Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Le disposizioni in materia di espulsione dello straniero non hanno natura sostanziale ma processuale, sicché restano inapplicabili le regole che costituiscono espressione del principio del "favor rei", e le questioni connesse al passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina debbono essere definite,in base alla diversa regola del "tempus regit actum", con l'applicazione delle norme sopravvenute vigenti al momento della decisione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che in tema di espulsione dello straniero il giudice dovesse provvedere sulla richiesta in base alla legge vigente sopravvenuta - art.46, comma primo lett.e) L. 6 marzo 1998, n. 40 - che ha abrogato espressamente le previgenti norme sull'espulsione a richiesta dell'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11.01.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 275
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 34195/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE ID SA UL OS n. il 26.02.1965 avverso ordinanza del 29.05.1998 G.I.P. TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Germano Abbate, che ha chiesto il rigetto del ricorso
OSSERVA
I. Con ordinanza del 5 giugno 1998, il gip presso il tribunale di Roma, rigettava l'istanza di espulsione dal territorio dello Stato presentata da DE ID SA AU OS, condannato con sentenza dello stesso gip in data 13 ottobre 1992 (divenuta irrevocabile il 13 marzo 1993) alla pena di anni cinque di reclusione e lire 40 milioni di multa per tentato omicidio aggravato, sul rilievo che l'art. 46 della legge 40/98 aveva abrogato l'art. 7 DL 416/89 e successive modifiche, sicché, allo stato, l'espulsione dello straniero in espiazione di pena non era prevista da alcuna disposizione normativa. Ricorre per cassazione il De Almeida, deducendo di aver presentato la richiesta di espulsione in data anteriore all'entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40 e che il rigetto della richiesta da parte del tribunale di Roma costituiva una palese violazione dei principi del favor rei e della retroattività della legge.
II. Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto,
rigettato.
Il tema di indagine e di decisione devoluto alla cognizione di questa Corte Suprema ha per oggetto la questione di diritto intertemporale cui ha dato origine la modificazione della disciplina legislativa in materia di espulsione dello straniero, realizzatosi col passaggio dalla normativa posta dall'art. 7 commi 12 bis e 12 ter della legge 28 febbraio 1990 n. 39 (nel testo introdotto dall'art. 8 comma 1 D.L. 14 giugno 1993 n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993 n. 296) alla normativa dettata dalla recente legge 6 marzo 1998 n. 40, che all'art. 46 comma 1 lett. e), ha abrogato espressamente le precedenti disposizioni. In particolare, in relazione alla specifica situazione dedotta nel presente procedimento, occorre stabilire se sulla richiesta di espulsione presentata da stranieri condannati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il giudice debba pronunciarsi applicando le disposizioni dell'art. 7 commi 12 bis e ter della legge n. 39 del 1990, all'epoca vigenti, oppure se sull'istanza di espulsione debba provvedersi sulla base delle nuove norme, operanti al momento della decisione e riprodotte di recente nel d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, con cui, in virtù della delega contenuta nell'art. 47 comma 1 della legge n. 40 del 1998, è stato approvato il testo unico elle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
La prima soluzione interpretativa è stata accolta in una delle prime decisioni pronunciate da questa Corte di legittimità dopo l'entrata in vigore della legge n. 40 del 1998, affermando che, in caso di espulsione richiesta prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge, dovevano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 commi 12 bis e ter della legge n. 39 del 1990, in quanto la precedente disciplina era più favorevole per il condannato rispetto alla nuova (Cass., Sez. I, 7 maggio 1998, Licai). Tale indirizzo, che recepisce la tesi del ricorrente relativa alla operatività della successione delle leggi penali nel tempo posta dall'art. 2 c.p., è stato tuttavia abbandonato e superato in successive pronunce di questa Corte, con le quali è stato precisato che le disposizioni in materia di espulsione dello straniero non hanno natura sostanziale ma processuale, sicché restano inapplicabili le regole che costituiscono espressione del principio del favor rei, e le questioni connesse al passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina debbono essere definite, in base alla diversa regola del tempus regit actum, con l'applicazione delle norme sopravvenute, vigenti al momento della decisione (Cass., Sez. I, 15 giugno 1998, Giamples;
Id., Sez. I, 8 luglio 1998, Taofik). La soluzione indicata è stata ampiamente sviluppata in altre più recenti pronunce (Cass., Sez. I, 14 luglio 1998, Gjergji;
Id., Sez. I, 21 settembre 1998, Mzigiti ed altri;
Id., Sez. I, 30 ottobre 1998, Halil), le cui considerazioni e le cui conclusioni debbono essere ribadite per essere sorrette da precisi ed inequivocabili argomenti di ordine logico e sistematico che rendono non sostenibile la tesi favorevole all'applicabilità dell'art. 2 c.p. e impediscono, di riflesso, di attribuire efficacia ultrattiva alle disposizioni abrogate dalla recente legge n. 40 del 1998. Va osservato, innanzitutto, che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato era prevista originariamente dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il primo include l'espulsione tra le misure di sicurezza, applicabile dal giudice - secondo la previsione generale dell'art. 235 c. p. - in caso di condanna dello straniero alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni e - secondo la specifica statuizione dell'art. 312 c.p. - quando lo straniero sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato:
per contro, il t.u. delle legge di p.s., regolava agli artt. 150 e segg. l'espulsione amministrativa di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Le due categorie di espulsioni restano peraltro ben distinte nella previsione di talune leggi speciali, come il d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti (art. 86 commi 1 e 2) e nella legge 22 maggio 1975 n. 152 con riferimento agli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la liceità e la sufficienza delle fonti del loro sostentamento in Italia.
L'assetto della intera disciplina è stato modificato dalla legge n. 39 del 1990, che ha abrogato le norme del t.u. delle leggi di p.s. (art. 13 comma 2), rimodellando l'istituto della espulsione in via amministrativa, mantenendo ferma invece la disciplina dettata dal codice penale sulla espulsione dello straniero quale misura di sicurezza ed introducendo all'art. 7 una nuova forma di espulsione adottabile dal giudice nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o condannati con sentenza passata in giudicato in presenza di precise condizioni (comma 12 bis) e con un particolare procedimento (comma 12 ter).
Un'attenta analisi ricostruttiva dell'istituto dell'espulsione di cui all'art. 7 commi 12 bis e ter della legge n. 39 del 1990 offre significativi elementi ermeneutici alla luce dei quali riesce arduo il tentativo di reductio ad unun dei casi di espulsione disposta dal giudice, in quanto la previsione dell'unica categoria delle misure di sicurezza incontra seri ostacoli in insuperabili aporie logiche e sistematiche che, a fronte del peculiare contenuto della disciplina positiva, derivano da un'operazione tendente a ricondurre nell'art.235 c.p. anche l'espulsione dello straniero prevista dai commi 12 bis e ter del citato art. 7 della legge n. 39 del 1990. Riesce infatti estremamente difficile configurare come misura di sicurezza un provvedimento che può essere emesso soltanto "su richiesta dello straniero e del suo difensore" e che prescinde dalla pericolosità sociale del soggetto, il cui accertamento costituisce, a norma degli artt. 202 e 203 c.p., condizione indispensabile per l'applicazione della misura. A quest'ultimo riguardo va ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui obbligava il giudice a disporre contestualmente alla condanna, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, la misura di sicurezza dell'espulsione eseguibile, a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82 commi 2 e 3 del testo unico in materia di stupefacenti, confermando così che per l'applicazione delle misure di sicurezza l'accertamento della pericolosità sociale corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento penale (Corte cost., 24 febbraio 1995, n. 58). Ulteriori elementi di conferma delle difficoltà di classificare come misura di sicurezza l'espulsione ex art. 7 commi 12 bis e ter della legge n. 39 del 1990 possono trarsi dal fatto che essa non è eseguita dopo l'espiazione della pena e che, dopo la condanna definitiva, il provvedimento è di competenza del giudice dell'esecuzione e non del magistrato di sorveglianza, come è invece prescritto per le misure di sicurezza dall'art. 679 c.p.p. Il tentativo più approfondito e completo di collocazione sistematica dell'espulsione prevista dall'art. 7 commi 12 bis e ter della legge n. 39 del 1990 si rinviene nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha sottolineato la natura atipica della misura, alla quale la legge attribuisce in caso di condanna l'effetto di sospendere l'espiazione della pena (comma 12 quater, che stabilisce peraltro anche i casi di ripristino della detenzione) a mezzo di disposizioni che costituiscono certamente norme processuali, la cui ratio va individuata nell'interesse pubblico a ridurre l'enorme affollamento delle carceri e ad allontanare dal territorio dello Stato gli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati con sentenza definitiva (Corte cost., 24 febbraio 1994 n. 62 5 luglio 1994 n. 283). Dai precedenti rilievi si evince che il giudice è stato chiamato ad applicare una norma che, avendo l'effetto di sospendere l'espiazione della pena, ha indubbiamente natura processuale, sicché non è fondato il riferimento ai principi dettati dall'art. 2 c.p. in tema di successione di leggi penali sostanziali nel tempo e l'unica normativa applicabile resta quella vigente al momento in cui il giudice deve provvedere sulla richiesta, ossia quella posta dalla legge n. 40 del 1998, che - dopo aver regolato l'espulsione come misura amministrativa (art. 11, corrispondente all'art. 13 d.lgs 286/98) e come misura di sicurezza collegata all'accertamento della pericolosità sociale (art. 13, corrispondente all'art. 15 d.lgs cit.) - ha introdotto l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione (art. 14, corrispondente all'art. 16 d.lgs citato), abrogando espressamente le norme sull'espulsione a richiesta dell'interessato (art. 46 comma 1 lett. e), corrispondente all'art. 47 comma 2 lett. e).
In conclusione, poiché le norme in esame tutelano in via diretta ed immediata esclusivamente l'interesse pubblico, risulta evidente che la normativa applicabile deve essere identificata con quella vigente al momento della decisione del giudice e non con quella vigente al momento della presentazione dell'istanza, sicché l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del canone tempus regit actum e sono prive di pregio le censure del ricorrente. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999