Sentenza 18 maggio 2016
Massime • 1
In sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della resposanbilità penale.
Commentario • 1
- 1. Informazioni riportate dai testimoni non legittimano arresto in quasi flagranza (Cass. 26018/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2016, n. 21771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21771 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2016 |
Testo completo
F . 2 1 7 7 1/ 1 6 YI REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE • Composta da Sent. n. sez. 753 Francesco Ippolito -- Presidente - Carlo Citterio CC 18/05/2016- Giorgio Fidelbo R.G.N. 10111/2016 motivazione semplificata Gaetano De Amicis - Relatore - ~ Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI NN, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2016 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2016 il Tribunale di Gela ha convalidato l'arresto in flagranza di CI NN, operato da agenti del Commissariato di Gela il 23 febbraio 2016 per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, e ne ha disposto l'immediata rimessione in libertà applicandogli la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici del predetto Commissariato. de .
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'arrestato, che ha dedotto in primo luogo la violazione dell'art. 382 cod. proc. pen. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la presenza dello stato di flagranza, atteso che i coltelli sono stati rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente (ove stabilmente risiede, peraltro, il figlio), mentre si trovava fuori casa e sopraggiungeva al personale di Polizia giudiziaria, che aveva già fatto . ingresso nell'abitazione da perquisire. Con un secondo motivo di ricorso, inoltre, il difensore ha dedotto la carenza di adeguata motivazione in ordine all'attribuzione all'indagato del possesso dei coltelli oggetto dell'imputazione, senza considerare il dato oggettivo che nella sua abitazione convive il figlio, cui ben potrebbe la loro materiale detenzione: tali oggetti, dunque, in una situazione di dubbio, non possono riferirsi al ricorrente solo perché egli è gravato da una misura di prevenzione.
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che per la su indicata ipotesi di reato gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza (art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011) e che il provvedimento impugnato ne ha congruamente illustrato, per le modalità di esecuzione della condotta delittuosa e per la personalità del suo autore, le ragioni giustificative. Il secondo motivo è inammissibile poiché avverso il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519), laddove il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione, investendo questa Suprema Corte di questioni in punto di fatto, attinenti al giudizio di merito sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'affermazione della responsabilità penale, che evidentemente non possono trovare ingresso in questa Sede.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro millecinquecento. ли 2
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2016 Il Consigliere estensore Presidente Gaetano De Amicis Francesco Ippolito DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAG 2016, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R P Piera Esposito . : 3