Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
In relazione alla rilevanza ai fini pensionistici - nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - anche della retribuzione eccedente il massimale annuo di legge, prevista con decorrenza dal primo gennaio 1988 dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1988, n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione. Neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, mentre - in conformità agli orientamenti in materia della Corte costituzionale - va escluso che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici previdenziali possa implicare la violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
L'TO EN RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato MONTEMARANO ARMANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOLFANELLI ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2669/97 del Tribunale di MONZA, depositata il 31/01/98 R.G.N. 812/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato SOLFANELLI per delega MONTEMARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.3.1997, RE BE L'RT impugnava la sentenza del Pretore di Monza n. 306/96 che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere, da parte dell'Inps, da una parte, il riconoscimento del suo diritto al computo della quota aggiuntiva di pensione mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria riferiti alla data del 1^.
1.1988 e la conseguente condanna del medesimo Istituto a corrispondergli le differenze maturate (nella complessiva misura di L. 34.685.700) oltre interessi e rivalutazione monetaria, e d'altra parte, la condanna dell'Istituto a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su quanto già percepito a titolo di arretrati per le quote di pensione tardivamente liquidate.
L'Inps, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso in appello per carenza degli elementi di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 C.P.C., conseguente alla mancata indicazione dei criteri di computo esplicativi della richiesta di condanna alla predetta somma;
nel merito, l'ente appellato invocava il rigetto del gravame.
Con sentenza del 25.3.1998, il Tribunale di Monza respingeva l'appello ritenendo infondata la domanda relativa al computo della quota aggiuntiva di pensione mediante applicazione dei coefficienti di rivalutazione riferiti alla data del 1^.
1.1988. Secondo il Tribunale, sulla base della disciplina dettata dall'art. 21, c.6 della legge 11.3.1988, n. 67 e in assenza di una espressa previsione normativa, era arbitrario rivalutare la retribuzione oltre quanto stabilito dall'art. 3 della legge 29.5.1982, n. 297. Di conseguenza il ricalcolo della pensione goduta dall'assicurato sin dal settembre 1985 doveva essere fatto con riferimento a tale data di decorrenza e non sulle retribuzioni rivalutate al gennaio 1988. Infondata era anche la doglianza concernente la pronunzia pretorile di nullità del ricorso nella parte relativa alla domanda di condanna al pagamento degli accessori sulla quota aggiuntiva già liquidata: non essendo stata allegata la data del presunto ritardato pagamento degli arretrati, era impedito al giudice di emettere una pronuncia sul punto.
Avverso detta sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione affidata a quattro motivi, cui ha replicato l'Istituto intimato, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, c. 6 della legge n. 67 del 1988, dell'art. 3, c. 2 bis della legge n. 160 del 1988, di conversione del d.l. 21.3.1988, n. 86, dell'art. 3, c. 11 della legge 29.5.1982, n. 297, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - lamenta l'assicurato che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla impugnata sentenza, le retribuzioni originariamente escluse dal calcolo della pensione vanno rivalutate al 1988: le citate norme delle leggi nn. 67 e 160 del 1988 impongono all'Ente erogatore di sommare alla pensione originariamente liquidata una quota aggiuntiva, risultante dal computo della retribuzione imponibile, eccedente il limite massimo del "tetto" pensionabile, calcolata sulla media delle retribuzioni rivalutate relative alle ultime 260 settimane di contribuzione. In particolare - soggiunge il ricorrente - l'art. 3, c. 2 bis della legge n. 160/88, interpretando autenticamente l'art. 21, c. 6 della legge n. 67/88, impone che la media delle retribuzioni imponibili e pensionabili utili per il calcolo della retribuzione pensionabile siano rivalutate ai sensi dell'art. 3, c. 11 della legge 20.5.1982, n. 297. Come ritenuto da molti giudici di merito, l'unico criterio applicativo di attuazione dei criteri normativi introdotti dall'art. 3 della legge n. 297/82 nonché dalla legge n. 67 del 1988 è quello di rivalutare le retribuzioni originariamente escluse dal calcolo della pensione al 1988. La quota aggiuntiva, essendo parte integrante della pensione, dev'essere soggetta alla perequazione automatica prevista dall'art. 19 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 3 della legge n. 297 del 1982. Col secondo motivo, denunziando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., si duole l'assicurato che erroneamente il Tribunale ha ritenuto la nullità del ricorso in ordine al capo di domanda rivolta ad ottenere gli accessori per la tardiva erogazione delle quote aggiuntive di pensione comunque calcolate dall'Istituto.
Col terzo motivo il ricorrente censura l'omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla domanda di accessori sulla somma già liquidata dall'Inps a titolo di arretrati per le quote aggiuntive di pensione già tardivamente liquidate. Con l'ultimo motivo - deducendo l'omesso esame delle prove relative ad un punto decisivo della controversia - osserva il ricorrente di aver presentato all'Inps in data 13.4.1990, domanda ai fini della riliquidazione della pensione;
di aver altresì depositato la comunicazione datata 5.12.1992 con la quale l'Istituto riliquidava il trattamento pensionistico e procedeva al conguaglio al 31.12.1991:
ne deriva che era del tutto documentato il ritardo dell'Istituto, del quale il Tribunale di Monza non ha tenuto conto.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Va premesso che - nel contesto di un'opzione legislativa tesa ad attenuare l'effetto penalizzante (per i lavoratori con retribuzioni più elevate) del regime dei massimali di pensione - l'art. 21, comma 6, della citata legge 11 marzo 1988 n. 67 prevede che a decorrere dal
1^ gennaio 1988, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote indicate in una tabella allegata. La quota (aggiuntiva) di pensione così calcolata si somma alle pensioni determinate in base al limite massimo suddetto e diviene a tutti gli effetti parte integrante di essa.
Quanto poi al criterio di computo di tale quota aggiuntiva, il comma 2 bis dell'art. 3 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, ha chiarito che il citato art. 21 si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutata a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 legge 29 maggio 1982 n. 297 e relativa alle ultime 260 settimane di contribuzione;
disposizione quest'ultima che prevede che la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai fini del precedente nono comma (del medesimo art. 3) è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolata dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. Ciò che comunque soprattutto rileva è che a partire dal 1^ gennaio 1988 il rigore del regime del massimale di pensione (ex art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155) - già mitigato dall'art. 3 legge n. 297/82 cit. che ha previsto la rivalutazione del massimale di retribuzione annua - veniva ulteriormente attenuato perché, pur confermandosene l'operatività, la retribuzione eccedente il massimale, in precedenza del tutto pretermessa dal computo dell'entità del trattamento pensionistico spettante al lavoratore in quiescenza, veniva riconosciuta al fine dell'attribuzione di una quota aggiuntiva di pensione calcolata proprio sulla base della retribuzione eccedente il massimale.
Nell'innovare in tal modo la disciplina delle pensioni il legislatore non ha dettato una regolamentazione transitoria e soprattutto non ha chiarito se lo spartiacque temporale del 1^ gennaio 1988 valesse ad individuare la data a partire dalla quale le nuove pensioni sarebbero state calcolate con l'attribuzione delle quote aggiuntive ovvero - riferendosi invece la nuova, più favorevole, normativa a tutte le pensioni - riguardasse solo la data di erogazione delle quote aggiuntive, con necessità in questa seconda prospettiva esegetica, di ricalcolare il trattamento pensionistico già attivato in passato.
Questo nodo interpretativo è stato sciolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del 1990 e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, nel ritenere che il citato sesto comma dell'art. 21 debba essere inteso nel senso di applicarsi anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1^ gennaio 1988, la Corte afferma che una corretta interpretazione di tale disposizione non può perciò non prendere le messe dalla constatazione che il concreto funzionamento del c.d. tetto pensionistico comportava sacrifici che il legislatore ha considerato doveroso attenuare. Di conseguenza, in tanto è possibile ritenere che si sia inteso escludere dal beneficio proprio i soggetti che quei sacrifici avevano sopportato, in quanto consti una univoca volontà legislativa in tal senso: tanto più se si considera che al permanere di un trattamento inadeguato si aggiungerebbe, in tal caso, l'aggravante di una sua consistente divaricazione rispetto a quello riservato a soggetti versanti nelle medesime condizioni, e ciò sulla base del mero dato temporale del collocamento a riposo.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha confermato questa interpretazione. Infatti Cass. 12 novembre 1992 n. 12170 ha affermato che la disciplina posta dall'art. 21 legge 11 marzo 1988 n. 67 e dalla successiva norma interpretativa di cui all'art. 3, 2^
comma bis, d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988 n. 160 - che stabilisce con decorrenza dal 1^ gennaio 1988 il computo, ai fini della determinazione della misura delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, anche della parte di retribuzione eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse - trova applicazione anche per i titolari di pensione liquidata anteriormente alla suddetta data. Successivamente in senso conforme si sono espresse anche Cass. 8 maggio 1996 n. 4314; 11 maggio 1996 n. 4446; 13 agosto 1996 n. 7540;
6 novembre 1996 n. 9687.
Il formarsi di una giurisprudenza favorevole alla sussistenza del diritto dei pensionati ante 1^ gennaio 1988 alla liquidazione delle quote di pensione calcolate sulla retribuzione eccedente il massimale non ha però risolto ogni problema, perché rimane la questione delle modalità di computo di tali quote;
questione questa già segnalata dallo stesso giudice rimettente dell'incidente di costituzionalità risolto con la citata sentenza n. 72 del 1990:
manca nel sesto comma dell'art. 21 cit. un meccanismo di calcolo della quota aggiuntiva di pensione già liquidata in precedenza. Ma a tale rilievo in realtà risponde la stessa Corte costituzionale (nella citata sentenza) la quale afferma che l'estensione del beneficio in esame anche ai titolari di pensione ante 1^ gennaio 1988 "non comporta... alcuna riliquidazione di questa"; ciò perché "si tratta... di un'operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione della pensione già effettuata in base al tetto pensionabile". Quindi l'importo della retribuzione eccedente il massimale, che, calcolata al momento della liquidazione, era inutilizzabile perché non influiva sull'ammontare della pensione, viene recuperato in ragione della nuova più favorevole disciplina del massimale ed, applicando ad esso i coefficienti percentuali annui indicati nella tabella citata (e successivamente modificati dall'art. 12 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503), porta a calcolare la quota aggiuntiva di pensione erogabile a partire dalla data suddetta. Successivamente poi l'esclusione della riliquidazione della pensione è stata ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza. n. 296 del 1995.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità.
Infatti Cass. 11 maggio 1996 n. 4446, cit., ha affermato che la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, comma 11, legge 29 maggio 1982 n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma 2 bis, d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1^ gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma 11, legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1^ gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione;
neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari.
Nè, così interpretando il citato art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, può insorgere alcun dubbio di illegittimità
costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. per sospetta violazione del principio di eguaglianza.
Vi è in effetti che - non operandosi alcuna riliquidazione delle pensioni ante 1^ gennaio 1988 e considerandosi in cifra l'importo dell'eccedenza della retribuzione rispetto al massimale al momento della liquidazione - il beneficio accordato dalla disposizione in esame risulta fruito dai "vecchi" pensionati in misura differenziata sia in riferimento alla data più o meno risalente della liquidazione della pensione, sia rispetto ai "nuovi" pensionati.
Deve, peraltro, considerarsi, da una parte, che nessun meccanismo di riliquidazione è previsto;
d'altra parte che tale carenza non confligge con il parametro costituzionale del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Ed infatti la modulazione a ritroso dell'entità del beneficio - di fatto diminuito del differenziale dell'inflazione monetaria in misura proporzionale all'intervallo di tempo tra la liquidazione della pensione e la data del 1^ gennaio 1988 - concretizza una disciplina differenziata che non è ne' sperequata, ne' irragionevole perché - come non ha mancato di rilevare la sentenza n. 72/1990 della Corte costituzionale - "il divario - inizialmente trascurabile - tra la retribuzione imponibile ed il limite massimo di retribuzione annua pensionabile è andato progressivamente crescendo per la mancata rivalutazione di tale limite pur in presenza di accentuati processi inflazionistici affermazione questa non diminuita nella sua persuasività dal fatto che l'art. 3 legge n. 297/82 abbia previsto a partire dal 1^ gennaio 1983 l'adeguamento annuale dello stesso massimale in parallelo con la disciplina della perequazione automatica delle pensioni. In sostanza il sacrificio richiesto dall'operatività del massimale è stato maggiore per i pensionati prossimi alla data del 1^ gennaio 1988 rispetto ai titolari di pensioni liquidate in date più risalenti nel tempo (per i quali viceversa si poneva con maggior urgenza la necessità della perequazione della pensione, problema questo affatto diverso da quello della modalità di calcolo della quota aggiuntiva di pensione). Tale rilievo rende ragione della gradualità del passaggio dal regime della integrale non computabilità della retribuzione eccedente il massimale a quello (più favorevole) della parziale computabilità della stessa. D'altra parte, non avendo la Corte costituzionale (sent. n. 72 del 1990) operato l'interpretazione adeguatrice del sesto comma dell'art. 21 cit., non ha implicitamente escluso la legittimità di una diversa scelta del legislatore che in ipotesi avesse previsto la computabilità parziale della retribuzione eccedente il massimale solo per le pensioni liquidate dopo il 1^ gennaio 1988. Rientrava infatti nella discrezionalità del legislatore l'estensione, in tutto od in parte, della nuova più favorevole disciplina anche ai "vecchi" pensionati, atteso che in generale l'elemento temporale giustifica di per sè la disciplina differenziata conseguente alla successione delle leggi nel tempo.
Nella specie tra le due ipotesi estreme dell'esclusione totale dal beneficio e, all'opposto, dell'integrale riliquidazione delle "vecchie pensioni" è risultata, per effetto dell'intervento della più volte citata pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 72 del 1990), una disciplina intermedia: liquidazione della quota aggiuntiva di pensione senza però riliquidazione di quest'ultima. Significativamente - proprio con riferimento al sesto comma dell'art. 21 - la Corte costituzionale, con sentenza n. 401 del 1990, ha ribadito "la sussistenza, nella disciplina della materia, della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali".
In conclusione il sesto comma dell'art. 21 cit., interpretato nel senso di escludere la rivalutazione della quota eccedente il massimale della retribuzione pensionabile, è immune da dubbi di legittimità costituzionale.
Il primo motivo del ricorso va pertanto respinto avendo il Tribunale di Monza correttamente ritenuto - in aderenza alla giurisprudenza sopra richiamata (e, da ult. Cass., 10.11.1997, n. 9929) - che ancorché la nuova (e più favorevole) disciplina dei massimali di retribuzione pensionabile (ex art. 21, comma 6, legge 11 marzo 1988 n. 67) si applichi anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1^ gennaio 1988 - per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, ma per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione va eseguita (secondo i criteri dettati dall'art. 3, comma 11, legge n. 297 del 1982) riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1^ gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione.
Gli altri tre motivi del ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi - sono fondati nei termini che seguono.
Del tutto insussistente è l'asserita violazione dell'art. 414 c.p.c. atteso che nella denunzia del ritardo nell'erogazione delle quote aggiuntive di pensione da parte dell'Inps così come formulata nell'atto introduttivo, può dirsi implicita la domanda avente ad oggetto gli accessori sui quali, dunque, la sentenza impugnata avrebbe dovuto pronunziarsi. L'Istituto stesso, d'altronde, non ha mai eccepito la nullità ritenuta dal - Tribunale, ne' ha contestato di aver effettuato il versamento in ritardo rispetto alla richiesta del ricorrente.
Sul punto, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può pronunziarsi nel merito, ai sensi dell'art. 384, c. 1 c.p.c., condannando l'Istituto ricorrente al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle quote di arretrati delle pensioni maturate alla data della domanda amministrativa (13 aprile 1990), nonché sulle singole scadenze per le quote maturate dopo quest'ultima data, con l'avvertenza che - secondo una regola giurisprudenziale che si fonda sulla disposizione dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (ex sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993) - la mora, e dunque, il diritto agli accessori, decorre dal 120mo giorno successivo alla data della domanda amministrativa, per quanto riguarda le quote di pensione maturate a tale data, e dalle singole scadenze per quelle maturate posteriormente.
In considerazione dell'esito della lite, una volta cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e in considerazione della pronunzia di merito che precede, va disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti con riferimento non solo al presente giudizio di legittimità, ma anche ai due gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo di ricorso e accoglie, per quanto di ragione, i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna l'Inps al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far tempo dal 120mo giorno successivo al 13 aprile 1990 sulle quote di pensione maturate a tale data, e sulle singole scadenze per quelle maturate posteriormente.
Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001