Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2968
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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In relazione alla rilevanza ai fini pensionistici - nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - anche della retribuzione eccedente il massimale annuo di legge, prevista con decorrenza dal primo gennaio 1988 dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1988, n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione. Neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, mentre - in conformità agli orientamenti in materia della Corte costituzionale - va escluso che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici previdenziali possa implicare la violazione del principio costituzionale di eguaglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2968
    Data del deposito : 1 marzo 2001

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