Sentenza 17 maggio 2003
Massime • 1
La rilevanza ai fini pensionistici - nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - anche della retribuzione eccedente il massimale annuo di legge, prevista con decorrenza primo gennaio 1988 dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1988, n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione, ne' può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7745 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL DO, NA RM, EV DO, TA IC, GR LU, NI IR, AN RI, TI OR, AB AR, NT AL, AR RA, DI IC AR, AN LI, AR DA, AR ZA, NI IS, CI LO, MO RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO LEGNANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1048/99 del Tribunale di COMO, depositata il 25/11/99 R.G.N. 96/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ROMOLI GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.5.1197 al pretore di Como, CE NI e gli altri indicati in epigrafe, tutti collocati a riposo nel periodo 1976/1987, lamentavano che l'Inps aveva loro corrisposto le quote aggiuntive pensionistiche, previste dall'art. 21, co. 6 della legge 11.3.1198, n. 67, solo a far data dal 1.1.1988 anziché dalla data dei pensionamento.
L'Inps, si costituiva in giudizio e - per ciò che rileva in questa sede - negava la retroattività dell'invocata disposizione. Il Pretore rigettava le domande con sentenza del 24.12.1997, ritualmente impugnata da rutti i ricorrenti originari e il Tribunale di Como, con sentenza del 25.11.1999 respingeva l'appello osservando che il procedimento seguito dall'Istituto previdenziale era corretto in quanto la data di liquidazione della pensione costituisce il dies a quo per il calcolo delle retribuzioni da prendere a base del computo delle quote aggiuntive nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 67 del 1988. Avverso detta sentenza gli assicurati hanno proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, c.6 della legge 11.3.1988, n. 67, osservano i ricorrenti che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la citata norma, nell'affermare che la quota aggiuntiva di pensione (calcolata sulla retribuzione imponibile eccedente il c.d. "tetto") si somma alla pensione determinata in base al limite massimo predette, divenendone parte integrante a tutti gli effetti, conferma che la quota aggiuntiva si somma alla pensione originaria, cioè quella percepita al momento del pensionamento, e non a quella in essere al successivo 1.1.1198, come ritenuto dall'Inps.
Il motivo non è fondate.
Deve premettersi che - nel contesto di un'opzione legislativa tesa ad attenuare l'effetto penalizzante (per i lavoratori con retribuzioni più elevate) del regime dei massimali di pensione - l'art. 21 co. 6 della citata legge 11 marzo 1988 n. 67 prevede che a decorrere dal 1^ gennaio 1988, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta dev'essere computata secondo le aliquote indicate in una tabella allegata. La quota (aggiuntiva) di pensione così calcolata si somma alle pensioni determinate in base al limite massime suddetto diventando, in tal modo, a tutti gli effetti, parte integrante di esse.
Quanto poi al criterio di commuto di tale quota aggiuntiva, il comma 2 bis dell'art. 3 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86 convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, ha chiarito che il citato art. 21 si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutata a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 legge 29 maggio 1982 n. 297 e relativa alle ultime 260 settimane di contribuzione;
disposizione quest'ultima che prevede che la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai fini del precedente nono comma (del medesime art. 3) è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolata dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ira l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
Ciò che comunque soprattutto rileva è che a partire dal 1^ gennaio 1988 il rigore del regime del massimale di pensione (ex art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155) - già mitigato dall'art. 3 legge n. 297/82 cit. che ha previsto la rivalutazione del massimale di retribuzione annua - veniva ulteriormente attenuato perché, pur confermandosene l'operatività la retribuzione eccedente il massimale, in precedenza del tutto pretermessa dal computo dell'entità del trattamento pensionistico spettante al lavoratore in quiescenza, veniva riconosciuta al fine dell'attribuzione di una quota aggiuntiva di pensione calcolata proprio sulla base della retribuzione eccedente il massimale.
Nel rinnovare in tal modo la disciplina delle pensioni il legislatore non ha dettato una regolamentazione transitoria e soprattutto non ha chiarito se lo spartiacque temporale del 1^ gennaio 1988 valesse ad individuare la data a partire dalla quale le nuove pensioni sarebbero state calcolate con l'attribuzione delle quote aggiuntive ovvero - riferendosi invece la nuova, e più favorevole, normativa a tutte le pensioni - riguardasse solo la data di erogazione delle Quote aggiuntive, con necessità in questa seconda prospettiva esegetica, di ricalcolare il trattamento pensionistico già attivato in passato.
Questo nodo interpretativo è stato sciolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del 1990 e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, nel ritenere che il citato sesto comma dell'art. 21 debba essere inteso nel senso di applicarsi anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1^ gennaio 1988, la Corte afferma che una corretta interpretazione di tale disposizione non può perciò non prendere le mosse dalla constatazione che il concreto funzionamento del ed. tetto pensionistico comportava sacrifici che il legislatore ha considerato doveroso attenuare.
Di conseguenza, in tanto è possibile ritenere che si sia inteso escludere dal beneficio proprio i soggetti che cuci sacrifici avevano sopportato, in quanto consti una univoca volontà legislativa in tal senso: tanto più se si considera che al permanere di un trattamento inadeguato si aggiungerebbe, in tal caso, l'aggravante di una sua consistente divaricazione rispetto a quello riservato a soggetti versanti nelle medesime condizioni, e ciò sulla base del mero dato temporale del collocamento a riposo. La successiva giurisprudenza di legittimità ha confermato questa interpretazione, infatti, questa Corte (sent. 12 novembre 1992 n. 12170) ha affermato che la disciplina posta dall'art. 21 legge 11 marzo 1983 n. 67 e dalla successiva norma interpretativa di cui all'art. 3 c. 2 bis d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 988 n. 160 - che stabilisce con decorrenza dal 1^ gennaio 1983 il computo, ai fini della determinazione della misura delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, anche della parte di retribuzione eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse - trova applicazione anche per i titolali di pensione liquidata anteriormente alla suddetta data (conf. v anche Cass. 8 maggio 1996 n. 4314; 11 maggio 1996 n. 4446; 13 agosto 1996 n. 7540; 6 novembre 1996 n. 9687). Il formarsi di una giurisprudenza favorevole alla sussistenza del diritto dei pensionati ante 1^ gennaio 1988 alla liquidazione delle quote di pensione calcolate sulla retribuzione eccedente il massimale non ha però risolto ogni problema, perché rimaneva la questione delle modalità di computo di tali quote;
questione questa già segnalata dallo stesso giudice rimettente dell'incidente di costituzionalità risolto con la citata sentenza n. 72 del 1990:
ciò in quanto manca nel sesto comma dell'art. 21 cir. un meccanismo di calcolo della quota aggiuntiva di pensione già liquidata in precedenza. Ma a tale rilievo in realtà ha risposto la stessa Corte costituzionale (nella citata sentenza) la quale afferma che l'astensione del beneficio in esame anche ai titolari di pensione ante 1 gennaio 1988 "non comporta... alcuna riliquidazione di questa...(trattandosi)...di un'operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione della pensione già effettuata in base al tetto pensionabile".
Quindi l'importo della retribuzione eccedente il massimale, che, calcolata al momento della liquidazione, era inutilizzabile perché non influiva sull'ammontare della pensione, viene recuperato in ragione della nuova più favorevole disciplina de massimale ed, applicando ad esso i coefficienti percentuali annui indicati nella tabella citata (e successivamente modificati dall'art. 12 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503), porta a calcolare la quota aggiuntiva di pensione erogabile a partire dalla data suddetta.
Successivamente poi l'esclusione della riliquidazione della pensione è stata ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza, n. 296 del 1995. Nel medesimo senso si è espressa anche questa Corte affermando (sent. 11 maggio 1996 n. 4446, cit. nonché sent. 1 marzo 2001, n. 2968, e ancora sent. 27 febbraio 2002, n. 2921) che la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, comma 11, legge 29 maggio 1982 n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma 2 bis, d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1^ gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, c. 11 legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione;
neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari.
I principi affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte trovano ulteriore conferma nella sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 2001, n. 180 dove si sottolinea che la scelta legislativa contenuta nella disposizioni in esame mira a "ricondurre la posizione dei titolari delle pensioni liquidate prima del 1.1.1988 alla disciplina generale del calcolo delle quote aggiuntive, che per la rivalutazione della retribuzione considera unicamente periodi anteriori al pensionamento".
In conclusione, trova conferma l'avviso espresso dal Tribunale di Como nella sentenza impugnata secondo cui, mentre la data di liquidazione della pensione costituisce il dies a quo per il calcolo dei limiti di retribuzione da prendere a base del computo della quota aggiuntiva nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 67 del 1988, la quota aggiuntiva, calcolata secondo le aliquote fissate alla data di entrata in vigore della citata legge, si va a sommare alla pensione, divenendone parte integrante solo a partire dal 1.1.1988. Ne consegue che la quota aggiuntiva non va sommata alla pensione originariamente liquidata o, comunque al trattamento pensionistico percepito nel periodo intercorrente tra la data di liquidazione della pensione e l'1^.1.1988, posto che l'istituto de quo deve ritenersi riconosciuto, e può essere, quindi, goduto, dal pensionato solo a far data dal gennaio 1988, in virtù di un atto normativo entrato in vigore in tale data.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Nulla va statuito sulle spese, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003