. 1536, Carter;
Sez. 4, 28 gennaio 1999, n. 252, Gervasoni;
Sez. 3, 5 novembre 2002, n. 41531, P.M in proc. Dauoi). Nella specie, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del sequestro dell'autovettura, deducendo un vizio che esula totalmente dalla vicenda attinente alla convalida dell'arresto. Inoltre, ha denunciato il vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida per non avere preso in esame quanto rappresentato dalla difesa in relazione alla causa di non punibilità di cui al D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4 contenuta ora nell'art. 393-bis c.p.. Deve ribadirsi che in sede di convalida il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'arresto con una verifica ex ante, quindi con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, anche attraverso l'apporto della difesa, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis. Nella specie, il pubblico ministero aveva già disposto la liberazione dell'imputata ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., sicché correttamente il giudice ha limitato la sua verifica alla legittimità dell'arresto, escludendo, seppure implicitamente, la sussistenza della causa di non punibilità dedotta dalla difesa, che potrà essere oggetto del giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in considerazione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010