Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 2
L'eccezione di prescrizione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, involgendo accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità.
In tema di revocatoria fallimentare, l'atto con il quale il coniuge, ai sensi dell'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, conviene con l'altro coniuge di assoggettare, senza contropartita, al regime di comunione legale un bene di sua proprietà, acquistato anteriormente all'entrata in vigore della citata legge, rientra nella categoria degli atti a titolo gratuito, privi di effetti rispetto ai creditori ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare, atteso che la facoltà concessa dal menzionato art. 228 della legge n. 151 del 1975 non può essere utilizzata in pregiudizio dei terzi (i cui diritti sono espressamente fatti salvi dalla norma stessa) e che nell'atto non può, di per sè, configurarsi l'adempimento di un dovere morale - non sussistendo alcun obbligo di porre in comunione i beni personali anteriormente acquisiti -, a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI CA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso l'avvocato ANTONINO IANNELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA LO CASTRO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 32, presso l'avvocato GIOVANNI TOGNON, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PARISI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 273/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 05/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8 giugno 1982 il curatore del fallimento società di fatto tra MA IO e OL FE e dei soci in proprio, convenne davanti al Tribunale di Messina la sig.ra NC IA CC, moglie del OL, esponendo che quest'ultimo, con atto notarile del 19 gennaio 1977, ai sensi dell'art. 228, primo comma, l. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, aveva manifestato volontà contraria all'assoggettamento dei rapporti patrimoniali coniugali al regime della comunione legale, e che poi, tre giorni prima della dichiarazione di fallimento, con atto notarile del 4 giugno 1977, aveva convenuto con la moglie di assoggettare al predetto regime l'appartamento di sua proprietà. Concluse, chiedendo che l'atto, essendo riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 64 e 66 l. fall., fosse dichiarato inefficace.
La CC si costituì e contestò la fondatezza della pretesa. Con sentenza 25 gennaio 1996 il Tribunale accolse la domanda del fallimento, dichiarando inefficace l'atto notarile del 4 giugno 1977.
La pronuncia, impugnata dalla CC, fu confermata dalla Corte territoriale (sent. 5 giugno 2000), la quale osservò che correttamente i giudici di primo grado avevano qualificato l'atto de quo quale atto a titolo gratuito, e che non valevano ad escludere tale natura le agevolazioni fiscali previste a favore di chi avesse voluto estendere il regime patrimoniale legale, istituito con la nuova legge, agli acquisti effettuati dai singoli coniugi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
Avverso questa decisione la CC ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il fallimento ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 67 e 69 l. fall., in relazione all'art. 2903 c.c., la ricorrente deduce la prescrizione dell'azione revocatoria proposta nella fattispecie, in quanto l'atto introduttivo del giudizio (8 giugno 1977) sarebbe stata notificato oltre il termine quinquennale decorrente dalla data della pronuncia del fallimento (7 giugno 1977).
La censura è inammissibile perché prospetta una questione mai discussa nelle fasi pregresse del giudizio. Infatti, l'eccezione di prescrizione, involgendo accertamenti di fatto, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass. 14 dicembre 1993, n. 12304).
2. Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 64 l. fall. in relazione all'art. 228 l. 151/75, nonché vizi di motivazione, deduce l'apoditticità della motivazione sulla qualificazione come atto gratuito dell'atto rogato il 4 giugno 1997, tale non potendosi ritenere il conferimento nel regime di comunione legale dell'immobile intestato al marito, trattandosi, per un verso, dell'esercizio di un diritto riconosciuto ai coniugi dalla legge, e, per altro verso, dell'adempimento di un dovere morale, poiché, come era emerso nel processo, la CC aveva contribuito all'acquisto del bene con denaro proprio. Il motivo è infondato sono tutti i profili denunciati. La Corte d'appello ha qualificato l'atto redatto il 4 giugno 1977, con cui il OL aveva convenuto con la moglie di assoggettare l'appartamento di sua proprietà al regime di comunione legale, muovendo dalla premessa che i coniugi avevano scelto, con atto per notar Paderni del 19 gennaio 1977, il regime di separazione dei beni, ai sensi del primo comma dell'art. 228 della legge 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, e soltanto tre giorni prima della dichiarazione di fallimento il OL aveva conferito nella comunione dei beni l'immobile a lui intestato. In questo contesto ha ritenuto che l'adesione del coniuge al regime della comunione legale, pur nell'ambito dell'esercizio di un diritto riconosciutogli dalla legge, non poteva di per sè escludere la qualificazione dell'atto di disposizione, posto in essere senza contropartita, come atto di carattere gratuito.
In tale quadro le censure si rivelano inconsistenti. Esse, infatti, non considerano, per un verso, che le norme sulla comunione legale e quelle sugli atti pregiudizievoli ai creditori operano su piani diversi, e che, pertanto, il favor attribuito dal legislatore al regime di comunione familiare con l'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, consentendo alle persone già coniugate alla data del
20 settembre 1975 di estendere il regime di comunione legale anche agli acquisti anteriori, non poteva essere utilizzato in pregiudizio dei terzi, i cui diritti sono stati fatti espressamente salvi dalla disposizione transitoria.
Per altro verso, che nella fattispecie non era (e non è) configurabile quell'adempimento di un dovere morale, contemplato nell'art. 64 l. fall., in quanto non sussisteva un obbligo di porre in comunione i beni personali anteriormente acquisiti. D'altronde, la ricorrente neanche allega l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi (secondo la giurisprudenza di questa Corte: cfr., ex plurimis, Cass. 29 maggio 1999, n. 5268; Cass. 24 maggio 1982, n. 3164; Cass. 1 novembre 1977, n. 4869) del dovere morale ed il proposito del solvens di adempierlo unicamente mediante l'atto di disposizione (quale riconoscimento dell'apporto dato dal coniuge durante la vita in comunione all'acquisto dell'appartamento), essendosi limitata al mero rinvio alle fasi pregresse del giudizio circa il contributo da essa dato all'acquisto del bene;
ne', infine, la proporzionalità della liberalità rispetto al patrimonio del fallito, ulteriore requisito previsto dalla norma per l'ipotesi di esenzione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 2.100,00 di cui euro 2000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003