Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
1 /0 REPUBBLICA ITALIANA 25 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto 7 LA CORTE SUPREMA riscatto 00 agrario Composta dagli g. Magistrati: R.G. N. 8474/98 Dott. Angelo Presidente GIULIANO Dott. Vittorio Consigliere DUVA Cron.13791 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rep. 235 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 20/09/00 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI ON NT e D'AM MA, elettivamente domi- ciliati in Roma, viale della Piramide Cestia n. 1 ( CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (studio legale prof. avv. Carmine Macrì), presso l'avv. UFFICIO COPIE Claudio Coppacchioli, difesi dell'avv. Pietro Referza Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 giusta delega in atti;
e l'avv. Galassi Eugenio. 18 GEN. 2001... ricorrenti IL CANCELLIERE contro 1500 Società Colle Alto s.n.c. di DI UO NI & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore elettiva- mente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 63, presso 0096046 l'avv. Massimo Tirone, difeso dall'avv. Antonino Sera- fino, giusta delega in atti;
196047 1432 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta sopia esecutiva avversO la sentenza della Corte d'appello di Campobasso dal Sig. SERAFINO per diritti L 42000+] n. 41/97 del 26 febbraio 1997, deliberata il 10 marzo 1 9 MAG. 2001 IL CANCELLIERE 1997 e pubblicata il 20 marzo 1997 (R.G. 132/1993). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. NI Serafino, per la controricorrente;
CANCELLERIA Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Francesco Mele, che ha concluso chiedendo in via principale la declaratoRI di inammissibilità DDS19873 del ricorso, in via subordinata il suo rigetto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e Con atto 30 marzo 1981 D'AM MA e DI ON h 00-1987 t NT convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Isernia, la società in nome collettivo COLLE ALTO di DI UO NI e soci, nonché DI UO NI, N- TI AN e AN OS. Premesso che essi concludenti conducevano da molti anni, in colonia, diversi fondi siti in Rionero Sanni- tico, di proprietà di certo CAPUTO Pasquale, facenti parte di un più ampio appezzamento e che il CAPUTO dopo 00519871 avere conferito, nel 1980, l'intera azienda alla s.n.c. SDIRITTI COLLE ALTO aveva venduto ai soci di questa (DI UO NI, ME AN e AN OS) la 2 BD471000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE propRI quota, in violazione del diritto di prelazione UFFICIO COPIE Richiesta copia studio di legge spettante ad essi istanti, gli attori dichia- dal Sig. HAL ravano di volere esercitare il riscatto del terreno da per diritti L. 3000 12 6 01 . il loro condotto in colonia e chiedevano, pertanto, che IL CANCELLIERE l'adito tribunale dichiarasse acquistata in capo ad es- si attori la proprietà del terreno, previo, se del ca- LIRE 1500 accertamento della simulazione degli atti di tra- SO, CANCELLER sferimento posti in essere dal CAPUTO. Costituitasi in giudizio la sola società COLLE ALTO 0407813 questa resisteva alla avversa domanda eccependone la LIRE 1500 infondatezza, atteso, da un lato, che nella specie non CANCELLERIA si era realizzato un trasferimento а titolo oneroso, condizione del diritto di prelazione, dall'altro, che gli attori erano privi della qualifica di coltivatori 0407814 diretti, da ultimo, che gli altri coltivatori dei fondi compresi nella azienda trasferita non avevano esercita- to il diritto di prelazione. Svoltasi l'istruttoRI del caso l'adito tribunale con sentenza 16 luglio 1993 rigettava la domanda attri- non essendo stati provati né i presupposti sogget- ce, tivi (prevalente attività di coltivatori diretti svolta dagli istanti) né quello oggettivo (esistenza, tra le parti, di un contratto agrario) che giustificassero la proposta domanda. 3 In ogni caso, osservava il tribunale, non erano stati neppure bene identificati i fondi coltivati (ed oggetto del riscatto). Gravata tale pronunzia dai soccombenti D'AM MA RI e DI ON NT, la corte di appello di Campo- basso, con sentenza 26 febbraio 1997, deliberata il 10 marzo 1997 e depositata il 20 marzo 1997, rigettava la impugnazione. Osservano quei giudici, in particolare, che nella specie la domanda era rimasta sfornita di qualsiasi prova non solo quanto ai requisiti soggettivi e ogget - tivi necessari per l'esercizio del diritto di prelazio- ne e di riscatto indicati dai primi giudici, ma anche in ordine agli ulteriori requisiti comunque voluti dal- la legge (inesistenza di vendita, nel biennio preceden- te, di fondi agricoli da parte dei riscattanti, capaci - tà lavorativa degli stessi riscattanti in relazione al- la estensione dei fondi riscattati), dando atto, altre- si, che gli appellanti non avevano depositato il loro fascicolo in occasione della discussione della causa innanzi al collegio, per cui non era possibile esamina- re i documenti che gli stessi assumevano di avere rin- venuto solo dopo il deposito della sentenza dei primi giudici. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- hanno proposto ricorso, con atto notificato il 4 ta, maggio 1998, DI ON NT e D'AM MA, affida- to a due motivi. Resiste, con controricorso, illustrato da memoRI, la s.n.c. COLLE ALTO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce la controricorrente Colle Alto s.n.c., in limine, la inammissibilità del ricorso avversario ex art. 365 c.p.c. sotto due concorrenti profili: - in primo luogo tenuto presente che la copia noti- ficatale del ricorso stesso non reca né in calce, né nell'autentica della procura a margine, la sottoscri- zione di un avvocato iscritto nell'albo speciale;
- in secondo luogo, considerato che la procura nel- la specie rilasciata dai ricorrenti agli avvocati Euge- nio Galassi e Pietro Referza, senza data, non ha il ca- rattere della specialità voluto dall'art. 365 c.p.c. essendo priva di qualsiasi riferimento al giudizio di legittimità. - infondata sotto il secondo profi- 2. L'eccezione certo essendo che la procura per il giudizio di lo, cassazione rilasciata, come nel caso di specie, in cal- ce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessaRImente il suo ri- ferimento a questo e garantisce, così, il requisito 5 della specialità del mandato al difensore e restano, pertanto, irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito, sia in- fine, la mancanza della data (tra le tantissime, in ta- le senso, Cass., 10 maggio 2000, n. 5982, specie in mo- tivazione) - è fondata sotto il primo.
3. Deve, di conseguenza, dichiararsi la inammissi- bilità del proposto ricorso, alla luce delle considera- zioni che seguono. 3. 1. Come assolutamente pacifico, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, in particolare, la mancanza nella copia no- tificata del ricorso per cassazione della sottoscrizio- ne del difensore e dell'autentica della firma della parte non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga elementi idonei ad evidenziare la pro- venienza dell'atto dal difensore munito di mandato spe- ciale (Cass. 26 maggio 1999, n. 5113. Non diversamente, Cass. 5 maggio 2000, n. 5683, specie in motivazione). In altri termini, qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e dell'autenticazione ad opera del me- desimo della sottoscrizione della parte che gli ha con- 6 ferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l'inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difen- sore già munito di mandato speciale, come la trascri- zione о l'indicazione della procura ○ l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione (Cass., 29 maggio 1999, n. 5249; Cass., 15 luglio 1998, n. 6923; Cass., 6 febbraio 1998, n. 1271). E' incontroverso, infatti, che è inammissibile il ricorso per Cassazione, nel caso in cui la copia noti- ficata all'intimato non rechi, in calce e nell'autenti- ca della procura a margine, la sottoscrizione di un av- vocato iscritto nell'apposito albo, in mancanza di una speciale attestazione della provenienza dell'atto da difensore munito di procura speciale, non essendo suf- ficiente a tal fine la circostanza che le anzidette sottoscrizioni figurino sull'originale del ricorso, po- tendo le stesse esservi state apposte successivamente alla notificazione del ricorso medesimo (Cass., 30 gen- naio 1997, n. 933). 3. 2. Applicando i riferiti principi di diritto al caso di specie si Osserva che mentre l'originale dell' «atto di ricorso» 22 aprile 1998 reca sia l'autentica, 7 a margine, del mandato rilasciato dai ricorrenti DI E- RO e D'AM, sia, in calce, la sottoscrizione di dell'avv. Pietro REFERZA, la copia di tale atto, noti- ficata alla parte intimata, è priva di qualsiasi sotto- scrizione [in originale o in copia fotostatica]. Contemporaneamente sono assolutamente carenti in detto «atto di ricorso» elementi, sia pure indiziari, che permettano ritenere alternativamente, о che l'atto stesso proviene dall'avv. REFERZA, ○ che le sottoscri- zione che appaiono (a margine e in calce) nell' origi- nale siano state apposte anteriormente alla notifica del ricorso stesso. Infatti: nella intestazione del ricorso si da atto che i ricorrenti sono elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura» nello studio legale «Prof. Avv. Carmine MACRÌ», «presso l'avv. CAPACCHIOLI» e «di- fesi unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Pietro REFERZA, patrocinante in Cassazione e Eugenio GALASSI, entrambi del foro di Teramo»: non vi sono, pertanto, elementi di sorta che permettano di riferire l'atto un professionista piuttosto che ad un altro stesso ad in particolare, all'unico professionista che, in ba- e, alla stessa intestazione dell'atto, risulterebbe se esclusivo legittimato alla sottoscrizione del ricorso 8 stesso, cioè l'avv. Pietro REFERZA, abilitato al patro- cinio presso questa Corte Suprema;
sul riferito atto, in alto a sinistra, appare un timbro recante la seguente dicitura «Studio Legale As- sociato GALASSI», «di GALASSI avv. Eugenio e CAMPANOZZI Antonietta>>>, che non consente di ritenere che l'atto stesso provenga dall'avv. Pietro REFERZA (dovendosi, anzi presumere che lo stesso provenga da uno dei pro- fessionisti menzionati nel detto timbro e menzionato, altresì, nella stessa intestazione dell'atto nonché nel mandato ad litem); nella relata di notifica non è precisato in alcun modo che questa sia avvenuta ad istanza dell'avv. Pie- tro REFERE ZA affermandosi, al riguardo «ad istanza co- me in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Ap- pello di Campobasso», nulla escludendo, pertanto an- che tenuto presente che nessuno dei difensori indicati in ricorso ha il proprio domicilio legale in Campobasso - che la richiesta di notifica sia stata avanzata dalle stesse parti ricorrenti in proprio, o da altro sogget- to. 3. 3. Atteso, in conclusione, che la copia notifi- cata del ricorso per cassazione, priva della sottoscri- zione di un difensore abilitato al patrocinio innanzi 9 questa Corte Suprema, non contiene alcun elemento ido- neo a dimostrarne la provenienza da detto difensore (e, in particolare, dall'avv. Pietro REFERZA) è evidente, come anticipato, che deve dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso (cfr., oltre le pronunce ricordate sopra, Cass., 6 febbraio 1998, n. 1271 e Cass., 26 lu- 60000 310000 glio 1997, n. 7011). E4.1.2144 4. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorren- ti, in solido, al pagamento delle spese di lite di que- sto giudizio di legittimità, liquidate come in disposi- tivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti DI ON NT e D'AM MA, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della s.n.c. Colle Alto di DI UO NI δε C., liquidate in lire £183.000 oltre lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 20 settembre 2000. il Consigliere relatore est. lifein, fromреть Hocke il Presidente A Depositata in CancelleRI IL CANCELLIERE C1 18 GEN. 2001 Oggi, Concetts Ammendola IL CANCELLIERE C1 10 Concetta Amendola : ربها ° 8 3 2 5 1 4 1 - 0 A 5 2 R M 2 9 0 3 3 U F F I C I O D O U R A D A R O M A 2